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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:499
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62005CO0339_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

- 757 801 - Nel procedimento C-339/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Austria), con decisione 22 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 19 settembre 2005, nella causa tra Zentralbetriebsrat der [OSCURATO:PERSONA] e

[OSCURATO:PERSONA] ,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale, sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza

1. Con lettera in data 27 giugno 2006, pervenuta alla cancelleria della Corte il 5 luglio 2006, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte del fatto che le parti nella causa principale si erano accordate per una sospensione perpetua [«ewiges Ruhen»] del procedimento.

2. Di conseguenza, occorre ordinare la cancellazione della presente causa dal ruolo della Corte.

3. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, il presidente della Seconda Sezione della Corte così provvede: La causa C‑339/05 è cancellata dal ruolo della Corte.

Lussemburgo, 4 agosto 2006

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005CO0339_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] - 757 801 - Nel procedimento C-339/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Austria), con decisione 22 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 19 settembre 2005, nella causa tra Zentralbetriebsrat der [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE, sentito l’avvocato generale, sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1. Con lettera in data 27 giugno 2006, pervenuta alla cancelleria della Corte il 5 luglio 2006, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte del fatto che le parti nella causa principale si erano accordate per una sospensione perpetua [«ewiges Ruhen»] del procedimento. 2. Di conseguenza, occorre ordinare la cancellazione della presente causa dal ruolo della Corte. 3. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, il presidente della Seconda Sezione della Corte così provvede: La causa C‑339/05 è cancellata dal ruolo della Corte. Lussemburgo, 4 agosto 2006
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris