CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4510-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 6589/19/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 13/7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (attuale Agenzia delle entrate riscossione) avverso la sentenza n. 8246/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, in accoglimento del ricorso proposto avverso estratti di ruolo, e sottese cartelle esattoriali,relativi al pagamento di tasse automobilistiche; l’agente della riscossione è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 60, comma 1, lett. B bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 6, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 140 cod. proc. civ.) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto rituale la notifica, a mezzo di «messo notificatore», delle cartelle impugnate, consegnate a persona diversa dal destinatario (familiari), sebbene il concessionario avesse omesso di produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa; 1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia circa il motivo di gravame relativo alla maturata prescrizione triennale del tributo (tasse automobilistiche), lamentando che la Commissione tributaria regionale aveva «omesso di verificare se, dopo la notifica delle contestate cartelle di pagamento richiamate negli estratti di ruolo, fosse nuovamente decorso il termine di prescrizione triennale»; 1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione «dell’art. 112 e degli artt.2934, 2939 e 2953 del c.c.; dell’art. 3 del Decreto Legge n. 2 del 6 gennaio 1986, convertito in legge 7 marzo 1986 n. 60» ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., lamentando che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto che «una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria di cui alle contestate cartelle, perché notificate e non opposte nel termine perentorio di 60 giorni di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non fosse più possibile eccepire la prescrizione del credito»; 1.4. le doglianze vanno esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse; 1.5. versandosi in tema di impugnativa di cartelle di pagamento della cui esistenza il ricorrente assume essere venuto a conoscenza in conseguenza di estratti di ruolo rilasciat i su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità della opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215); 1.6. detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato «non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; 1.7. sulla corretta esegesi di questa norma sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata»; 1.7. i principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: -l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire; 1.8. su tale ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio»; 2.6. nel caso in esame, parte ricorrente, originario opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta; 2.7. esso, infatti, non può scorgersi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta; 2.8. a tanto consegue che la domanda non poteva essere originariamente proposta, con conseguente inammissibilità delle censure proposte dall’odierno ricorrente; 3.1. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e degli artt. 77 e 100 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione, in quanto proposto da avvocato del libero foro, senza avvalersi di funzionario interno; 3.2. la doglianza va disattesa; 3.3. va preliminarmente chiarito che l'appello di cui trattasi è stato proposto, in data 10/6/2016, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a mezzo di difensore del libero foro; 3.4. dall’esame della doglianza proposta dal ricorrente, emerge la sovrapposizione tra la questione dell’ammissibilità dell'appello e la questione della validità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate riscossione, ente pubblico economico, successore universale di Equitalia, ex art. 3° co., d.l. 193/2016 conv.in l. n. 225/2016, a mezzo di difensore del libero foro; 3.5. non possono sorgere dubbi sulla possibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - quale società per azioni - di farsi rappresentare da Avvocati del libero foro; 3.6. va tuttavia rilevato che, con l'art. 9, 1° comma, lett. d), n. 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, venne modificato il 2° comma dell'art. 11, d.lgs. n. 546 del 1992, in modo tale che lo stesso è venuto a disporre che «l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata»; 3.7. con l'art. 9, 1° comma, lett. e) , del d.lgs. n. 156 del 2015 fu sostituito l'art.12 del d.lgs. n. 546 del 1992, relativo alla difesa tecnica, cosicché lo stesso è venuto a disporre, al 1°comma, l'esclusione dell'obbligo di assistenza in giudizio per il tramite di un difensore abilitato, oltre che per gli enti impositori, -ferma ovviamente restando per questi la piena facoltà di una simile assistenza-anche per gli agenti della riscossione e per i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, e, al comma 8, la possibilità per le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli di essere assistite dall'Avvocatura dello Stato, precedentemente stabilita, nel giudizio di merito, solo per il secondo grado, senza farsi al riguardo menzione dell'agente della riscossione; 3.8. la circostanza che il comma 8 dell'art. 12, del d.lgs.546/1992, all'epoca della novella del d.lgs. n. 156 del 2015, non prevedesse per l'agente della riscossione l'alternativa della difesa tecnica dell'Avvocatura dello Stato rispetto all'introdotta regola della partecipazione diretta in giudizio, consentita, invece, per l'Agenzia delle entrate e per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, era coerente con la natura di società per azioni degli enti del gruppo Equitalia; 3.9. sulla possibilità per l'Agenzia delle entrate-riscossione di stare in giudizio a messo di Avvocati del libero foro, è sufficiente richiamare i principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.30008 del 19/11/2019, essendo stato affermato quanto segue:«Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»; 3.10. occorre poi richiamare la statuizione per cui «per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e l'automatico subentro del successore Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione» (cfr. Cass. n. 3312 del 03/02/2022); 3.11. ne consegue che la costituzione dell'agente di riscossione in grado di appello a mezzo di un Avvocato del libero foro può ritenersi valida ed efficace; 4. sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va integralmente respinto; 5. nulla sulle le spese di lite stante la mancanza di attività difensiva dell’Agente della riscossione P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p