CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30527/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N 8 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 891/2020, depositata il 26/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La signora [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un appartamento al quinto piano dell’edificio condomini ale sito in Caserta, alla via Ricciardi, n. 10 , conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’attico sovrastante, per sentirlo condannare al riassetto strutturale dell’attico, in quanto con un peso eccessivo aveva provocato lesioni, infiltrazioni e pericolo di crollo su una parte del solaio di proprietà attrice. L’attrice citava in giudizio altresì il Condominio, che si costituiva resistendo alla domanda. Il convenuto Coppo chiamava in causa il Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] e questi a sua volta chiamava in causa il geometra [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto interessa, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda nei confronti del condomino Coppo, checondannava all’esecuzione delle opere individuate dal CTU nella relazione prodotta all’esito del ricorso per A.T.P. (ricondurre il peso del solaio di copertura dell’attivo sulla proprietà al valore ammissibile di 100 Kg/mq; eliminare il peso costituito dalla scala a chiocciola; risanare le lesioni del solaio d’interpiano e ripristinare l’integrità del travetto danneggiato della proprietà sottostante; effettuare i necessari lavori di rifinitura dell’appartamento della signora Della Selva). Rigettava invece la domanda proposta contro il Condominio. Il giudice di prime cure condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e delle spese di consulenza tecnica; condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute da Coppo; compensava integralmente le spese sostenute dalle altre parti in causa. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello con ricorso principaleinnanzi alla Cote d’Appello di Napoli. Si costituiva ritualmente in giudizio anche il Condominio, proponendo appello incidentale dolendosi della compensazione delle spese. La Corte di Appello di Napoli rigettava sia l’appello principale del Coppo che quello incidentale sulle spese proposto dal Condominio,condannando, per quanto interessa, separatamente sia il Coppo che il Condominio alla refusione delle spese del grado in favore dell’appellata Della Selva, liquidando, quelle a carico del Coppo in €. 7.500,00 oltre accessori e quelle a carico del Condominio, in €. 3.777,00 oltre accessori con distrazione in favore del medesimo difensore. Sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, con riferimento all’appello incidentale del Condominio per difetto di motivazione sulla disposta compensazione delle spese con l’attrice,la Corte partenopea – pur riconoscendo il difetto di adeguata motivazione nellasentenza impugnata – ritenevadi colmare il tenore della pronuncia ravvisando i giusti motivi della compensazione disposta dal giudice di prime cure nel pregiudizio statico determinato dal solaio dell’ultimo piano, in parte avente funzione di copertura dello stabile condominiale, temuto da parte attrice, il che rendeva non pretestuosa la domanda estesa anche al Condominio. Avverso tale pronuncia il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 10 propone ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. Le altre parti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente si duole dell’errata statuizione del giudice di secondo grado in merito al riconoscimento anche nei suoi confronti della compensazione delle spese di lite per aver riconosciuto che l’oggetto del giudizio di causa fosse anche di interesse condominiale, in quanto il pregiudizio dell’attrice era determinato dal solaio realizzato sull’ultimo piano dello stabile. Sul punto, espone il ricorrente che tale argomento veniva rigettato dal giudice di primo grado in conseguenza degli accertamenti tecnici effettuati nel corso dell’istruttoria, sì che l’addebito delle spese, interamente compensate in primo grado senza motivazione alcuna, è sostenuto in appello da una motivazione meramente apparente. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura la statuizione della Corte di appello in quanto non fa corretta applicazione della normativa in materia di compensazione delle spese di giudizio. Anche alla luce delle modifiche apportate negli anni alle norme citate, è evidente che il legislatore vuole collocare le spese del processo a carico della parte soccombente, ferma la natura residuale della compensazione consentita dall’art. 92 cod. proc. civ. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 92 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente torna ad evidenziare la sua estraneità all’oggetto di causa, con la conseguenza che esso non avrebbe dovuto essere invocato in giudizio. Questi tre motivi – che si prestano ad esame unitario per la stretta connessione al tema della soccombenza – sono fondati sia sotto il profilo della motivazione apparente che della violazione di legge. Il dato di fatto da cui occorre partire è l’esito globale della lite che ha visto come soccombente, nei confronti dell’attrice, il solo proprietario dell’immobile sovrastante, mentre il Condominio, pure convenuto in giudizio, ne é uscito vittorioso, essendo stata respinta la domanda nei suoi confronti. Occorre premettere che, in tema di compensazione delle spese di lite, trova applicazione al caso di specie l’art. 92 cod. proc. civ. nella versione vigente nel 1997 (data di instaurazione del giudizio di primo grado), che così recitava: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». Nel caso in esame, la Corte d’Appello investita dal Condominio in via incidentale della doglianza sulla assenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese, ha riconosciuto la fondatezza della censura, laddove ha rilevato « nella sentenza impugnata non si rinviene adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra l’attrice Della Selva e il convenuto Condominio…» (v. sentenza p ag . 11); tant’è che, in applicazione del principio devolutivo, ha dovuto essa stessa sostituirsi al primo giudice colmando così l’accertata lacuna motivazionale e motivando sulla sussistenza di giuste ragioni di compensazione del giudizio di primo grado (v. sentenza pag. 12). Ciononostante, la Corte napoletana ha condannato l’appellante incidentale al pagamento integrale delle spese del grado in favore dell’appellata-attrice, limitandosi a richiamare il rigetto dell’appello incidentale che, invece, proprio per la parte relativaal difetto di motivazione del primo giudicesulla compensazione, essa aveva di fatto ritenuto fondato, tant’è che, come si è detto, si è premurata di colmare la lacuna motivazionale da cui era affetta la sentenza di primo grado. Le ragioni di tale conclusione – che peraltro porta ad una indebita duplicazione dei compensi per il giudizio di appello in favore dell’attrice - appellata (vista l’esistenza anche di una condanna dell’appellante principale Coppo al rimborso delle spese del grado) -non sono percepibili e quindi la sentenza si rivela affetta da motivazione apparente. Come è noto, tale vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). La sentenza impugnata è altresì incorsa nella violazione del divieto di condanna alle spese della partevittoriosa (tra le tante, cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; Sez. 1 - , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017) perché, come si è detto, la domanda dell’attrice nei confronti del Condominio era stata integralmente respinta nel merito e quindi nel quadro di una valutazione globale dell’esito del giudizio, tra i due, vittorioso era risultato il Condominio. La sentenza va dunque cassata per nuovo esame della vicenda in relazione alla ripartizione delle spese tra attrice e Condominio. Il giudice di rinvio (Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione) si atterrà ai citati principi e regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cas