CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4808/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 6625/15 depositata il 02.07.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ricevuti tre distinti avvisi di accertamento per gli anni 2006, 2007 e 2008 recanti maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e fondati sulla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, la [OSCURATO:PERSONA] srl aveva proposto separati ricorsi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Avellino che, con tre distinte sentenze (nn. 147/14, 148/14 e 149/14), aveva parzialmente accolto le impugnazioni, riqualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti, ammettendo la deducibilità dei costi e riducendo le sanzioni. Avverso queste pronunzie aveva proposto appello l’Agenzia delle Entrate mentre la contribuente aveva proposto appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania ha proceduto alla riunione degli appelli e con la sentenza n. 6625/15 ha accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato quello incidentale della società. In particolare, la CTR ha qualificato le operazioni contestate come oggettivamente inesistenti : sulla base degli accertamenti in data 27.1.2011, infatti, la società emittente ([OSCURATO:SOCIETA]) era risultata una mera “cartiera” e la documentazione allegata indicava come trasportatore la stessa società fornitrice, che risultava priva di mezzi. Per contro, la ricorrente aveva offerto soltanto elementi documentali che creavano una mera apparenza nonché le dichiarazioni del dipendente [OSCURATO:PERSONA], che aveva attestato di essersi recato numerose volte presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA] a ritirare la merce, contrasta nti con la documentazione di trasporto prodotta, da cui risultava che le consegne erano state effettuate dalla fornitrice. Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa comunicazione della fissazione dell’udienza di trattazione e conseguente lesione del diritto di difesa. In particolare, secondo la ricorrente, nell’ambito del giudizio d’appello RG 9247/14, relativo all’accertamento per il 2006, all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rilevata la pendenza degli altri due procedimenti tra le stesse parti per gli altri anni di imposta (nn. 9239/14 e 9246/14), per i quali non erano state comunicate date d’udienza né le sezioni competenti. Per questa ragione la causa non era stata trattata ma si era disposto un rinvio in attesa della riunione dei giudizi. Successivamente, era stato comunicato provvedimento, depositato lo stesso 9.2.2015, con il quale si era disposta la trasmissione degli atti al Presidente per i provvedimenti di cui all’art. 274 c.p.c., trattandosi di giudizi pendenti davanti a diverse sezioni. In data 2.7.2015, era stata depositata la sentenza oggetto di impugnazione per cassazione, emessa nel giudizio RG 9239/14 (riunificato), non preceduta da alcuna comunicazione dell’avvenuta riunione e dell’avviso di trattazione degli appelli. 1.1. Il motivo è infondato. La controricorrente ha rilevato, che a mezzo pec del 6.5.2015 era stata data comunicazione ai domiciliatari della società della fissazione d’udienza dei procedimenti riuniti (17.6.2015), producendo documentazione comprovante l’avvenuta consegna dell’avviso, con riguardo agli appelli RGR n. 9239 e 9247, mentre per il n. 9246 si è prodotto documento attestante, comunque, l’avvenuta comunicazione. Questi elementi sono sufficienti per escludere un vizio procedurale che possa aver comportato lesione del contraddittorio. 2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 19, 21 e 54 comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 917 del 1986, con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente applicato le regole probatorie in materia, in quanto incombe sull’Amministrazione l’onere di provare che le operazioni rappresentate in fatture non erano state effettuate o erano state poste in essere tra soggetti diversi, e le presunzioni su cui l’Ufficio aveva basato il suo accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti non erano né gravi (si era effettuato l’accesso solo nella sede legale e non presso il deposito e a distanza di cinque anni dai fatti) né preci se (si parlava genericamente di omessi versamenti iva nell’arco di più anni) né concordanti (gli elementi evidenziati con riguardo alla cedente non inficiavano la regolarità e correttezza contabile della cessionaria). Sempre secondo la ricorrente, la stessa CTR aveva anche affermato, contraddittoriamente, che le operazioni erano soggettivamente inesistenti e non aveva considerato le prove dedotte in ordine all’effettività delle operazioni contestate (ordini di acquisto, fatture di vendita accompagnatoria, documenti di pagamento, assegni, effetti, bonifici bancari, estratti conto bancari) e alla buona fede della contribuente. 2.1.Il motivo è inammissibile laddove, attraverso il paradigma della violazione di legge si tenta, in realtà, di rimettere in discussione l’accertamento in fatto, che rientra nell’esclusivo apprezzamento del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato, come in questo caso. 2.2. In proposito, è bene rammentare che i l ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svelte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 27197 del 2011). 2.3.Le doglianze, comunque, sono infondate perch é la CTR ha fatto corretta applicazione dei canoni elaborati da questa Corte in tema di prova delle operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo consolidato orientamento, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVAe/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delleoperazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazionefittizia (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 17619 del 2018). La prova che l’operazionenon è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, si ritiene assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria con la dimostrazione, per esempio, che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma" (Cass. n. 17619 del 2018) e non comprende anche la dimostrazione della mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 18118 del 2016). 