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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 27628/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2564 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2564del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68H21 G596D) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R13 E158X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministero in carica AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1871 / 2019, pubblicata in data 28 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui è oggi subentrata l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 trate –Riscossione), in virtù di crediti iscritti a ruolo dal Mini- stero dello [OSCURATO:PERSONA].

L’opposizione è rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello dell’opponente.

Ricorre il Crispino, sulla base di duemotivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti in- timati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. 2.Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zione sommaria dei fatti prescritto a pena di inam missibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sen- tenza n.11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez.

Ric. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/0 8/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 –01; Sez.

L , Sentenza n. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo.

Il ricorrente afferma di avere proposto appello avverso la sen- tenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha riget- tato la sua opposizione avverso una cartella di pagamento no- tificatagli dall’agente della riscossione, opposizione espressa- mente qualificata dal suddetto tribunale come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Sostiene che il suo appello sarebbe stato dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte di Appello di Napoli e che, per tale ragione, sareb- be possibile impugnare la sentenza di primo grado nei sessan- Ric. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 ta giorni dalla comunicazione della decisione del giudice di se- condo grado.

Non richiama in alcun modo, nel ricorso, i motivi posti a so- stegno del suddetto gravame, né chiarisce le ragioni per cui lo stesso sarebbe stato dichiarato inammissibile dalla corte di appello.

Neanche chiarisce, in verità, se la dichiarazione di inammissi- bilità del gravame sia avvenuta ai sensi degli artt. 348 bis e terc.p.c. ovvero per altre ragioni.

Non indica, inoltre, l’atto di appello e l’ordinanza della corte di appello che ne ha dichiarato l’inammissibilità tra i documenti allegati al ricorso, né precisa l’allocazione dei predetti docu- menti nell’ambito del fascicolo processuale.

Tanto è di per sé sufficiente per dichiarare l’inammissibilità del ricorso, non essendo possibile, sulla base dell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, verificarne l’ammissibilità e valu- tarne l’eventuale fondatezza.

In proposito (anche per completezza espositiva e per l’ipotesi in cui effettivamente il gravame fosse stato dichiarato inam- missibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.), va del resto richia- mato e ribadito il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, per cui «nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c., è ne- cessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottopo- ste al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giu- dice del gravame» (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 10722 del Ric. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 15/05/2014, Rv. 630702 –01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26936del 23/12/2016, Rv. 642322 – 02 , in cui si precisa che il suddetto onere «non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile, risul- tando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giu- dicato interno»; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015, Rv. 634388 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 27703 del 03/12/2020, Rv. 659884 –02).

3. Il ricorso è inammissibile anche per un’altra concorrente ragione.

L’opposizione avanzata dal Crispino è stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

È principio costantemente affermato da questa Corte quello per cui l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione propo- sta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass.,Sez.

U , Senten- zan. 10073 del 09/05/2011 , Rv. 616877 – 01; Sez.

U , Sen- tenzan. 4617 del 25/02/2011 , Rv. 616599 – 01; Sez.

L, Sen- tenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 12872 del 22/06/2016 , Rv. 640421 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 21520 del 22/10/2015 , Rv. 637395 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 3338 del 02/0 3/2012 , Rv. 621960 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 17791 del 30/08/2011 , Rv. 619365 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011 , Rv. 616508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010 , Rv. 612491 – 01; Sez. 2, Sentenzan. 26919 del 21/12/2009 , Rv. 610652 – 01; Sez.

Ric. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008 , Rv. 601595 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 30201 del 23/12/2008 , Rv. 606106 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 26294 del 14/12/2007 , Rv. 601090 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 11012 del 14/05/2007 , Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/200 7 , Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 4507 del 28/02/2006 , Rv. 588209 – 01).

Di conseguenza, la decisione di primo grado non erain realtà impugnabile con l’appello, ma esclusivamente con il ricorso straordinario diretto per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost..

Orbene, secondo quanto affermato da questa stessa Corte, «nel caso in cui venga impugnata con l’appello una sentenza non appellabile per legge, o per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell’apparenza, e l’appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c., la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorren- te ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassa- zione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso la sentenza di pri- mo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempe- stiva impugnazione» (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 9868 del 15/04/2021, Rv. 661143 -01).

Nella specie, il ricorrente stesso riferisce di avere proposto appello avverso la decisione di primo grado e di avere propo- sto il presente ricorso per cassazione solo a seguito della di- chiarazione di inammissibilità del suo appello.

