CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 25763/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!5763-26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. 959/2026 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13963/2026 [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la correzione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni quattro di reclusione; sentito, per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con condanna degli imputati alle spese; sentito, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; 1sentito, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza del 1 aprile 2021 della Seconda Sezione penale di questa Corte, della sentenza del 27 novembre 2019 della Corte di appello di Napoli che aveva confermata quella del Tribunale di Napoli del 28 dicembre 2017: -- esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1992, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - esclusa la recidiva e respinta la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche - in anni tre di reclusione ciascuno per il reato di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di intestazione fittizia e altro (art. 416 cod. pen.), contestato al capo 99, associazione operante sin dal 2006, con condotta perdurante fino al 2012; -- ha rideterminato in anni quattro di reclusione - denegate le circostanze attenuanti generiche - la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 97, con la contestata aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1992, a seguito del giudicato parziale formatosi sul punto, come enunciato nella sentenza rescindente; -- ha rideterminato in anni sei di reclusione - denegate le circostanze attenuanti generiche- la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 97, con la contestata aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1992, a seguito del giudicato parziale formatosi sul punto, come enunciato nella sentenza rescindente. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. In particolare: 2.1. Con ricorso comune e motivo unico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione di legge (artt. 157, 159 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato poiché, con le sospensioni determinate in complessivi giorni 110, il reato ascritto agli imputati - - con decorrenza dalla data di consumazione al 13 gennaio 2012 - era prescritto fin dal 13 aprile 2018, data antecedente alla pronuncia della sentenza del 27 novembre 2019. 22.2. Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], l'imputato denuncia i vizi i seguito indicati: 2.2.1. Violazione di legge (art. 62-bis e 133 cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito, con argomentazioni assertive e incentrate solo sulla gravità della condotta e dei fatti, ha ritenuto irrilevanti la incensuratezza e la mancanza di carichi pendenti dell'imputato; il comportamento processuale tenuto, avendo prestato il consenso all'acquisizione di numerosi atti per agevolare la rapida definizione del giudizio; il ruolo di mero partecipe dell'associazione nonché lo svolgimento di attività lavorativa che aveva comportato la legittima acquisizione di risorse economiche nel corso degli anni, come attestato dalla restituzione dei beni già confiscati. La Corte di appello, in presenza di reato punito meno gravemente di quello di intestazione fittizia — già dichiarato prescritto - ha individuato un range di pena di fatto uguale alla determinazione compiuta con la sentenza di primo grado per il reato di intestazione fittizia pervenendo, così, ad un deteriore trattamento sanzionatorio. 2.2.2. La contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha utilizzato, per delineare la capacità criminale dell'imputato, le circostanze valorizzate a carico del fratello [OSCURATO:PERSONA], in presenza di situazioni di fatto del tutto diverse, poiché questi era stato condannato per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. al quale il ricorrente era stato ritenuto estraneo. 2.2.3. Con ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], l'imputato denuncia: 2.3.1. violazione di legge (art. 125, 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione nel contrasto tra la pena indicata nella parte motiva della sentenza, a pag. 23, per l'unico reato residuo, di anni quattro di reclusione e quella di anni sei indicata in dispositivo; 2.3.2. violazione di legge (art. 62 -bis e 133 cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate; la Corte di merito, con argomentazioni assertive e incentrate solo sulla gravità della condotta e dei fatti, ha ritenuto irrilevanti la incensuratezza e la mancanza di carichi pendenti dell'imputato; il comportamento processuale tenuto, avendo prestato il consenso all'acquisizione di numerosi atti per agevolare la rapida definizione del giudizio; il ruolo di mero partecipe nell'associazione nonché lo svolgimento di attività lavorativa che aveva comportato la legittima acquisizione di risorse economiche nel corso degli anni, come attestato dalla restituzione dei beni già confiscati. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato loro ascritto al capo 99 è estinto per intervenuta prescrizione senza che debba esaminarsi la rilevanza della decisione ai fini dell'accertamento delle conseguenze civili del reato poiché i ricorrenti non deducono la evidenza di una causa di proscioglimento nel merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma deducono solo la questione della prescrizione del reato. 2.Non è pertinente al caso in esame il diffuso richiamo dei ricorrenti al precedente delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01) al fine di sostenere l'ammissibilità del ricorso, poiché è solo per effetto della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1992, operata con la sentenza impugnata, che si è determinata la prescrizione del reato, che, dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare incorrendo, così, non avendo verificato il decorso del termine di prescrizione, in un error in iudicando che legittimamente, quale vizio di violazione di legge della sentenza impugnata, l'imputato può dedurre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con il ricorso per cassazione. La sussistenza dell'aggravante in esame avrebbe comportato, infatti, il raddoppio del termine ordinario di prescrizione (ai sensi degli art. 157, comma 6 e 51, comma 3-bis cod. proc. pen.) nonché del termine massimo e, quindi, il reato non sarebbe stato prescritto al momento della pronuncia della sentenza. La eliminazione dell'aggravante comporta, invece, l'applicazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., per cui si procede, del termine ordinario di prescrizione (anni sei) e di quello massimo di anni sette e mesi sei, oltre che della sospensione intervenuta nel corso del giudizio di merito e, quindi, il doveroso rilievo della intervenuta prescrizione del reato. 