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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34924/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., da apprezzarsi non solo per la sua genericità intesa come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; ritenuto che, nella specie, i giudici del merito hanno infatti ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici e doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede senza tener conto e confrontarsi con le considerazioni svolte dai giudici di secondo grado (cfr., in particolare, pag. 4), con conseguente aspecificità del motivo; considerato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere prive di concreta specificità, sono manifestamente infondate atteso che, in tema di recidiva specifica e infraquinquennale, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto laddove sia esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'esistenza sia del presupposto di formale, rappresentato dalla commissione del nuovo delitto non colposo della stessa indole e nei cinque anni dalla precedente condanna, che di quello sostanziale, costituito dalla valutazione degli elementi fattuali che consentono di ritenere il delitto per cui si procede espressione di maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo (cfr., pag. 4 della sentenza); natura che, inoltre, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso, come quello di specie, in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, essendo sufficiente il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); che, infine, in relazione al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; è d'altra parte peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5589 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3223 del 13.1.1994, Palmisano); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (cfr., ivi, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., da apprezzarsi non solo per la sua genericità intesa come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; ritenuto che, nella specie, i giudici del merito hanno infatti ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici e doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede senza tener conto e confrontarsi con le considerazioni svolte dai giudici di secondo grado (cfr., in particolare, pag. 4), con conseguente aspecificità del motivo; considerato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere prive di concreta specificità, sono manifestamente infondate atteso che, in tema di recidiva specifica e infraquinquennale, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto laddove sia esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'esistenza sia del presupposto di formale, rappresentato dalla commissione del nuovo delitto non colposo della stessa indole e nei cinque anni dalla precedente condanna, che di quello sostanziale, costituito dalla valutazione degli elementi fattuali che consentono di ritenere il delitto per cui si procede espressione di maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo (cfr., pag. 4 della sentenza); natura che, inoltre, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso, come quello di specie, in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, essendo sufficiente il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); che, infine, in relazione al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; è d'altra parte peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5589 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3223 del 13.1.1994, Palmisano); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (cfr., ivi, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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