CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 14053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.LENOCI Stuart ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa per il reato di furto di una bicicletta con violenza sulle cose ed esposizione a pubblica fede. 2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione al mancato riconosci- mento della circostanza attenuante della riparazione del danno e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria e di confronto rispetto al provvedimento impugnato, laddove in termini del tutto logici il giudice di appello ha già esaminato le questioni di fatto sottoposte nuovamente allo scrutinio del giudice di legittimità ed ha respinto le relative deduzioni con motivazione assolu- tamente lineare e priva di contraddizioni, sia nell'escludere la circostanza atte- nuante richiesta in quanto la bicicletta era stata abbandonata e non restituita, peraltro con il freno smontato, sia in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità ricorrendo ipotesi di furto pluriaggravato che, ai sensi dell'art.131 bis cod.pen. commi 1 e 5, non consente l'applicazione del beneficio in ragione all'entità della pena prevista per tale fatti- specie, anche nella più favorevole,cor~taile delineata dalle modifiche appor- tate dalla 4.1s.c.~hteiforma Cartabia. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 coi proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D EPO I T AT A