CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01441/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi (omessa concessione delle circostanze attenuai ti generich e ritenuta responsabilità) sono generici in quanto privi di effettiva censura nei ccolfronti dell ì decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei moti i se mano) ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugi ata e quell! poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affei .nazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, . 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che il primo motivo, invero, risulta anche geneticamente inammissibile tenuto :onte che la richiesta di concessione delle attenuanti era stata formulata in via ipotetica e su :ordinata in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta applicazione della causa di no i punibilità, questione posta che, solo per tale ragione, risulta connotata da genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c indanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il