3. La Corte di Cassazione, in sede rescindente, aveva rimesso al giudice del merito la verifica della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1992, nonché la connessa questione dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aggravante che la sentenza impugnata ha escluso, senza che, in contrario, possa essere rilevata la formazione del giudicato in punto di responsabilità, che, difatti, la Seconda Sezione penale, non aveva dichiarato facendo così, corretta applicazione dei criteri dettati dalla sentenza Tuzzolino di questa Corte, nella quale si è affermato che poiché la cosa giudicata si forma sui 4capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere delrirrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01). 4. La esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale che produce effetti ai fini del computo della prescrizione comporta che deve rilevarsi la intervenuta prescrizione del reato ascritto ai ricorrenti per decorrenza del termine di prescrizione massima (anni sette e mesi sei), termine massimo che, con la indicata sospensione pari a gg. 110, risulta decorso il 3 novembre 2019. 5.Non è fondato il rilievo della [OSCURATO:PERSONA] generale secondo cui il reato non è prescritto perché contestato con condotta perdurante e, quindi, fino alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, intervenuta il 28 dicembre 2017. Come noto, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, P.g. in proc. Saputo e altro, Rv. 260511 - 01). Nel caso in esame neppure sussistono, a tenore della imputazione, le condizioni per ritenere presunta fino alla data della sentenza di primo grado la protrazione della condotta illecita, tenuto conto, da un lato, che la data di 5commissione del fatto viene indicata con la precisazione "associazione operante in Napoli fin dal 2006 con condotte di partecipazione accertate, nel tempo, fino al gennaio 2012 e, in ogni caso perduranti", con un riferimento - alla condotta perdurante - del tutto generico e, pertanto, inidoneo a fondare la presunzione di permanenza della condotta illecita oltre la data del gennaio 2012 e, dall'altro lato, che i reati-fine dell'associazione sono stati accertati fino al 19 gennaio 2006, quindi in epoca precedente alla,cessazione dell'attività associativa, e, infine, che le risultanze di prova, valorizzate nella sentenza di primo grado ai fini del giudizio di colpevolezza degli imputati, fanno riferimento a conversazioni intercettate negli anni 2002/2007, epoca alla quale si riferiscono anche i dati documentali, ossia gli atti costitutivi delle società, nelle quali erano coinvolti gli odierni ricorrenti. 6.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile e i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente involgendo un tema comune, sono generici e manifestamente infondati. Come noto, la determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in punto di individuazione della pena base che di applicazione o diniego delle circostanze attenuanti generiche, è materia che rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, che la esercita, nella cornice dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dando conto in motivazione dei criteri seguiti. La motivazione, e i suoi vizi, sono pertanto oggetto dell'esame della Corte di cassazione secondo il parametro di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non potendo il giudice di legittimità sostituirsi al giudice del merito nell'apprezzamento delle circostanze di fatto, a meno di lacune vistose che legittimano l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ovvero la sua integrazione, attraverso i poteri di cui all'art. 620, comma 1, lett. 1) cod. proc. pen. I criteri di cui all'art. 133 cod. pen. impongono di tenere conto non solo del fatto e della sua gravità ma anche di aspetti soggettivi e della capacità a delinquere dell'imputato, anche se il giudice del merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. La sentenza impugnata si sottrae a rilievi integranti il vizio di motivazione poiché, accanto agli elementi materiali che descrivono la gravità del fatto - la costituzione di un'associazione a delinquere operante per anni e asservita al clan camorristico Contini - ha esaminato ulteriori aspetti, immediatamente riconducibili alle iniziative e al contributo del ricorrente che, se pure risultato estraneo all'asservimento al clan camorristico - poiché tale aspetto della struttura criminale era gestito dal fratello maggiore, [OSCURATO:PERSONA] -, aveva rivestito un pregnante ruolo nel contesto associativo, occupandosi dell'impiego del denaro di illecita i 6 /provenienza nella gestione degli impianti stradali di distribuzione del carburante, intestazione fittizia di ditte individuali, quote di partecipazione in imprese e nel settore immobiliare. La incensuratezza dell'imputato e la sua autonomia imprenditoriale sono state, con argomentazioni non illogiche, ritenute recessive, ai fini del diniego di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispetto alla capacità criminale che il ricorrente aveva dimostrato occupandosi, per anni, dell'allestimento e organizzazione di una struttura criminale che, al di là del rilievo della prescrizione dei reati cd. fine, si era espressa attraverso condotte gravemente trasgressive dell'ordine economico. Non assume, pertanto, rilievo la circostanza che il reato più grave era stato individuato in altra fattispecie, punita in astratto più gravemente (art. 12- quinquies I. n. 356 del 1992 di cui al capo 106), posto che la pena base — anni tre di reclusione - è stata individuata nella media della cornice edittale prevista e aumentata di un anno per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 cit., senza che sia ravvisabile disparità di trattamento rispetto al fratello [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena elevata per il reato, posto che anche per il ricorrente, al di là del diretto coinvolgimento nel clan Contini, risulta accertata la finalità di agevolare l'associazione mafiosa. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento al primo motivo. ma deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Dal dispositivo della sentenza impugnata si rileva che il ricorrente è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione, mentre nella motivazione (a pag. 23,) la pena irrogata viene individuata in anni quattro reclusione, partendo dalla pena base di anni tre, aumentata di un anno di reclusione per effetto dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 356 cit. Il tema del contrasto tra il contenuto decisorio della sentenza che si esprime con il dispositivo e quello della motivazione della decisione non è oggetto di decisioni univoche nella giurisprudenza di legittimità. Ritiene il Collegio che debba essere condiviso, perché rispondente ad un criterio di economicità del giudizio e razionalità complessiva del sistema, il principio secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e 7logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560 - 02). Nel caso in esame, la motivazione sviluppata sul punto del trattamento sanzionatorio irrogato all'Imputato - con argomentazioni che rinviano alla posizione del fratello coimputato nel medesimo reato e per il quale la pena è stata determinata in anni quattro di reclusione, nonché secondo il percorso esplicitato anche per il ricorrente -, conduce a ritenere frutto di un mero errore di trascrizione la pena indicata nel dispositivo della sentenza impugnata in anni sei di reclusione laddove, nella parte motiva e alla stregua delle specifiche argomentazioni svolte sul punto, la pena era stata determinata in quella di anni quattro di reclusione. In tale senso, pertanto, la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] deve essere rideterminata con la presente sentenza dichiarando, altresì, inammissibili le censure dell'imputato sulla eccessività del trattamento sanzionatorio e sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 8.Richiamate le coordinate di cui al punto 6 che precede, non resta che rilevare come la sentenza impugnata abbia, con un procedimento del tutto logico, determinato il trattamento punitivo a carico dell'imputato richiamando le considerazioni svolte a proposito del fratello [OSCURATO:PERSONA], operazione legittima attesa la identità del reato ascritta agli imputati e la sovrapponibilità delle condotte materiali poiché, come il fratello [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], aveva fornito un apprezzabile, e protratto per anni, contributo alla operatività di un'associazione a delinquere funzionale all'agevolazione del clan camorristico Contini, non senza f:E3 trascurare che, se pure risultato estraneo all'asservimento al clan camorristico, aspetto di cui si occupava il fratello [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente aveva rivestito un pregnante ruolo nel contesto associativo occupandosi dell'impiego del denaro illecito nella gestione degli impianti stradali di distribuzione del carburante, intestazione fittizia di ditte individuali, quote di partecipazione in imprese e nel settore immobiliare. Anche per il ricorrente la incensuratezza e la sua autonomia imprenditoriale sono state, con argomentazioni non illogiche, ritenute recessive, ai fini del diniego di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispetto alla capacità criminale che il ricorrente aveva dimostrato occupandosi, per anni, dell'allestimento e organizzazione di una struttura criminale che, al di là del rilievo della prescrizione dei reati cd. fine, si era espressa attraverso condotte gravemente trasgressive dell'ordine economico. La pena base - di anni tre di reclusione - è stata individuata nella media della cornice edittale prevista e aumentata di un anno per l'applicazione dell'aggravante 8di cui all'art. 7, d.l. n. 152 cit., senza che sia ravvisabile nel procedimento logico seguito dalla Corte di merito alcuna illegittimità o vizio di motivazione. 9.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 10.1 ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo e alla stregua dei parametri individuati dal d.m. n. 55 del 2014 e ss. modifiche, avuto riguardo all'attività professionale svolta nel grado e al numero delle parti rappresentate. Va rilevato che, nei processi soggettivamente cumulativi, ai fini dell'interesse della parte civile alla partecipazione al processo nel grado di impugnazione, devono essere esaminati i motivi di impugnazione proposti dall'imputato e, quindi, la loro incidenza sul danno patrimoniale o anche non patrimoniale, sicché la parte civile ha interesse a partecipare al giudizio di impugnazione in presenza di motivi che concernono o si riflettano sulla responsabilità o che concernano la sussistenza di circostanze, aggravanti o attenuanti, incidenti sul danno. Siffatto interesse, certamente ravvisabile nel caso in esame in relazione alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano presentato motivi di ricorso in materia di prescrizione del reato associativo e, quindi, su questioni che involgevano anche il giudizio sulla responsabilità, non sussiste, invece, per le posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non contestavano la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 356 cit. ma solo l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, punti della decisione di ambito esclusivamente penalistico e non incidenti sul convincimento del giudice civile in merito alla liquidazione dei danni cagionati dal reato (cfr. Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 - 01). P.Q.M P.Q.MC) Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. D) Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 18 giugno 2026 La Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Amici9 i 2--c I [OSCURATO:PERSONA] 0 9 LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] R Dott.ssa e Cirimele 10