CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 40531/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. ASL 5, [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA] 2. ALISA, [OSCURATO:PERSONA] della Regione Liguria avverso la sentenza n. 161/21 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri letti gli atti, i ricorsi e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento delle rispettive richieste convenute con il Pubblico Ministero, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene concordate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri in ordine a plurimi fatti di reato commessi in danno della [OSCURATO:PERSONA] (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 321, 326, 353 cod. pen.) in cui figuravano parti civili costituite anche la ASL 5 [OSCURATO:PERSONA] nonché l'[OSCURATO:PERSONA] della Regione Liguria (ALISA). 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione dette parti civili nella parte in cui ha omesso di statuire la condanna degli imputati al pagamento in loro favore delle spese di rappresentanza e costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che nella fattispecie processuale in esame non è in discussione l'an della spettanza alle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa dalle stesse sostenute nell'ambito del procedimento definito con l'impugnata sentenza di patteggiamento (art. 444 cod. proc. pen.). Come rilevato anche dal Procuratore generale in sede, infatti, le ricorrenti si erano costituite nel corso di una delle prime camere di consiglio in cui si era articolata la fase dell'udienza preliminare, ben prima dell'accordo intervenuto tra PM ed imputati ai fini della definizione negoziale del procedimento. Il giudicante ha, dunque, certamente omesso una statuizione dovuta ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui l'imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale delle medesime, tanto più che risulta che altra parte civile costituita ha conseguito la liquidazione delle spettanze dovute: in sintesi un mero errore materiale per omissione. 3. Resta, invece, oggetto di controversia la scelta dello strumento processuale con cui la parte civile può chiedere l'integrazione della pronuncia con la statuizione in proprio favore. Sul punto è da registrare un persistente contrasto, già segnalato dall'Ufficio del Massimario (v. relazione n. 87 del 2020), nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, che vede opporsi da un lato la tesi dell'esperibilità del ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], 279833) e dall'altro quella che ravvisa la necessità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. di correzione dell'errore materiale (Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021, Bannati, Rv. 280926; Sez. 5, n. 51169 del 06/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.257656; Sez. 5, n. 14702 del 04/03/2019, Noto, Rv. 275254). Con particolare riguardo alla sentenza di patteggiamento, il principio della non esperibilità del ricorso per cassazione in favore del rimedio di cui all'art. 130 cod. proc. pen. è stato espressamente ribadito da Sez. 5, n. 50066 del 12/10/2016, PO in proc. Leoncino, Rv. 268627, mentre propendono per la tesi opposta Sez. 4 n. 9579 del 23/04/2015, dep. 2016, Carta, Rv. 266175 nonché Sez. 6, n. 3441 del 28/11/2005, dep. 2006, Piacentino, Rv. 233116. La tesi della ricorribilità alla procedura di correzione dell'errore materiale si ricollega a quanto stabilito da Sez. U, n. 79455 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426 non superata da successive pronunce del medesimo consesso, secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, là dove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse" e che funge, pertanto, da necessario parametro di riferimento per eventuali decisioni difformi ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. 4. Tutto quanto sopra premesso, reputa il Collegio che non via sia motivo per discostarsi dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata, atteso che, come anticipato, nel caso di specie l'omessa pronuncia sulle spese sembra il frutto di mera dimenticanza da parte del giudice, che ha per contro liquidato le spese di costituzione a favore di altra parte civile presente nel giudizio. La necessità di attivare la procedura di correzione dell'errore materiale comporta, dunque, la riqualificazione del proposto ricorso come istanza di correzione dell'errore materiale di competenza del giudice a quo, cui gli atti vanno trasmessi ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. P. Q. M. qualificato il ricorso ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Ufficio G.i.p. Così deciso, 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]'« Il consigli