Ciò è avvenuto però quando il termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. era ormai definitivamente scaduto (la sen- tenza di primo grado, come riferisce il ricorrente, è stata pub- blicata in data 28 giugno 2019 e non notificata; il presente ri- corso è stato notificato in data 14 gennaio 2021; il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. per impugnare la decisione di Ric. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 primo grado era nella specie di sei mesi, avendo il giudizio avuto inizio nel 2019 e dunque scadeva in data 28 dicembre 2019), con conseguente avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è adirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2564 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2564del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68H21 G596D) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R13 E158X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministero in carica AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1871 / 2019, pubblicata in data 28 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui è oggi subentrata l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 trate –Riscossione), in virtù di crediti iscritti a ruolo dal Mini- stero dello [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione è rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello dell’opponente. Ricorre il Crispino, sulla base di duemotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti in- timati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 2.Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zione sommaria dei fatti prescritto a pena di inam missibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n.11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. Ric. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/0 8/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 –01; Sez. L , Sentenza n. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. Il ricorrente afferma di avere proposto appello avverso la sen- tenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha riget- tato la sua opposizione avverso una cartella di pagamento no- tificatagli dall’agente della riscossione, opposizione espressa- mente qualificata dal suddetto tribunale come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Sostiene che il suo appello sarebbe stato dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte di Appello di Napoli e che, per tale ragione, sareb- be possibile impugnare la sentenza di primo grado nei sessan- Ric. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 ta giorni dalla comunicazione della decisione del giudice di se- condo grado. Non richiama in alcun modo, nel ricorso, i motivi posti a so- stegno del suddetto gravame, né chiarisce le ragioni per cui lo stesso sarebbe stato dichiarato inammissibile dalla corte di appello. Neanche chiarisce, in verità, se la dichiarazione di inammissi- bilità del gravame sia avvenuta ai sensi degli artt. 348 bis e terc.p.c. ovvero per altre ragioni. Non indica, inoltre, l’atto di appello e l’ordinanza della corte di appello che ne ha dichiarato l’inammissibilità tra i documenti allegati al ricorso, né precisa l’allocazione dei predetti docu- menti nell’ambito del fascicolo processuale. Tanto è di per sé sufficiente per dichiarare l’inammissibilità del ricorso, non essendo possibile, sulla base dell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, verificarne l’ammissibilità e valu- tarne l’eventuale fondatezza. In proposito (anche per completezza espositiva e per l’ipotesi in cui effettivamente il gravame fosse stato dichiarato inam- missibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.), va del resto richia- mato e ribadito il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, per cui «nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c., è ne- cessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottopo- ste al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giu- dice del gravame» (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 10722 del Ric. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 15/05/2014, Rv. 630702 –01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26936del 23/12/2016, Rv. 642322 – 02 , in cui si precisa che il suddetto onere «non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile, risul- tando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giu- dicato interno»; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015, Rv. 634388 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 27703 del 03/12/2020, Rv. 659884 –02). 3. Il ricorso è inammissibile anche per un’altra concorrente ragione. L’opposizione avanzata dal Crispino è stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. È principio costantemente affermato da questa Corte quello per cui l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione propo- sta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass.,Sez. U , Senten- zan. 10073 del 09/05/2011 , Rv. 616877 – 01; Sez. U , Sen- tenzan. 4617 del 25/02/2011 , Rv. 616599 – 01; Sez. L, Sen- tenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 12872 del 22/06/2016 , Rv. 640421 – 01; Sez. L , Sentenzan. 21520 del 22/10/2015 , Rv. 637395 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 3338 del 02/0 3/2012 , Rv. 621960 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 17791 del 30/08/2011 , Rv. 619365 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011 , Rv. 616508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010 , Rv. 612491 – 01; Sez. 2, Sentenzan. 26919 del 21/12/2009 , Rv. 610652 – 01; Sez. Ric. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008 , Rv. 601595 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 30201 del 23/12/2008 , Rv. 606106 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 26294 del 14/12/2007 , Rv. 601090 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 11012 del 14/05/2007 , Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/200 7 , Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 4507 del 28/02/2006 , Rv. 588209 – 01). Di conseguenza, la decisione di primo grado non erain realtà impugnabile con l’appello, ma esclusivamente con il ricorso straordinario diretto per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.. Orbene, secondo quanto affermato da questa stessa Corte, «nel caso in cui venga impugnata con l’appello una sentenza non appellabile per legge, o per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell’apparenza, e l’appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c., la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorren- te ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassa- zione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso la sentenza di pri- mo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempe- stiva impugnazione» (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 9868 del 15/04/2021, Rv. 661143 -01). Nella specie, il ricorrente stesso riferisce di avere proposto appello avverso la decisione di primo grado e di avere propo- sto il presente ricorso per cassazione solo a seguito della di- chiarazione di inammissibilità del suo appello. Ciò è avvenuto però quando il termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. era ormai definitivamente scaduto (la sen- tenza di primo grado, come riferisce il ricorrente, è stata pub- blicata in data 28 giugno 2019 e non notificata; il presente ri- corso è stato notificato in data 14 gennaio 2021; il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. per impugnare la decisione di Ric. n. 2564/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 primo grado era nella specie di sei mesi, avendo il giudizio avuto inizio nel 2019 e dunque scadeva in data 28 dicembre 2019), con conseguente avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è adirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e ne
Sentenza Cassazione n. 27628/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris