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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 agosto 1989

Cassazione n. 28999/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/08/1989 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26-8945 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricqrso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità del ricorrente con motivazione esente da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'assenza di giustificazione in relazione alla provenienza della merce e alla pregressa attività dei prevenuti in considerazione della tipologia di beni ricettati) e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione (v. fra le altre, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024- Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/08/1989 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26-8945 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricqrso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità del ricorrente con motivazione esente da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'assenza di giustificazione in relazione alla provenienza della merce e alla pregressa attività dei prevenuti in considerazione della tipologia di beni ricettati) e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione (v. fra le altre, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024- Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 28999/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris