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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13151/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto, quanto al lamentato vizio di motivazione riguardante il giudizio di responsabilità (primo e secondo motivo), che il Giudice di merito ha motivato (pagg. 3-4) circa la sussistenza degli elementi del delitto di truffa, come per la condotta fraudolenta volta a far eseguire delle ricariche simulando l'esecuzione di un'operazione diretta, invece, a ricevere l'accredito di denaro, ciò che integra pienamente il raggiro; ha considerato l'assenza di qualsiasi elemento che possa far dubitare dell'effettiva disponibilità dell'imputato della scheda SIM e della carta [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata per di più attivata qualche giorno prima del contatto con la persona offesa e disattivata circa un mese dopo l'evento delittuoso; circostanze che, se pur non tutte riferibili direttamente all'imputato, descrivono una condotta nel suo complesso predisposta e finalizzata a conseguire mediante frode un ingiusto profitto, quale quello realizzato dal ricorrente; ritenuto che il terzo motivo, con cui si censura l'omessa motivazione circa il profilo dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale indicato i dati fattuali dimostrativi della consapevole partecipazione del ricorrente all'intera operazione truffaldina; ritenuto che il quarto e quinto motivo di ricorso che contestano, peraltro in modo cumulativo e non specifico, il mancato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risultano manifestamente infondati poiché l'onere argomentativo al riguardo è adeguatamente assolto (pag. 4) della sentenza impugnata, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (quali la presenza di sei previe condanne per truffa in capo all'imputato, il considerevole profitto della truffa e la mancata restituzione della somma sottratta) per escludere la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., nonché con il richiamo all'ammontare in sé del pregiudizio economico (oltre 400 euro) da sé solo incompatibile con le caratteristiche che deve presentare il danno affinché sia riconosciuta l'ipotesi della speciale tenuità (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto, quanto al lamentato vizio di motivazione riguardante il giudizio di responsabilità (primo e secondo motivo), che il Giudice di merito ha motivato (pagg. 3-4) circa la sussistenza degli elementi del delitto di truffa, come per la condotta fraudolenta volta a far eseguire delle ricariche simulando l'esecuzione di un'operazione diretta, invece, a ricevere l'accredito di denaro, ciò che integra pienamente il raggiro; ha considerato l'assenza di qualsiasi elemento che possa far dubitare dell'effettiva disponibilità dell'imputato della scheda SIM e della carta [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata per di più attivata qualche giorno prima del contatto con la persona offesa e disattivata circa un mese dopo l'evento delittuoso; circostanze che, se pur non tutte riferibili direttamente all'imputato, descrivono una condotta nel suo complesso predisposta e finalizzata a conseguire mediante frode un ingiusto profitto, quale quello realizzato dal ricorrente; ritenuto che il terzo motivo, con cui si censura l'omessa motivazione circa il profilo dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale indicato i dati fattuali dimostrativi della consapevole partecipazione del ricorrente all'intera operazione truffaldina; ritenuto che il quarto e quinto motivo di ricorso che contestano, peraltro in modo cumulativo e non specifico, il mancato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risultano manifestamente infondati poiché l'onere argomentativo al riguardo è adeguatamente assolto (pag. 4) della sentenza impugnata, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (quali la presenza di sei previe condanne per truffa in capo all'imputato, il considerevole profitto della truffa e la mancata restituzione della somma sottratta) per escludere la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., nonché con il richiamo all'ammontare in sé del pregiudizio economico (oltre 400 euro) da sé solo incompatibile con le caratteristiche che deve presentare il danno affinché sia riconosciuta l'ipotesi della speciale tenuità (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 genn