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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23733/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4434-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - itiCOrrelitC - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4462/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 04434 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- Rg. 4434/2020 Agenzia delle entrate ci [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la [OSCURATO:SOCIETA], impugnando la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente, annullando l'avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di Iva per l'anno 2011, emesso a seguito di verifica fiscale conclusasi con processo verbale di constatazione.

Secondo la CTR il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica e la mancata instaurazione del contraddittorio avevano reso nullo l'accertamento, applicandosi l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale anche per i tributi non armonizzati strettamente connessi a quelli armonizzati oggetto di accertamento.

La parte intimata non si è costituita.

Considerato che:

1. L'Agenzia delle entrate deduce, con 'd primo motivo, la violazione dell'art. 12, c. 7 I.n.212/2000, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto sempre necessario il contraddittorio endoprocedimentale, osservando che in caso di invio del questionario sarebbe stata comunque fornita al contribuente la possibilità di formulare osservazioni e richieste, senza alcuna compressione del diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 15 d.lgs.n.546/1992, avendo la CTR provveduto a liquidare le spese dei due gradi di giudizio a carico dell'Agenzia in un'unica misura.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento del secondo.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in caso di tributi armonizzati il mancato rispetto dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale determina l'invalidità dell'accertamento fiscale solo in caso di dimostrazione della c.d. prova di resistenza e, dunque, delle ragioni che avrebbero potuto determinare diversamente l'amministrazione rispetto alla pretesa fiscale (cfr.

S.U. n.24823/2015; ex multis conformi Sez. 6 - 5, n. 11560 del 11/05/2018; Sez. 6 - 5, n. 14628 del 09/07/2020).

Nel caso di specie è pacifico che il pvc notificato alla società contribuente, risalente all'il luglio 2013, aveva riguardato l'anno di imposta 2010 e che rispetto all'anno di imposta 2011, oggetto della pretesa fiscale opposta dalla società, l'Amministrazione si limitò a richiedere documentazione con un questionario al quale la società anzidetta non fece seguire alcuna osservazione.

Risulta pertanto evidente che rispetto alla vicenda concreta se non può rilevarsi, dall'esame del ricorso, che l'accertamento prese luogo da un accesso dell'amministrazione presso gli uffici della contribuente, risulta evidente che il deficit di contraddittorio endoprocedimentale rispetto al tributo IVA in contestazione avrebbe potuto essere utilmente azionato dalla contribuente solo prospettando gli elementi costituenti il fumus di fondatezza delle ragioni contrarie alla pretesa fiscale.

Non essendosi la CTR attenuta ai superiori principi la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va cassata, con rinvio alla CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il :secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

U7::[OSCURATO:PERSONA] CANCEL1ERA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4434-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - itiCOrrelitC - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4462/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04434 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Rg. 4434/2020 Agenzia delle entrate ci [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la [OSCURATO:SOCIETA], impugnando la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente, annullando l'avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di Iva per l'anno 2011, emesso a seguito di verifica fiscale conclusasi con processo verbale di constatazione. Secondo la CTR il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica e la mancata instaurazione del contraddittorio avevano reso nullo l'accertamento, applicandosi l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale anche per i tributi non armonizzati strettamente connessi a quelli armonizzati oggetto di accertamento. La parte intimata non si è costituita. Considerato che: 1. L'Agenzia delle entrate deduce, con 'd primo motivo, la violazione dell'art. 12, c. 7 I.n.212/2000, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto sempre necessario il contraddittorio endoprocedimentale, osservando che in caso di invio del questionario sarebbe stata comunque fornita al contribuente la possibilità di formulare osservazioni e richieste, senza alcuna compressione del diritto di difesa. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 15 d.lgs.n.546/1992, avendo la CTR provveduto a liquidare le spese dei due gradi di giudizio a carico dell'Agenzia in un'unica misura. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento del secondo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in caso di tributi armonizzati il mancato rispetto dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale determina l'invalidità dell'accertamento fiscale solo in caso di dimostrazione della c.d. prova di resistenza e, dunque, delle ragioni che avrebbero potuto determinare diversamente l'amministrazione rispetto alla pretesa fiscale (cfr. S.U. n.24823/2015; ex multis conformi Sez. 6 - 5, n. 11560 del 11/05/2018; Sez. 6 - 5, n. 14628 del 09/07/2020). Nel caso di specie è pacifico che il pvc notificato alla società contribuente, risalente all'il luglio 2013, aveva riguardato l'anno di imposta 2010 e che rispetto all'anno di imposta 2011, oggetto della pretesa fiscale opposta dalla società, l'Amministrazione si limitò a richiedere documentazione con un questionario al quale la società anzidetta non fece seguire alcuna osservazione. Risulta pertanto evidente che rispetto alla vicenda concreta se non può rilevarsi, dall'esame del ricorso, che l'accertamento prese luogo da un accesso dell'amministrazione presso gli uffici della contribuente, risulta evidente che il deficit di contraddittorio endoprocedimentale rispetto al tributo IVA in contestazione avrebbe potuto essere utilmente azionato dalla contribuente solo prospettando gli elementi costituenti il fumus di fondatezza delle ragioni contrarie alla pretesa fiscale. Non essendosi la CTR attenuta ai superiori principi la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va cassata, con rinvio alla CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il :secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. U7::[OSCURATO:PERSONA] CANCEL1ERA
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