CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15125/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.-intimato-Numero registro generale 1115/2024Numero sezionale 4969/2025Numero di raccolta generale 15125/2026Data pubblicazione 19/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 2935/2023depositata il 17/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 28/12/2023 la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n.1138/2023 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 17/10/2023 enotificata il 31/10/2023.2. Resistono con separati controricorsi la società Fino 2 SecuritistationS.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.3. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.4. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’atto dicitazione con cui [OSCURATO:SOCIETA]., già creditrice per oltre quattro milionidi euro nei confronti della propria debitrice principale [OSCURATO:PERSONA].r.l., poi fallita il 3 ottobre 2014, agiva in revocatoria ordinaria ai sensidell’art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale garante in forza difideiussione omnibus risalente al 2 dicembre 2008, e diAbracadabrantes s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] C., deducendo cheAfin, in data 6 maggio 2013, aveva alienato una porzione di un proprioimmobile sito in Milano alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e, nellamedesima data, altri beni immobili alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di FabianiGianluca.5. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7753/2019 accoglieva ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., revocava e dichiarava inefficaciex art. 2901 c.c., nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA], gli atti ditrasferimento immobiliare indicati in atti, ordinava le conseguentiannotazioni nei registri immobiliari e condannava le parti convenute, insolido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell’attrice.Numero registro generale 1115/2024Numero sezionale 4969/2025Numero di raccolta generale 15125/2026Data pubblicazione 19/05/20266. La società acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso il suddettoprovvedimento, per erroneità del percorso logico seguito da primoGiudice nell’aver ravvisato l’esistenza dell’eventus damni, oltre che peressere incorso nel vizio di ultrapetizione avendo ritenuto, pur inassenza di apposite domande, il contratto impugnato relativamentesimulato e, per l’effetto, a titolo gratuito. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta ai sensi dell’art. 111 c.p.c., qualecessionaria dei crediti in blocco di [OSCURATO:SOCIETA]., anche nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]., mentre né [OSCURATO:SOCIETA]. né [OSCURATO:SOCIETA]. sicostituivano e venivano dichiarate contumaci. L’appellante G Grendeva noto alla Corte l’intervenuto fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarato con sentenza n. 26/2021 del Tribunale di Milano, conconseguente dichiarazione di interruzione del processo. Nel giudiziosuccessivamente riassunto da [OSCURATO:SOCIETA], si costituiva Fino 2 e, a seguitodell’autorizzazione del giudice delegato del 2 ottobre 2022, in data 4ottobre 2022 si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il quale concludevachiedendo, tra l’altro, la dichiarazione di improcedibilità dell’azionerevocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti della società debitrice, successivamente dichiarata fallita,nonché la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66l.f., nei confronti del fallimento e dei creditori, degli atti di trasferimentoimmobiliare indicati.7. La Corte d’Appello di Milano dichiarava l’improcedibilità della domandadi revocatoria originariamente promossa dal singolo creditore Unicredits.p.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, in quanto dichiarata fallita,rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., e, in accoglimento delladomanda del [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l’inefficacia ex artt. 2901 c.c. e66 l.f., nei confronti del fallimento e dei suoi creditori, dell’atto ditrasferimento immobiliare stipulato in data 6 maggio 2013 a favore diG [OSCURATO:SOCIETA]., confermando per il resto quanto statuito in primo grado.Numero registro generale 1115/2024Numero sezionale 4969/2025Numero di raccolta generale 15125/2026Data pubblicazione 19/05/20268. La ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. e la controricorrentesocietà [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato rispettiva memoria.Motivi della decisione9. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 3 e4 c.p.c., lamenta la “violazione e falsa applicazione delle norme di cuiall’art. 2901 c.c. Accoglimento della domanda di revocatoria in assenzadi verifica circa il contratto base su cui fondava il rapporto di garanziatra [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della fideiussione omnibusrilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. e conseguente inesistenza del rapporto di creditosu cui si fonda la domanda revocatoria. Fideiussione conforme alloschema ABI censurato dall’Autorità di garante con provvedimento del 2maggio 2005”. In particolare, prima il Tribunale e poi la Corteterritoriale, avrebbero omesso di verificare, prima di pronunciarsi sulledomande formulate dal creditore della debitrice principale, [OSCURATO:SOCIETA]., la validità della fideiussione omnibus sottoscritta da AfinS.r.l. in favore della banca attrice e da ritenersi nulla per violazionedella normativa antitrust, risultando perfettamente conforme alloschema ABI censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 2maggio 2005.9.1. Il motivo è infondato.9.2. Al riguardo vale il principio di recente affermato dalle Sezioni Unitedella Corte Suprema, secondo cui l’illiceità delle clausole delle NormeBancarie Uniformi, per quanto rilevabile d’ufficio, non esclude che lanullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito allastregua degli artt. 1418 c.c. ss e che possa trovare applicazione l’art.1419 c.c. laddove l’assetto degli interessi in gioco non vengapregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausolerivenienti dalle intese illecite (Cassazione SS.UU. 30 dicembre 2021 n.41994; Cassazione Civile 26 settembre 2019, n. 24044). Esclusa,quindi, la nullità dell’intero contratto, residua la possibilità diNumero registro generale 1115/2024Numero sezionale 4969/2025Numero di raccolta generale 15125/2026Data pubblicazione 19/05/2026espungere dalla fideiussione le sole parti che riproducano quelle delloschema ABI, “[…] salvo prova – che nel caso di specie non è statafornita - di una diversa volontà delle parti […] nel sensodell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte delcontratto colpita da nullità […]”. Orbene, nella censura manca ognideduzione che permetta a questa Corte di esaminare il negozio difideiussione omnibus in esame sotto i diversi profili di nullitàravvisabili. Il ricorrente non ha dedotto, come invece, sarebbe statosuo preciso onere, né la conformità del modulo negoziale per cui ècausa allo schema che è stato ritenuto espressivo di intesa dominantedalla banca centrale, né tantomeno la volontà delle parti di ritenereessenziali, nell’economia del contratto, le clausole eventualmenteinvalide in dipendenza di tale conformità.10. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1n. 3 e 4 c.p.c., “violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art.132 c.p.c. Inesistenza di un reale apparato motivazionale in relazione aimotivi di appello. Sentenza interamente per relationem alla pronunciadi primo grado”.11. Si duole che la corte territoriale si sia limitata a richiamare quantoesposto dal giudice di prime cure nella pronuncia appellata, senza innulla analizzare i motivi di appello formulati dall’odierna ricorrente, alpunto da rendere la sentenza impugnata carente sotto il profilomotivazionale.11.1. Il motivo è infondato.11.2. E’ ben consentito al giudice di appello motivare la pronuncia conrinvio per relationem a quella della sentenza di primo grado tutte levolte in cui l’appellante si sia limitato a riproporre pedissequamente ledifese già rassegnate nel precedente grado di giudizio al fine dicontestare la sussistenza dei presupposti di cui all’art 2901 c.c.Numero registro generale 1115/2024Numero sezionale 4969/2025Numero di raccolta generale 15125/2026Data pubblicazione 19/05/202611.3. La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem" purché ilgiudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragionidella conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero dellaidentità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle giàesaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva dientrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativoesaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corteterritoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado inmodo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi digravame (Sez. 3 - , Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021; Cass.Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019) .11.4. Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito, lungi dallimitarsi a richiamare la sentenza di primo grado, riferiscesinteticamente i motivi per cui l’appello deve rigettarsi in ordineall’infondatezza dell’ argomentazione riposta sull’ asserita assenza deipresupposti legittimanti l’azione ex art. 2901:” - non quellosull’assenza dell’ eventus damni, atteso che [OSCURATO:PERSONA] - spogliandosi diplurimi beni immobili siti in diverse parti d’Italia- ha certamenteimpoverito il suo patrimonio, variandone negativamente la qualità, laquantità e la realizzabilità concreta, pur a fronte della rilevantissimaesposizione debitoria della debitrice principale Renergies versoUnicredit, e senza minimamente provare ([OSCURATO:PERSONA]) di essere rimastatitolare di beni tali da costituire un’adeguata garanzia patrimoniale acospetto delle fideiussioni già rilasciate nel 2008 (del tutto nebulosaappare infatti la sua asserita volontà di procedere ad unaristrutturazione del credito di [OSCURATO:SOCIETA] e delle imprese del gruppo, perle ragioni già esposte alle pagg. 15 e 16 dell’appellata sentenza cuiviene fatto espresso riferimento), -non quello sull’assenza dellascientia damni, atteso che non può dubitarsi della prova, quanto menopresuntiva, della consapevolezza, in capo ad [OSCURATO:PERSONA], di recareNumero registro generale 1115/2024Numero sezionale 4969/2025Numero di raccolta generale 15125/2026Data pubblicazione 19/05/2026pregiudizio, con le proprie dismissioni di immobili, alle ragionicreditorie (in questo caso di [OSCURATO:SOCIETA]), considerando che ledismissioni sono avvenute dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato fideiussioniin favore di [OSCURATO:SOCIETA] e all’incirca un anno prima della dichiarazione difallimento della debitrice principale Renergies e che le dettedismissioni sono avvenute in favore di società ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:SOCIETA]), i cui vertici direttivi e sociali erano commisti fraloro, la cui sede si trovava nel medesimo stabile, con cessioni eseguite(v. pag. 15, in basso, dell’appellata sentenza) verso un corrispettivoda corrispondere diversi mesi dopo (e del cui versamento non vi èneppure prova)”.12. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 3e 4 c.p.c., “violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt.2901, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. Accoglimentodella domanda di revocatoria in assenza dei presupposti di legge.Inesistenza di simulazione del contratto ed erroneo utilizzo dei criteri direvocazione. Inesistenza delle caratteristiche delle presunzioni di cuiall’art. 2727 c.c. e/o omessa esplicitazione delle motivazioni in ordineall’accoglimento fondato su presunzioni”.13. Si duole che la corte d’appello abbia violato la norma di cui all’art.2697 c.c. in tema di ripartizione degli oneri probatori in ragionedell’asserito accoglimento della domanda di revocatoria formulata daUnicredit S.p.A. pur in mancanza di prova circa la ricorrenza deipresupposti di cui all’art. 2901 c.c., oltre che sulla scorta di presunzionidel tutto prive dei connotati di gravità, precisione e concordanzaespressamente richiesti dall’art. 2729 c.c.14. Il motivo è inammissibile.15. Nell’impugnata sentenza la corte di merito, lungi dal considerarel’atto di cessione “a titolo gratuito”, ha ravvisato la consapevolezza delNumero registro generale 1115/2024Numero sezionale 4969/2025Numero di raccolta generale 15125/2026Data pubblicazione 19/05/2026terzo del danno provocato alle ragioni dei creditori dalla mancata provadel versamento del corrispettivo delle cessioni.16. La censura è pertanto inammissibile, in quanto con coglie la ratiodecidendi e nulla risulta dedotto al riguardo.17. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.18. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 18.200,00(di cui euro 18.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA].;in complessivi euro 16.200,00 (di cui euro 16.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore del Fallimentocontroricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]