CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 18472/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sull’istanzaproposta da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 20/12/2024 (dep. il 20/03/2025) della CORTE DI CASSAZIONE di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2024, questa Quinta sezione della Corte di cassazione ha, per quanto qui di interesse, condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nelle forme previste dal patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione delle medesime alla Corte di appello di Potenza. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], faceva pervenire un’istanza di correzione del dispositivo della predetta sentenza (e del dispositivo della sentenza in tale sede impugnata, del 1 marzo 2024, indirizzando la medesima istanza anche alla Corte di appello di Potenza affinchè correggesse la propria sentenza sul medesimo punto) affermando che, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA], le sue condizioni reddituali non consentivano più di avvalersi del beneficio previsto dal d.P.R. n. 115/2002. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza è inammissibile. 1. Il d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, all’art. 112, comma 1, dispone che: “il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione (si intende al patrocinio a spese dello Stato): b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. d), (la dichiarazione di variazione del reddito) le condizioni di reddito risultano cambiate in misura tale da escludere l’ammissione”. Ed aggiunge, al comma 3, che: “competente a provvedere è il magistrato che procede al momento .. in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”. 2. Se ne deduce, allora, l’inammissibilità dell’istanza rivolta a questa Corte di cassazione, non essendo la stessa competente neppure ad emettere il decreto di revoca dell’ammissione del [OSCURATO:PERSONA] al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, revoca che costituisce il logico e necessario presupposto del provvedimento oggetto dell’istanza, certo non costituendo titolo sufficiente l’autocertificazione del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, è solo dal relativo decreto di revoca che si potrebbe dedurre quando siano venute meno le condizioni reddituali del [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dovendosi, invece, prendere atto che la pronuncia di questa Corte sul punto non era affatto il frutto di un errore materiale, risultando, allora (ma almeno fino al provvedimento di revoca), che [OSCURATO:PERSONA] beneficiasse di tale forma di patrocinio. 3. Né può convertirsi l’odierna istanza nella omessa richiesta di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al giudice competente (la Corte di appello di Potenza), non costituendo le stesse dei mezzi di impugnazione e non potendo pertanto applicarsi il disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso, in Roma il 15 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]