CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 maggio 2013
Cassazione n. 14863/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1864/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesa [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n.161/2013 depositata il 28/05/2013 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 1864/2014 Numero sezionale 1479/2025 Numero di raccolta generale 14863/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 1864/2014 Numero sezionale 1479/2025 Numero di raccolta generale 14863/2025 Data pubblicazione 03/06/2025