CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; Sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per vari reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, loro ascritti quali amministratori (di fatto o di diritto) in relazione al fallimento delle società "[OSCURATO:PERSONA]" srl, dichiarato il 16 giugno 2011, [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 20 settembre 2011, "IM.AR " srl, dichiarato il 13 aprile 2012 e "Gruppo costruzioni" srl, dichiarato il 16 aprile 2012. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il meccanismo distrattivo consisteva nell'accedere al credito bancario, spesso in maniera fraudolenta, ottenere finanziamenti poi utilizzati non per gli scopi dichiarati (opere di ristrutturazione edilizia), ma per coprire i debiti di altre società, facenti capo agli imputati, o per simulare liquidità sì da ricevere ulteriori finanziamenti. Nessuna delle società è mai stata in grado di realizzare effettivamente le opere finanziate, né di restituire le somme mutuate. Inoltre risultano prelievi ingiustificati di denaro dai conti correnti delle fallite: «La maggior entità delle distrazioni consiste proprio in versamenti a favore di altre società amministrate sempre dal Tronci e dalla Bogodyarova, spesso solo di fatto, ma privi di giustificazione perché effettuati in base a fatture emesse per operazioni inesistenti». Le condotte illecite venivano coperte attraverso manipolazioni contabili, da cui è derivata la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso il provvedimento ricorrono gli imputati, con lo stesso atto a firma del comune difensore, articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo denunciano, citando l'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla istituzione di una perizia contabile. Sostengono che: «Se l'assunto della Corte di appello è quello della sussistenza, ancorché di fatto, del gruppo, con interscambi tra le varie società, è evidente che la valutazione delle operazioni infragruppo dovevano essere considerate reciprocamente per poter affermare con certezza la sussistenza di operazioni illecite delle società che lo compongono». 2.2. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge in punto di sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione. Sotto il profilo dell'elemento materiale, fanno valere l'omessa valutazione dei "vantaggi compensativi" tra le società del gruppo facente capo al Tronci; sotto il profilo del dolo, invocano i principi dettati da Sez. 5 n. 47502 del 24 settembre 2012, Corvetta. 2.3. Con il terzo denunciano violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. In sede di appello la difesa aveva posto in rilievo che: i curatori fallimentari sono riusciti a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari; la registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti non integra il reato in rassegna; l'omessa tenuta delle scritture contabili nel periodo prefallimentare è giustificata dalla cessazione di ogni attività.A fronte di tali obiezioni, nulla avrebbe risposto la Corte distrettuale. 2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe avuto solo compiti meramente esecutivi, senza alcun potere decisionale. 2.5. Con il quinto lamentano omessa risposta sul motivo di appello con il quale si contestava la circostanza aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta. 3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Tuttavia deve essere rilevata di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., legge fall., applicate nella durata fissa di dieci anni. 2. In generale va osservato come tutti i motivi di ricorso, non di rado erronei anche nella indicazione normativa del vizio denunciato, si espongano a rilievi di inammissibilità in ragione della loro genericità vuoi sotto il profilo intrinseco (perché si esauriscono in mere asserzioni) vuoi sotto il profilo estrinseco (siccome non correlati a un effettivo confronto critico con le ragioni poste alla base della decisione impugnata). 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Chiarito che la mancata assunzione di prova decisiva è prevista dall'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (non alla lettera b come indicato in ricorso), è agevole osservare che: - la richiesta di perizia si fonda su un presupposto fattuale, quello di un "gruppo di imprese", che però è stato escluso dai giudici di merito; - la doglianza ignora la risposta già ottenuta sul punto dalla Corte di appello (cfr. pagg. 14 e 15 sentenza impugnata); - non viene illustrata la decisività della perizia, se non con accenni a risultati ipotetici. 4. Il secondo motivo - che, pur enunciando la violazione di legge, illustra asseriti vizi motivazionali - è manifestamente infondato.(L? 4.1. La parte del motivo inerente ai "vantaggi compensativi" è sganciata dalle ragioni della decisione impugnata, che ha escluso sia la sussistenza di un "gruppo" sia l'ipotetica esistenza di vantaggi (cfr. pagg. 13 e 14). 4.2. La parte della censura sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, si rifà a una pronuncia di legittimità (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493) che è rimasta isolata ed è stata superata da tutta la giurisprudenza successiva. Le stesse Sezioni Unite (n. 22474 del 31/03/201, Passarelli) hanno ribadito l'indirizzo, del tutto consolidato, in forza del quale: ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Rv 266804); l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Rv 266805). 5. Stessa sorte seguono il terzo motivo - anch'esso erroneamente riferito all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.- e il quarto motivo che si esauriscono in assunti apodittici del tutto generici e non scanditi da alcuna analisi critica degli argomenti spesi dalla Corte di appello (cfr. pagg. 15-17 sulle condotte di bancarotta fraudolenta documentale e pag. 17 sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]). 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. In questo caso l'eventuale vizio di motivazione non rileva, poiché o ricorre l'ipotesi della commissione di più fatti di bancarotta ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. e allora la decisione è corretta, oppure non ricorre e allora la decisione è errata indipendentemente dalla tenuta del corredo argomentativo che la sostiene. Nella specie, in relazione a ciascuno dei quattro fallimenti, gli imputati sono stati riconosciuti responsabili sia di "fatti" di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia di "fatti" di bancarotta fraudolenta documentale, di talché è indubitabile la ricorrenza, ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., di più fatti di bancarotta relativi al medesimo fallimento (cfr. per tutte Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249667). 7. Il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall., applicate nella misura fissa di anni dieci. 7.1. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 7.2. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). 8. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.; a tale riguardo il giudice di merito provvederà alla determinazione in concreto della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Nel resto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara i ricorsi inammissibili nel resto Così deciso il 20/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]