Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08733/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/10/2022 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che avverso al decreto sopra indicato - con il quale la Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato il provvedimento del 22 giugno 2022 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato una richiesta di controllo giudiziario della sua impresa agricola proposta ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 - il Bruno ha presentato ricorso per cassazione in data 2 novembre 2022, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 3, d.lgs. cit., decorrente dal 17 ottobre 2022, data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento gravato ai difensori, in proprio e quali domiciliatari del Bruno; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/10/2022 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che avverso al decreto sopra indicato - con il quale la Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato il provvedimento del 22 giugno 2022 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato una richiesta di controllo giudiziario della sua impresa agricola proposta ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 - il Bruno ha presentato ricorso per cassazione in data 2 novembre 2022, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 3, d.lgs. cit., decorrente dal 17 ottobre 2022, data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento gravato ai difensori, in proprio e quali domiciliatari del Bruno; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01
Decreto Cassazione n. 08733/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris