CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoPAOLO LITTERA;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 951/2024depositata il 07/11/2024.Numero registro generale 1328/2025Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14285/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenzadel Giudice di Pace di Lugo n. 23/2024, con la quale era statarigettata l’opposizione proposta avverso i seguenti verbali diaccertamento di violazione al codice della strada: 3204L/2023,3264L/2023, 3283L/2023, 3342L/2023, 3883L/2023, 3868L/2023,comminati per la violazione dell’art. 142 c.d.s. (commi 7 o 8).L’appello si fondava sull’illegittimità dell’accertamento, poichél’apparecchio di rilevazione della velocità non era omologato, inviolazione dell’art. 146, comma 6, c.d.s., alla luce della recentegiurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto necessarial’omologazione dell’autovelox (cfr. Cassazione civile Sezione II,n.10505 del 18 aprile 2024).2. La parte appellata resisteva al gravame.3. Il Tribunale di Ravenna accoglieva il gravame ed in integraleriforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità deiverbali di accertamento impugnati.Il motivo di opposizione fondato sull’illegittimitàdell’accertamento della violazione dell’art. 142 c.d.s. per mancataomologazione dell’apparecchio di rilevazione della velocità erafondato non potendosi accogliere la prospettazione dell’appellata inmerito all’abrogazione implicita dell’art. 142, comma 6, c.d.s..Il legislatore non aveva mai, nonostante i successivi interventilegislativi, inciso sulla formulazione dell’art. 142, comma 6, c.d.s.,che continuava a essere l’unica norma speciale regolante lamateria.Numero registro generale 1328/2025Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14285/2026Data pubblicazione 14/05/2026Sul tema, la giurisprudenza di legittimità si era espressa condue pronunce affermando che “In tema di autovelox,l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendoamministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima,in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specificaconnotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalitàe la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attivitàdi accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato,requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per lalegittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la normagenerale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S.” (Cass. civ. Sez. IIOrd., 18/04/2024, n. 10505; Cass. civ. Sez. II Ord., 26/07/2024,n. 20913).In assenza di precedenti difformi della Suprema Corte ilTribunale aderiva al suddetto orientamento. Di conseguenza, postoche l’autovelox per mezzo del quale erano state rilevate le infrazionirisultava solamente approvato ma non anche omologato, i verbalidi accertamento opposti andavano annullati.4. L’Unione dei Comuni della [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizionedel giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.7. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzodel difensore, ha chiesto la decisione del ricorso.8. È stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 1328/2025Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14285/2026Data pubblicazione 14/05/20269. Tutte le parti, con memoria depositata in prossimitàdell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazionedell’art. 142, comma 6, 45, comma 6, e 201, comma 1, c.d.s. inrelazione all’art. 15 disp. att. c.c.: erronea richiesta diomologazione dell’autovelox.Secondo parte ricorrente l’obbligo di omologazione delleapparecchiature che rilevano a distanza la velocità è statotacitamente abrogato ed è incompatibile con le disposizionisuccessivamente introdotte dal legislatore.Inoltre, la Corte costituzionale con la sentenza n. 113/2015che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, 6° commac.d.s nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiatureimpiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocitàsiano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura,ha individuato il contrasto con i principi costituzionali solonell’omessa verifica e taratura dello strumento. Sarebbe daescludere, perché violerebbe l’art. 3 della Costituzione, l’esistenzadi un rapporto da genere a specie tra la più ampia categoria deimezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automaticodelle violazioni e dei mezzi di rilevamento automatico della velocità.All’epoca in cui è stato promulgato il d.lgs. 10 settembre 1993n. 360, gli unici strumenti tecnici per l’accertamento delle violazionierano gli autovelox sicché la comparazione sarebbe anchelogicamente impraticabile. Infine, non si comprenderebbe qualegaranzia ulteriore derivi per il cittadino dall’omologazione dellostrumento, posto che di esso è assicurato il controllo periodico dellafunzionalità e della taratura.Numero registro generale 1328/2025Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14285/2026Data pubblicazione 14/05/20262. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. è di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: Il ricorso èinammissibile ex art. 360 bis c.p.c. come interpretato da questaCorte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.Ai sensi della norma in esame, infatti, il ricorso è inammissibilequando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di dirittoin modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame deimotivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamentodella stessa.Le Sezioni Unite con la pronuncia citata hanno affermato che:in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1,c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e conriferimento al momento della decisione, impone, come si desumein modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoriad'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2,c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. edell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione difiltro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Cortedall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistenteorientamento di legittimità, così consentendo una più rapidadelibazione dei ricorsi "inconsistenti"(Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017; Sez. 2 - , Ordinanza n.29629 del 28/12/2020, Rv. 659979 - 01).Parte ricorrente richiama le sentenze di questa Corte chehanno affermato il seguente principio di diritto cui la sentenza si èsuperamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamentoeseguito con apparecchio autovelox approvato ma nonNumero registro generale 1328/2025Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14285/2026Data pubblicazione 14/05/2026debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazionedello strumento di rilevazione elettronica della velocità non puòritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazioneministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), diprocedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. (Cass.Sez. 2, 18/04/2024, n. 10505, Rv. 670887 - 01).Dunque, il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, comma 1,c.p.c. in quanto la decisione d’appello ha applicato al caso di speciecorrettamente le norme in materia di omologazione di apparecchic.d. autovelox e ciò ha fatto in ossequio agli arresti consolidati diquesto giudice di legittimità cui deve darsi continuità.2.1 [OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni di cui alla proposta didefinizione accelerata e il ricorrente non offre argomenti tali daconsentire di modificarle.2.2 Preliminarmente deve richiamarsi la pronuncia delleSezioni Unite secondo cui: nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidentedella sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato laproposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmenteessere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio aisensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c.,suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né ladecisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta delricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e conNumero registro generale 1328/2025Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14285/2026Data pubblicazione 14/05/2026contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa(Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024).2.3 Quanto al ricorso, deve darsi continuità all’orientamentoespresso dalla pronuncia n. 10505 del 2024 di questa Cortesecondo cui è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchioautovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che lapreventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronicadella velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico,all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, deld.lgs. n. 285 del 1992 (Tale orientamento si è del tutto consolidatovedi tra le tante di recente Sez. 2, Ord.n. 13996 del 26/05/2025, Rv. 674734 - 01).Pertanto, deve farsi applicazione dell’art. 360 bis c.p.c.secondo cui il ricorso è inammissibile quando il provvedimentoimpugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme allagiurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementiper confermare o mutare l’orientamento della stessa.In base alla norma da ultimo citata non è necessarioripercorrere la motivazione che ha portato questa Corte adaffermare il principio di diritto richiamato nella proposta didefinizione accelerata atteso che la funzione di filtro delladisposizione consiste nell'esonerare la Suprema Cortedall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistenteorientamento di legittimità, così consentendo una più rapidadelibazione dei ricorsi "manifestamente infondati" (Sez. Unite,sentenza n. 7155 del 21 marzo 2017).3. Il ricorso è rigettato.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Numero registro generale 1328/2025Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14285/2026Data pubblicazione 14/05/20265. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati– come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒in favore della cassa delle ammende.6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condannala parte ricorrente al pagamento in favore della partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensidell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento,in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pariad euro 800,00, nonché al pagamento della somma di euro 500,00in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Numero registro generale 1328/2025Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14285/2026Data pubblicazione 14/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 24 febbraio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco