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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 46239/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti cderi di inferenza, ,espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del concorso nella condotta di spaccio della sostanza stupefacente, basata sulle testimonianze assunte che sorreggono in modo non illogico tale lettura (il ruolo di vedetta) in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado, e che non è deducibile un 'travisamento del fatto", perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, quando il dedotto travisamento si concreti in una diversa interpretazione del dato probatorio e non si evinca in modo palese ed obiettivo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e cii una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti cderi di inferenza, ,espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del concorso nella condotta di spaccio della sostanza stupefacente, basata sulle testimonianze assunte che sorreggono in modo non illogico tale lettura (il ruolo di vedetta) in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado, e che non è deducibile un 'travisamento del fatto", perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, quando il dedotto travisamento si concreti in una diversa interpretazione del dato probatorio e non si evinca in modo palese ed obiettivo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e cii una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I
Sentenza Cassazione n. 46239/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris