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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24678/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/09/2022 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 settembre 2022, la corte di appello di Messina, in fase predibattimentale riformava la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. 440/2021, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorso attraverso tre motivi di impugnazione.

3. Con riguardo al primo, hanno rappresentato vizi di violazione di legge per essere stata emessa la sentenza in assenza di contraddittorio.

Con prevalenza della causa di nullità rispetto alla causa estintiva.

4. Con il secondo motivo, rappresentano vizi di violazione di legge per omessa pronunzia della causa di estinzione, ora per allora, da parte della corte di appello, a fronte di reati già prescritti prima della pubblicazione della sentenza di primo grado.

5. Con il terzo motivo, deducono l'omessa motivazione in ordine alle doglianze proposte con il primo motivo di appello, idonee, se accolte, a giustificare l'assoluzione delle ricorrenti.

6. I primi motivi, omogenei rispetto alla comune questione della prescrizione, devono essere esaminati congiuntamente.

E' fondato il vizio inerente la mancata assunzione della decisione in contraddittorio.

6.1. In proposito, si rappresenta che questa Suprema Corte di Cassazione, sezione prima penale, con ordinanza del 18 giugno 2021, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129, 568, comma 4, 591, comma 1, lettera a), 601, 605 e 620 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consentiva alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso dell'imputato, di dichiarare l'inammissibilità dello stesso per carenza d'interesse, senza prevedere, invece, la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio nel contraddittorio delle parti.

6.2. All'esito del relativo giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza del 9 maggio 2022, n. 111, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

A supporto di tale decisione il giudice delle leggi ha osservato che il legislatore, nel perseguire il doveroso obiettivo di accelerare la definizione dei procedimenti, deve compiere «un bilanciamento costituzionalmente sostenibile - tutto interno alla logica degli artt. 24 e 111 Cost. - tra tale obiettivo e la salvaguardia delle altre componenti del giusto processo e dello stesso diritto di difesa» e che la nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici interessi, pubblici e privati, coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza, pur essenziale, di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo.

Consegue che la violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., può essere ravvisata soltanto nel caso in cui l'effetto di dilatazione dei tempi processuali non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, anche sentenze n. 260 del 2020, n. 124 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 159 del 2014).

In tale prospettiva, si è anche richiamata una precedente sentenza della Corte Costituzionale, n. 317 del 2009, con cui si è precisato che il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato proprio dall'art.111 Cost., ovvero del processo rispettoso delle essenziali garanzie.

Così, la ragionevole durata si pone come canone oggettivo di efficienza dell'amministrazione della giustizia e come diritto delle parti, comunque correlato ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice imparziale.

6.3. Da tali considerazioni, con riguardo alla questione sottopostale, la corte Costituzionale ha fatto discendere il rilievo per cui l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, "non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen." Inoltre "la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattímentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recupera bile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito".7.

Consegue, per quanto sopra rilevato, la intervenuta nullità della decisione impugnata per la mancata instaurazione del contraddittorio, con annullamento della sentenza con rinvio dinnanzi ad altra sezione della corte di appello di Messina.

Con assorbimento degli altri motivi di censura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/09/2022 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 settembre 2022, la corte di appello di Messina, in fase predibattimentale riformava la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. 440/2021, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorso attraverso tre motivi di impugnazione. 3. Con riguardo al primo, hanno rappresentato vizi di violazione di legge per essere stata emessa la sentenza in assenza di contraddittorio. Con prevalenza della causa di nullità rispetto alla causa estintiva. 4. Con il secondo motivo, rappresentano vizi di violazione di legge per omessa pronunzia della causa di estinzione, ora per allora, da parte della corte di appello, a fronte di reati già prescritti prima della pubblicazione della sentenza di primo grado. 5. Con il terzo motivo, deducono l'omessa motivazione in ordine alle doglianze proposte con il primo motivo di appello, idonee, se accolte, a giustificare l'assoluzione delle ricorrenti. 6. I primi motivi, omogenei rispetto alla comune questione della prescrizione, devono essere esaminati congiuntamente. E' fondato il vizio inerente la mancata assunzione della decisione in contraddittorio. 6.1. In proposito, si rappresenta che questa Suprema Corte di Cassazione, sezione prima penale, con ordinanza del 18 giugno 2021, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129, 568, comma 4, 591, comma 1, lettera a), 601, 605 e 620 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consentiva alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso dell'imputato, di dichiarare l'inammissibilità dello stesso per carenza d'interesse, senza prevedere, invece, la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio nel contraddittorio delle parti. 6.2. All'esito del relativo giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza del 9 maggio 2022, n. 111, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. A supporto di tale decisione il giudice delle leggi ha osservato che il legislatore, nel perseguire il doveroso obiettivo di accelerare la definizione dei procedimenti, deve compiere «un bilanciamento costituzionalmente sostenibile - tutto interno alla logica degli artt. 24 e 111 Cost. - tra tale obiettivo e la salvaguardia delle altre componenti del giusto processo e dello stesso diritto di difesa» e che la nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici interessi, pubblici e privati, coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza, pur essenziale, di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Consegue che la violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., può essere ravvisata soltanto nel caso in cui l'effetto di dilatazione dei tempi processuali non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, anche sentenze n. 260 del 2020, n. 124 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 159 del 2014). In tale prospettiva, si è anche richiamata una precedente sentenza della Corte Costituzionale, n. 317 del 2009, con cui si è precisato che il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato proprio dall'art.111 Cost., ovvero del processo rispettoso delle essenziali garanzie. Così, la ragionevole durata si pone come canone oggettivo di efficienza dell'amministrazione della giustizia e come diritto delle parti, comunque correlato ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice imparziale. 6.3. Da tali considerazioni, con riguardo alla questione sottopostale, la corte Costituzionale ha fatto discendere il rilievo per cui l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, "non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen." Inoltre "la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattímentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recupera bile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito".7. Consegue, per quanto sopra rilevato, la intervenuta nullità della decisione impugnata per la mancata instaurazione del contraddittorio, con annullamento della sentenza con rinvio dinnanzi ad altra sezione della corte di appello di Messina. Con assorbimento degli altri motivi di censura. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad
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