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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1969

Cassazione n. 36383/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1969 [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/07/1976 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condannata per il reati di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) e porto abusivo di armi (artt. 699 cod. pen.); considerato che il primo motivo di ricorso del Trionfo- con cui si denuncia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, senza un compiuto riferimento al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che per il delitto di furto pluriaggravato per cui l'imputato ha pure riportato condanna non è consentita l'applicazione della causa di non punibilità in discorso, essendo punito con la pena minima di tre anni di reclusione (cfr. art. 131-bis, comma 1, cod. pen.); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso del Trionfo (con cui sono stati, rispettivamente, prospettati: la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio) e l'unico motivo di ricorso del Gasmi (con cui si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio), che possono essere trattati congiuntamente, sono parimenti del tutto privi di specificità poiché anch'essi contengono allegazioni del tutto generiche e non correlabili al caso di specie, oltre che (cfr. secondo motivo presentato nell'interesse del Trionfo) il generico rimando alle allegazioni difensive oggetto di gravame che sarebbero state disattese; il che rende superfluo osservare che in relazione alla pena irrogata la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica dell'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamandone segnatamente la capacità a delinquere degli imputati (desunta anzitutto dai loro precedenti specifici); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1969 [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/07/1976 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condannata per il reati di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) e porto abusivo di armi (artt. 699 cod. pen.); considerato che il primo motivo di ricorso del Trionfo- con cui si denuncia la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, senza un compiuto riferimento al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che per il delitto di furto pluriaggravato per cui l'imputato ha pure riportato condanna non è consentita l'applicazione della causa di non punibilità in discorso, essendo punito con la pena minima di tre anni di reclusione (cfr. art. 131-bis, comma 1, cod. pen.); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso del Trionfo (con cui sono stati, rispettivamente, prospettati: la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio) e l'unico motivo di ricorso del Gasmi (con cui si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio), che possono essere trattati congiuntamente, sono parimenti del tutto privi di specificità poiché anch'essi contengono allegazioni del tutto generiche e non correlabili al caso di specie, oltre che (cfr. secondo motivo presentato nell'interesse del Trionfo) il generico rimando alle allegazioni difensive oggetto di gravame che sarebbero state disattese; il che rende superfluo osservare che in relazione alla pena irrogata la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica dell'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamandone segnatamente la capacità a delinquere degli imputati (desunta anzitutto dai loro precedenti specifici); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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