CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 17777/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata in cui si evidenzia il ruolo affatto minimale svolto dal ricorrente ai fini della realizzazione dell'attività criminosa e si giustifica l'entità della pena avuto riguardo alle particolari modalità del fatto); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è indeducibile perché non devoluto in appello ed in ogni caso il giudice di secondo grado ha correttamente motivato sulla pena dando risalto alle particolari modalità del fatto; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]