2.4. Con riguardo alle presunzioni, poi, ai sensi dell'art. 2729 c.c., il Giudice tributario deve ammettere solopresunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e deve articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisiatomistica degli stessi (Cass. n. 9 054 del 2022). 2.5.Nel caso di specie, è indubbio che i giudici d’appello hanno affermato l’oggettiva inesistenza delle operazioni contestate, come è confermato dalla esplicita censura della sentenza di prime cure che, affermando che si era trattato di operazioni soggettivamente inesistenti, aveva «travisato i fatti» e « disapplicato il regime di ripartizione dell’onere della prova vigente in materia di operazioni oggettivamente inesistenti». Questo accertamento non si fonda soltanto sull’accesso presso la sede legale ma su una più complessa attività di ricostruzione dell’attività per il 2006 e 2007 svolta dall’Ufficio (“non risulta quindi provata un’effettiva attività commerciale e/o industriale sia per i fatturati rinvenibili dagli elenchi fornitori trasmessi per gli anni 2006 e 2007.che per il fatturato relativo all’anno di imposta 2008 ricostruito mediante la documentazione reperita da questo Ufficio presso i clienti della stessa.” v. sentenza pag. 7),che aveva indotto a concludere che la cedente era una società cartiera : in particolare, si erano accertate la mancanza di versamenti Iva nell’arco di più anni, l’ assenza di addetti all’impresa in relazione alla rilevanza del volume d’affari, l’ inesistenza della sede della societ à , la mancanza di mezzi, l’ inesistenza dei documenti di trasporto (pag. 7 sentenza). Ad escludere l’effettività della fornitura, inoltre, hanno contribuito le fatture e i documenti di trasporto emessi dalla cedente per gli anni 2006, 2007 e 2008 da cui «si evince che i trasporti venivano effettuati dalla società fornitrice che secondo quanto acclarato dai funzionari dell’amministrazione finanziaria era priva di mezzi di trasporto»(pag. 11 sentenza). Con riguardo agli elementi forniti dalla ricorrente, poi, la CTR ha reso specifica motivazione, osservando che , data la natura di cartiera della emittente e «in presenza di un sicuro utilizzo di documentazione apparente», la documentazione offerta dalla società era «diretta a creare u lteriormente una situazione di parvenza» mentre ladichiarazione del dipendente della società non era « supportat a dalla stessa documentazione prodotta dalla società»che riportava le sottoscrizioni del conducente della società emittente e del destinatario. 2.6. Per contro, la ricorrente considera in maniera solo atomistica i diversi elementi indiziari e a fferma la prevalenza degli elementi di prova a proprio favore rispetto a quelli a base della decisione, di modo che, lungi dall’ inficiare il ragionamento presuntivo svolto dalla CTR, offr e soltanto un diverso apprezzamento della quaestio facti ed una differente ricostruzione della fattispecie, ponendosi così su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 1785 del 2018). 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio e vizio motivazionale in merito alla omessa valutazione di prove che emerge direttamente dalla lettura della sentenza nonché «insufficiente ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia». 3.1.In particolare, i controlli della Guardia di Finanza presso la società cedente, avvenuti ad oltre cinque anni dai fatti, si erano limitati alla sede legale della società ma non vi era stato alcun accesso presso la sede operativa e il deposito in Battipaglia, indicato dal dichiarante [OSCURATO:PERSONA] e risultato dagli accertamenti svolti in sede penale. Inoltre, la sentenza non aveva considerato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che i trasporti della merce fossero stati effettuati dalla cedente, quando la maggior parte delle fatture , invece, erano “fatture immediate” con insito documento di trasporto ove era stampigliato il timbro della [OSCURATO:PERSONA] ed erano riportate le sottoscrizioni come vettore dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e Scibelli, dipendenti della ricorrente, ed era così incor sa in un «macroscopico errore di lettura». 3.2. Il motivo è inammissibile perché la cens ura non è riconducibile al paradigma di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come modificato dall’art. 534 comma 1 lett. b) d.l. n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012, che non consente più la censura di insufficienza o contraddittorietà dellamotivazione (Cass.n. 37382 del 2022) ma deve riguardare un “fatto decisivo per il giudizio" ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, ovvero un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, il cui esame sia stato omesso, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie (Cass. n. 10525 del 2022; Cass.n. 2268 del 2022; Cass. n. 13578 del 2020). 3.3. L e doglianze della ricorrente si svolgono su quest ’ultimo versante, riguardan do l’apprezzamento e la valutazione degli elementi di prova, quali le risultanze documentali e le dichiarazioni di terzi, aventi nel processo tributario solo valore indiziario (Cas. n. 31588 del 2021), mentre l’errore percettivo adombrato dalla ricorrente av rebbe richiesto la proposizione dell’azione di revocazione contro la sentenza d’appello , poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d'appello (Cass. n. 14893 del 2022). 4.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere regolate secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente, della somma di euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quarter d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenz