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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07867/2023

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proposto da : [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domi ciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] intimate avverso la sentenza n. 1333/2016della Corte di appellodi Palermo, pubblicata il 11 luglio 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16marzo 2021 dal consig liere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 11 luglio 2016 nel contraddittorio fra [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata come “Residence”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Palermo dichiarò inammissibili le domande, rispettivamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da Residence, di accertamento della nullità del lodo arbitrale sottoscritto in Agrigento il 13 maggio 2013, avente per oggetto pronuncia relativa alla validità delle deliberazioni assunte dall’assemblea della cooperativa nei giorni 29 maggio 2010, 28 dicembre 2010, 8 gennaio 2011e 12 maggio 2012, avanti gli arbitri impugnate daTinevria e Morello, socie di Residence .1.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione della decisione è nel senso che: il motivo di nullità del lodo per tardività della decisione (art. 829, primo comma, n. 8), cod. proc. civ.) è da disattendere, non avendo [OSCURATO:PERSONA] e Residence notificato alle altre parti e agli arbitri la rispettiva volontà di far valere la loro decadenza dalla pronuncia (art. 821 cod. proc. civ.); la nullità del lodo pronunciato dopo la scadenza del termine per la decisione è relativa e, per tale ragione, non può essere fatta valere se non mediante la previa notificazione dell’atto previsto dall’art 821 cod. proc. civ.; del pari non sussistente è la nullità del lodo per avere gli arbitri deciso sulle domande proposte in due procedimenti senza averli preventivamente riuniti, potendo la riunione disporsi d’ufficio, fermo restando che il lodo, pur essendo formalmente unico, “si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise” e non avendo [OSCURATO:PERSONA] dedotto alcun fatto, diverso da quello formale, determinante violazione del principio del contraddittorio; la decisione arbitrale non è fondata su motivo di nullità rilevato d’ufficio dal collegio e non sottopoto all’attenzione delle parti, bensì è adottata “sulla scorta di un completo e doveroso esame di tutti gli elementi di giudizio che proprio le parti avevano illustrato in vista della ricostruzione delle premesse di fatto della vicenda sottoposta al vaglio degli arbitri”: il lodo non è quindi nullo e alla Corte di appello è precluso l’esame del merito della lite e delle regole di diritto applicate per la relativa decisione; il sesto motivo di impugnazione del lodo (improcedibilità del lodo arbitrale dipendente dal fatto che la richiesta di nomina degli arbitri era stata depositata presso la Camera di commercio il giorno 8 settembre 2011, “e cioè dopo la scadenza dei termini all’uopo previsti”) è infondato, non avendo [OSCURATO:PERSONA] inquadrato il vizio denunciato “in uno dei motivi di nullità di cui all’art. 829 c.p.c., a dimostrazione della sua insussumibilità nel paradigma previsto dal Legislatore per l’impugnazione dei lodi arbitrali”.

2. [OSCURATO:PERSONA] la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

3. Le intimate [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata perché caratterizzata da violazione dell’art. 829, primo comma, nn. 6) e 7), cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 40, 273, primo comma e 274, primo comma, cod. proc. civ., in quanto: essa disattende la censura mossa contro il lodo, consistita nell’averedeciso con unico atto su domande proposte in due distinti procedimenti, introdotti con distinti atti di accesso, senza adottare alcun provvedimento formale di riunione.

Il ricorrente precisa che tale censuraè propedeutica al secondo motivo. 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell’art. 829, primo comma, n. 9), cod. proc. civ., avendo considerato il lodo impugnato non caratterizzato da vizio di ultrapetizione e da violazione del principio del contradditorio per avere gli arbitriaccertato la nullità delle deliberazioni impugnate per un motivo –la violazione di “scrittura parasociale del dicembre 2000” – non indicato dalle attrici Tinevria e Morello.

3. I due motivi sono da trattare congiuntamente attesa la loro connessione (sottolineata dal ricorrente).

E’ in primo luogo da ribadireche, alla luce del contenuto precettivo dell’art. 816 - bis , primo comma,cod. proc. civ., il procedimento arbitrale è caratterizzato da libertà delle relative forme , con la conseguenzache gli arbitri non sono tenuti al rispetto delle prescrizioni recate dalle disposizioni del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell’incarico arbitrale (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. n. 17099 del 2013; Cass. n. 3917 del 2011; Cass. n. 5274 del 2007).

Il ricorrente non deduce checon il conferimento dell’incarico arbitrale le parti espressamente vincolarono gli arbitri al rispetto della disciplina del codice di rito relativa al giudizio ordinario di cognizione; con la conseguenza che la prima censuraè manifestamente infondata.

E’ poi da osservareche il citato art. 816 - bis , primo comma, cod. proc. civ. obbliga gli arbitri ad attuare in ogni caso il principio del contraddittorio (prima dellariforma recata dal d.lgs. n. 40 del 2006, taleobbligo era in via interpretativa ricavato dal contenuto precettivo dell’art. 816 cod. proc. civ.)e che l’omessa osservanza di quest’obbligo non costituisce vizio di forma, ma di attività, con la conseguenza che la nullità del lodo da tale inosservanza derivata (art. 829, primo comma, n. 9), cod. proc. civ.)implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte (cfr. Cass. n. 2201 del 2007): da ciò consegue che, ai fini della declaratoria di nullità del lodo, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitaresu di un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite , n el rispetto della regola audiatur et altera pars(in questo senso, cfr.: Cass. n. 28660 del 2013; Cass. n. 23670 del 2006).

In risposta alla dedotta violazione del principio del contraddittorio da parte del lodo impugnato (contenente, ad avviso del ricorrente,una individuazione di causa di nullità delle deliberazioni impugnate non dedottadalle parti), la sentenza impugnata afferma (pag. 10) che la decisione arbitrale non è “fondata suun motivo di nullità rilevato d’ufficio dal Collegio arbitrale e non sottopoto all’attenzione delle parti”, bensì che tale decisione venne adottata “sulla scorta di un completo e doveroso esame di tutti gli elementi di giudizio che proprio le parti avevano illustrato in vista della ricostruzione delle premesse di fatto della vicenda sottoposta al vaglio degli arbitri”.

La censura a tale parte della sentenza impugnata è inammissibile per mancanza di autosufficienza del ricorso sul punto, richiamando il ricorrente(pagg. 15 e 16 del ricorso) il contenuto di atti del procedimento arbitrale (gli atti di accessoe il lodo) in maniera sommaria e insufficientemente precisa, senza riprodurne adeguatamente il contenuto,così impedendo a questa Corte di valutare pertinenza e fondatezza della censura.

4. Secondo il ricorrente, poi (terzo motivo), la sentenza impugnata è caratterizzata dal violazione dell’art. 829, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., “in relazione anche all’art. 111 CPC (Nullità del lodo impugnato per inosservanza del termine, erronea motivazione, violazionedi legge)”, in quanto: “immediatamente dopo l’incameramento gli arbitri emisero una ordinanza con cui comunicavano alle parti che sospendevano ogni decisionesino a quando una delle parti, o quella più diligente, non avesse depositato le somme per gli onorari degli arbitri”; nessuna ulteriore comunicazione venne dal collegio arbitrale data prima di quella relativa all’avvenuta del lodo; il dato obiettivo denunciato alla Corte di appello era che “il lodo era stato depositato fuori dal termine fissato dal codice e che del nuovo incameramentodella decisione non era stata data alcuna comunicazione al ricorrente”; ove tale comunicazione fosse stata data, esso ricorrente avrebbe potuto esercitare il proprio diritto “ai sensi del disposto dell’art. 821 del collegio arbitrale venne comunicata a esso ricorrentequanto al “deposito delle somme”. 5.Premesso che dalla sentenza impugnata ovvero dal ricorso non è dato conoscere quale fosse in concreto il termine fissatoper la pronuncia del lodo in applicazione dell’art. 820 cod. proc. civ., la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare il principio secondo cui, dalle disposizioni rispettivamente recate dagli artt. 821 e 829, primo comma, n. 9), cod. proc. civ., si desume che il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinarne la nullità; essendo necessaria, in applicazione del citato 821, una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza degli arbitri dal potere loro conferito di decidere il merito della controversia loro devoluta, la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale;trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest’ultima non può essere fatta valere(con riferimento alla disciplina applicabile prima dell’efficacia della riforma recata dal d.lgs. n. 40 del 2006, cfr., per tutte, Cass. n. 889 del 2012; nello stesso senso, quanto alla disciplina conseguente a detta riforma, cfr. Cass. n. 27364 del 2020).

Tale meccanismo, fondato su iniziativa di parte,da esercitare solo mediante notificazione alle altre parti e agli arbitri dopo il decorso del termine per la pronuncia del lodo in concreto determinato in applicazione del citato art. 820, ha quale unico presupposto l’oggettivo decorso del termine in questione; quali che siano le ragioni che abbiano impedito agli arbitri di pronunciare il lodo prima che si fosse verificata la preclusione all’esercizio di tale poteredalla legge processuale prevista.

La censura, per come dedotta, è dunque manifestamente infondata, non avendo il ricorrente eseguito le notificazioni previste dal citato art. 821 dopo che era decorso il termine per la pronuncia del lodo edessendo irrilevanti le ragioni del ritardo di tale decisione.6.

Con l’ultimo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è caratterizzata da i vizi di cuiall’art. 360, nn. 3), 4) e 5) cod. proc. civ.

“in relazione all’art. 829 n. 12 CPC con riferimento agli att. 2377 e 2379 Cc (nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, violazione di legge, improcedibilità della prima domanda di accesso all’arbitrato)”, in quanto: l’atto di impugnazione delle deliberazioni dall’assemblea della cooperativa rispettivamente assunteil 29 maggio 2010, il 28 dicembre 2010 e il 8 gennaio 2011, venne depositato il 8 settembre 2011, dopo che era decorso il termine (sessanta giorni dall’adozione di ciascun atto) per impugnare le decisioni in tali delibere contenute; la conseguenza del “tardivo accesso all’arbitrato era la improcedibilità della domanda”, “essendo tassativo per legge il regime delle nullità delle assemblee societarie”; la sentenza impugnata considera invece infondato tale motivo di impugnazione perché esso ricorrente non aveva “indicato la normanella quale andava inquadrata la violazione”; l’errore che caratterizza tale decisione è evidente, essendo “dovere ed obbligo del giudicante, accertata l’esistenza del fatto nella sua materialità, di indicare la norma violata e qualificare la stessa azione”. 7.Il sesto motivo di impugnazione del lodo da parte del ricorrente è così riassunto dalla sentenza impugnata: “improcedibilità dell’intero lodo arbitrale, dipendente dal fatto che la richiesta di nomina degli arbitri è stata depositata presso la Camera di Commercio il giorno 8 settembre 2011, e cioè dopo la scadenza dei termini all’uopo previsti” (pag. 6 della sentenza).

La sentenza affermal’inammissibile di tale censura , non avendo l’impugnante inquadrato il viziodedotto “ in uno dei morivi di nullità di cui all’art. 829 c.p.c., a dimostrazione della sua insussumibilità nel paradigma previsto dal Legislatore per l’impugnazione dei lodi arbitrali” (pag. 10 della censura).

Secondo il ricorrente, in buona sostanza il lododa lui impugnato sarebbe nullo, per violazione dell’art. 829, primo comma, n. 12), cod. proc. civ.,perché era “improcedibile”, in ragione della sua tardività(derivante, rispettivamente, dagli artt. 2377 e 2379 cod. civ.) , la domanda di arbitrato da Tinevria e Morello diretta a far pronunciare l’annullamento ovvero a far accertare la nullità delle sopra citate tre deliberazioni assemblearidella cooperativa Residence.

La censura, per come dedotta, è infondata, avendo la sentenza impugnata accertato la non riconducibilità di tale censura ad alcuna delle ipotesi di nullità del lodo arbitrale previste dall’art. 829, primo comma, cod. civ.

Tale affermazione è esatta perché con il motivo (per come sopra riassunto) il ricorrente denunciòla violazione di regole di diritto - nella specie, quelle rel ative ai termini per impugnare le deliberazioni assunte da assemblee di società cooperative, rispettivamente indicati dagli artt.2377 e 2379 cod. civ. (applicabili alle società cooperativeex art. 2519 cod. civ.) – relative al merito della controversiache, ai sensi dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., può essere fatta valere solo in presenza di determinati presupposti, nella specie neppure sommariamente dedotti dal ricorrente.8.Il ricorso è in conclusione da rigettare.

Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese relative al giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto difese.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da : [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domi ciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] intimate avverso la sentenza n. 1333/2016della Corte di appellodi Palermo, pubblicata il 11 luglio 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16marzo 2021 dal consig liere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 11 luglio 2016 nel contraddittorio fra [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata come “Residence”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Palermo dichiarò inammissibili le domande, rispettivamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da Residence, di accertamento della nullità del lodo arbitrale sottoscritto in Agrigento il 13 maggio 2013, avente per oggetto pronuncia relativa alla validità delle deliberazioni assunte dall’assemblea della cooperativa nei giorni 29 maggio 2010, 28 dicembre 2010, 8 gennaio 2011e 12 maggio 2012, avanti gli arbitri impugnate daTinevria e Morello, socie di Residence .1.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione della decisione è nel senso che: il motivo di nullità del lodo per tardività della decisione (art. 829, primo comma, n. 8), cod. proc. civ.) è da disattendere, non avendo [OSCURATO:PERSONA] e Residence notificato alle altre parti e agli arbitri la rispettiva volontà di far valere la loro decadenza dalla pronuncia (art. 821 cod. proc. civ.); la nullità del lodo pronunciato dopo la scadenza del termine per la decisione è relativa e, per tale ragione, non può essere fatta valere se non mediante la previa notificazione dell’atto previsto dall’art 821 cod. proc. civ.; del pari non sussistente è la nullità del lodo per avere gli arbitri deciso sulle domande proposte in due procedimenti senza averli preventivamente riuniti, potendo la riunione disporsi d’ufficio, fermo restando che il lodo, pur essendo formalmente unico, “si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise” e non avendo [OSCURATO:PERSONA] dedotto alcun fatto, diverso da quello formale, determinante violazione del principio del contraddittorio; la decisione arbitrale non è fondata su motivo di nullità rilevato d’ufficio dal collegio e non sottopoto all’attenzione delle parti, bensì è adottata “sulla scorta di un completo e doveroso esame di tutti gli elementi di giudizio che proprio le parti avevano illustrato in vista della ricostruzione delle premesse di fatto della vicenda sottoposta al vaglio degli arbitri”: il lodo non è quindi nullo e alla Corte di appello è precluso l’esame del merito della lite e delle regole di diritto applicate per la relativa decisione; il sesto motivo di impugnazione del lodo (improcedibilità del lodo arbitrale dipendente dal fatto che la richiesta di nomina degli arbitri era stata depositata presso la Camera di commercio il giorno 8 settembre 2011, “e cioè dopo la scadenza dei termini all’uopo previsti”) è infondato, non avendo [OSCURATO:PERSONA] inquadrato il vizio denunciato “in uno dei motivi di nullità di cui all’art. 829 c.p.c., a dimostrazione della sua insussumibilità nel paradigma previsto dal Legislatore per l’impugnazione dei lodi arbitrali”. 2. [OSCURATO:PERSONA] la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 3. Le intimate [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata perché caratterizzata da violazione dell’art. 829, primo comma, nn. 6) e 7), cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 40, 273, primo comma e 274, primo comma, cod. proc. civ., in quanto: essa disattende la censura mossa contro il lodo, consistita nell’averedeciso con unico atto su domande proposte in due distinti procedimenti, introdotti con distinti atti di accesso, senza adottare alcun provvedimento formale di riunione. Il ricorrente precisa che tale censuraè propedeutica al secondo motivo. 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell’art. 829, primo comma, n. 9), cod. proc. civ., avendo considerato il lodo impugnato non caratterizzato da vizio di ultrapetizione e da violazione del principio del contradditorio per avere gli arbitriaccertato la nullità delle deliberazioni impugnate per un motivo –la violazione di “scrittura parasociale del dicembre 2000” – non indicato dalle attrici Tinevria e Morello. 3. I due motivi sono da trattare congiuntamente attesa la loro connessione (sottolineata dal ricorrente). E’ in primo luogo da ribadireche, alla luce del contenuto precettivo dell’art. 816 - bis , primo comma,cod. proc. civ., il procedimento arbitrale è caratterizzato da libertà delle relative forme , con la conseguenzache gli arbitri non sono tenuti al rispetto delle prescrizioni recate dalle disposizioni del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell’incarico arbitrale (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. n. 17099 del 2013; Cass. n. 3917 del 2011; Cass. n. 5274 del 2007). Il ricorrente non deduce checon il conferimento dell’incarico arbitrale le parti espressamente vincolarono gli arbitri al rispetto della disciplina del codice di rito relativa al giudizio ordinario di cognizione; con la conseguenza che la prima censuraè manifestamente infondata. E’ poi da osservareche il citato art. 816 - bis , primo comma, cod. proc. civ. obbliga gli arbitri ad attuare in ogni caso il principio del contraddittorio (prima dellariforma recata dal d.lgs. n. 40 del 2006, taleobbligo era in via interpretativa ricavato dal contenuto precettivo dell’art. 816 cod. proc. civ.)e che l’omessa osservanza di quest’obbligo non costituisce vizio di forma, ma di attività, con la conseguenza che la nullità del lodo da tale inosservanza derivata (art. 829, primo comma, n. 9), cod. proc. civ.)implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte (cfr. Cass. n. 2201 del 2007): da ciò consegue che, ai fini della declaratoria di nullità del lodo, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitaresu di un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite , n el rispetto della regola audiatur et altera pars(in questo senso, cfr.: Cass. n. 28660 del 2013; Cass. n. 23670 del 2006). In risposta alla dedotta violazione del principio del contraddittorio da parte del lodo impugnato (contenente, ad avviso del ricorrente,una individuazione di causa di nullità delle deliberazioni impugnate non dedottadalle parti), la sentenza impugnata afferma (pag. 10) che la decisione arbitrale non è “fondata suun motivo di nullità rilevato d’ufficio dal Collegio arbitrale e non sottopoto all’attenzione delle parti”, bensì che tale decisione venne adottata “sulla scorta di un completo e doveroso esame di tutti gli elementi di giudizio che proprio le parti avevano illustrato in vista della ricostruzione delle premesse di fatto della vicenda sottoposta al vaglio degli arbitri”. La censura a tale parte della sentenza impugnata è inammissibile per mancanza di autosufficienza del ricorso sul punto, richiamando il ricorrente(pagg. 15 e 16 del ricorso) il contenuto di atti del procedimento arbitrale (gli atti di accessoe il lodo) in maniera sommaria e insufficientemente precisa, senza riprodurne adeguatamente il contenuto,così impedendo a questa Corte di valutare pertinenza e fondatezza della censura. 4. Secondo il ricorrente, poi (terzo motivo), la sentenza impugnata è caratterizzata dal violazione dell’art. 829, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., “in relazione anche all’art. 111 CPC (Nullità del lodo impugnato per inosservanza del termine, erronea motivazione, violazionedi legge)”, in quanto: “immediatamente dopo l’incameramento gli arbitri emisero una ordinanza con cui comunicavano alle parti che sospendevano ogni decisionesino a quando una delle parti, o quella più diligente, non avesse depositato le somme per gli onorari degli arbitri”; nessuna ulteriore comunicazione venne dal collegio arbitrale data prima di quella relativa all’avvenuta del lodo; il dato obiettivo denunciato alla Corte di appello era che “il lodo era stato depositato fuori dal termine fissato dal codice e che del nuovo incameramentodella decisione non era stata data alcuna comunicazione al ricorrente”; ove tale comunicazione fosse stata data, esso ricorrente avrebbe potuto esercitare il proprio diritto “ai sensi del disposto dell’art. 821 del collegio arbitrale venne comunicata a esso ricorrentequanto al “deposito delle somme”. 5.Premesso che dalla sentenza impugnata ovvero dal ricorso non è dato conoscere quale fosse in concreto il termine fissatoper la pronuncia del lodo in applicazione dell’art. 820 cod. proc. civ., la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare il principio secondo cui, dalle disposizioni rispettivamente recate dagli artt. 821 e 829, primo comma, n. 9), cod. proc. civ., si desume che il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinarne la nullità; essendo necessaria, in applicazione del citato 821, una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza degli arbitri dal potere loro conferito di decidere il merito della controversia loro devoluta, la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale;trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest’ultima non può essere fatta valere(con riferimento alla disciplina applicabile prima dell’efficacia della riforma recata dal d.lgs. n. 40 del 2006, cfr., per tutte, Cass. n. 889 del 2012; nello stesso senso, quanto alla disciplina conseguente a detta riforma, cfr. Cass. n. 27364 del 2020). Tale meccanismo, fondato su iniziativa di parte,da esercitare solo mediante notificazione alle altre parti e agli arbitri dopo il decorso del termine per la pronuncia del lodo in concreto determinato in applicazione del citato art. 820, ha quale unico presupposto l’oggettivo decorso del termine in questione; quali che siano le ragioni che abbiano impedito agli arbitri di pronunciare il lodo prima che si fosse verificata la preclusione all’esercizio di tale poteredalla legge processuale prevista. La censura, per come dedotta, è dunque manifestamente infondata, non avendo il ricorrente eseguito le notificazioni previste dal citato art. 821 dopo che era decorso il termine per la pronuncia del lodo edessendo irrilevanti le ragioni del ritardo di tale decisione.6. Con l’ultimo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è caratterizzata da i vizi di cuiall’art. 360, nn. 3), 4) e 5) cod. proc. civ. “in relazione all’art. 829 n. 12 CPC con riferimento agli att. 2377 e 2379 Cc (nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, violazione di legge, improcedibilità della prima domanda di accesso all’arbitrato)”, in quanto: l’atto di impugnazione delle deliberazioni dall’assemblea della cooperativa rispettivamente assunteil 29 maggio 2010, il 28 dicembre 2010 e il 8 gennaio 2011, venne depositato il 8 settembre 2011, dopo che era decorso il termine (sessanta giorni dall’adozione di ciascun atto) per impugnare le decisioni in tali delibere contenute; la conseguenza del “tardivo accesso all’arbitrato era la improcedibilità della domanda”, “essendo tassativo per legge il regime delle nullità delle assemblee societarie”; la sentenza impugnata considera invece infondato tale motivo di impugnazione perché esso ricorrente non aveva “indicato la normanella quale andava inquadrata la violazione”; l’errore che caratterizza tale decisione è evidente, essendo “dovere ed obbligo del giudicante, accertata l’esistenza del fatto nella sua materialità, di indicare la norma violata e qualificare la stessa azione”. 7.Il sesto motivo di impugnazione del lodo da parte del ricorrente è così riassunto dalla sentenza impugnata: “improcedibilità dell’intero lodo arbitrale, dipendente dal fatto che la richiesta di nomina degli arbitri è stata depositata presso la Camera di Commercio il giorno 8 settembre 2011, e cioè dopo la scadenza dei termini all’uopo previsti” (pag. 6 della sentenza). La sentenza affermal’inammissibile di tale censura , non avendo l’impugnante inquadrato il viziodedotto “ in uno dei morivi di nullità di cui all’art. 829 c.p.c., a dimostrazione della sua insussumibilità nel paradigma previsto dal Legislatore per l’impugnazione dei lodi arbitrali” (pag. 10 della censura). Secondo il ricorrente, in buona sostanza il lododa lui impugnato sarebbe nullo, per violazione dell’art. 829, primo comma, n. 12), cod. proc. civ.,perché era “improcedibile”, in ragione della sua tardività(derivante, rispettivamente, dagli artt. 2377 e 2379 cod. civ.) , la domanda di arbitrato da Tinevria e Morello diretta a far pronunciare l’annullamento ovvero a far accertare la nullità delle sopra citate tre deliberazioni assemblearidella cooperativa Residence. La censura, per come dedotta, è infondata, avendo la sentenza impugnata accertato la non riconducibilità di tale censura ad alcuna delle ipotesi di nullità del lodo arbitrale previste dall’art. 829, primo comma, cod. civ. Tale affermazione è esatta perché con il motivo (per come sopra riassunto) il ricorrente denunciòla violazione di regole di diritto - nella specie, quelle rel ative ai termini per impugnare le deliberazioni assunte da assemblee di società cooperative, rispettivamente indicati dagli artt.2377 e 2379 cod. civ. (applicabili alle società cooperativeex art. 2519 cod. civ.) – relative al merito della controversiache, ai sensi dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., può essere fatta valere solo in presenza di determinati presupposti, nella specie neppure sommariamente dedotti dal ricorrente.8.Il ricorso è in conclusione da rigettare. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese relative al giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto difese. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no
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