Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13026/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di MILANOgato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il vizio di erronea qualificazione giuridica del fati o.

Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. :H: n.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-Ipi:.;, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pe - cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la SE.?I itenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressiol ,: della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e ser-Lenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della r usura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, I ricorrentt non ha .0 specificato il vizio cii!dotto 1" 9 non illustrandone le ragioni; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma cl euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14.3.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di MILANOgato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il vizio di erronea qualificazione giuridica del fati o. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. :H: n.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-Ipi:.;, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pe - cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la SE.?I itenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressiol ,: della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e ser-Lenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della r usura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, I ricorrentt non ha .0 specificato il vizio cii!dotto 1" 9 non illustrandone le ragioni; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma cl euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.20
Sentenza Cassazione n. 13026/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris