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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 29824/2026

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rigettato il reclamo avversoil decreto del magistrato di sorveglianza di Novara del 30 Aprile 2025 che harigettato la richiesta di permesso di necessità ex art 30 comma 2 Ord. pen.perXXXXXXXXXXXXXXXXXXdetenuto in regime differenziato di cui all'art. 41-bisOrd. pen. richiesto per recarsi a fare visita alla madre in Palermo, donna di 81anni, affetta da Alzheimer.Rilevato che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo che appareinammissibile in quanto manifestamente infondato (violazione di legge e vizio dimotivazione: si deduce che l'eccezionalità deve riguardare l'evento familiare chenon è esclusa dal fatto che la patologia da cui questo è affetto sia cronica; ilprovvedimento impugnato non spiega se la condizione patologica della madre delcondannato sia tale da incidere sulle sue facoltà mentali e sulla capacità direlazione con il figlio.

Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale lacronicità e la gravità della malattia psichica che affligge il familiare integra unevento familiare di particolare gravità che legittima la concessione del permessodi necessità anche in assenza di evento unico e irripetibile, tanto che già inpassato sono state riconosciute legittime le prospettazioni del ricorrente el'ultima autorizzazione risale a luglio del 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il Tribunale ha riscontrato che si tratta di patologia cronica asviluppo progressivo e che la concessione del permesso di necessità deve esseresubordinata alla sussistenza di un evento da intendersi come fatto storicospecifico, individuato, di carattere isolato, se non propriamente unico e nonrinnovabile, rilevando peraltro che, nella specie, sono già stati concessi duepermessi di necessità l'ultimo dei quali a nemmeno un anno dalla nuovarichiesta.Ritenuto che detta motivazione appare in linea con la giurisprudenza cui ilCollegio aderisce secondo la quale il permesso di necessità può essere concessouna tantum o, comunque, pur se reiterato, con una frequenza che non lo renda"ordinario" (Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, Rv. 289633 - 01 n. 56195 del16/11/2018, Arena, Rv. 274655 – 01).[OSCURATO:PERSONA], infatti, che nell’ipotesi dell'imminente pericolo di vita di unfamiliare o di un convivente, al ricorrere della quale il permesso deve essereconcesso, la particolare gravità attiene all'evento: nel caso di imminente pericolodi vita del familiare l'eccezionalità può essere reputata requisito dell'evento; pergli altri casi di particolare gravità, l'eccezionalità atterrà al beneficio per evitare,per l'appunto, che una situazione non eccezionale - come le patologie pur gravi,ma stabili, di un congiunto - ponga le condizioni per la reiterazione del permessotanto da renderlo ordinario.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedella condizione di salute dello stretto congiunto del condannato che sicommenta nel presente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigettato il reclamo avversoil decreto del magistrato di sorveglianza di Novara del 30 Aprile 2025 che harigettato la richiesta di permesso di necessità ex art 30 comma 2 Ord. pen.perXXXXXXXXXXXXXXXXXXdetenuto in regime differenziato di cui all'art. 41-bisOrd. pen. richiesto per recarsi a fare visita alla madre in Palermo, donna di 81anni, affetta da Alzheimer.Rilevato che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo che appareinammissibile in quanto manifestamente infondato (violazione di legge e vizio dimotivazione: si deduce che l'eccezionalità deve riguardare l'evento familiare chenon è esclusa dal fatto che la patologia da cui questo è affetto sia cronica; ilprovvedimento impugnato non spiega se la condizione patologica della madre delcondannato sia tale da incidere sulle sue facoltà mentali e sulla capacità direlazione con il figlio. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale lacronicità e la gravità della malattia psichica che affligge il familiare integra unevento familiare di particolare gravità che legittima la concessione del permessodi necessità anche in assenza di evento unico e irripetibile, tanto che già inpassato sono state riconosciute legittime le prospettazioni del ricorrente el'ultima autorizzazione risale a luglio del 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il Tribunale ha riscontrato che si tratta di patologia cronica asviluppo progressivo e che la concessione del permesso di necessità deve esseresubordinata alla sussistenza di un evento da intendersi come fatto storicospecifico, individuato, di carattere isolato, se non propriamente unico e nonrinnovabile, rilevando peraltro che, nella specie, sono già stati concessi duepermessi di necessità l'ultimo dei quali a nemmeno un anno dalla nuovarichiesta.Ritenuto che detta motivazione appare in linea con la giurisprudenza cui ilCollegio aderisce secondo la quale il permesso di necessità può essere concessouna tantum o, comunque, pur se reiterato, con una frequenza che non lo renda"ordinario" (Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, Rv. 289633 - 01 n. 56195 del16/11/2018, Arena, Rv. 274655 – 01).[OSCURATO:PERSONA], infatti, che nell’ipotesi dell'imminente pericolo di vita di unfamiliare o di un convivente, al ricorrere della quale il permesso deve essereconcesso, la particolare gravità attiene all'evento: nel caso di imminente pericolodi vita del familiare l'eccezionalità può essere reputata requisito dell'evento; pergli altri casi di particolare gravità, l'eccezionalità atterrà al beneficio per evitare,per l'appunto, che una situazione non eccezionale - come le patologie pur gravi,ma stabili, di un congiunto - ponga le condizioni per la reiterazione del permessotanto da renderlo ordinario.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedella condizione di salute dello stretto congiunto del condannato che sicommenta nel presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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