CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 23422/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della Corte di appello di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del ricorso in esame è la sentenza con la quale il 3 maggio 2022, la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], detenuto e presente all'udienza, all'Autorità giudiziaria della Francia in quanto destinatari di un mandato di arresto europeo. Il ricorso è stato è stato depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Venezia 1'11 maggio 2022, oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 legge 22 aprile 2005 n. 69, come modificato dall'art. 18 d.lgs. 02 febbraio 2021 n. 10. Pertanto esso risulta tardivo e, quindi, inammissibile. 2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ade menti di cui all'art. Z (-4q LO Così deciso il 14/06/2022 Il Consigliere estensore