CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23781/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 28/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 02/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 comma primo cod. pen. Considerato che, pure valutato il contenuto della memoria difensiva con "istanza di rimessione dinanzi ad altra sezione" depositata dal ricorrente, tutte le censure formulate dal ricorrente appaiono manifestamente infondate; rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sono inammissibili in quanto costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento: sul punto, si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio esaustivo a suo carico, che non ha lasciato dubbi in ordine alla riconducibilità della condotta illecita all'odierno ricorrente, il quale ha consegnato assegni postdatati, contestualmente fornendo rassicurazione della disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, integrando così il contestato delitto di truffa; osservato che la sentenza, con argomentazioni che non appaiono né carenti né gravemente illogiche né contraddittorie ha ricostruito la configurabilità di una condotta truffaldina imputabile al ricorrente, le cui censure mirano ad una ricostruzione alternativa dei fatti; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, facendo riferimento alla capacità a delinquere del ricorrente e ai precedenti penali di cui egli è gravato, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze (si veda, pag. 6 della sentenza impugnata): giudizio, questo, non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen