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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 32429/2022

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la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/12/2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis -602 cod. proc. pen., ha ridotto la pena originariamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandola in anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro ventimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso in Altamura il 21 gennaio 2021. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando la mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto senza l'osservanza dei termini per impugnare previsti dalla legge.

A fronte di sentenza, emessa in dibattimento all'udienza in data 3 dicembre 2021 con riserva di termine di deposito a giorni novanta (rispettato) e, quindi, con scadenza al 3 marzo 2022, il termine fi 45 giorni per proporre ricorso, con scadenza al 17 aprile 2022 - festivo perché giorno di Pasqua - era da ritenersi prorogato al giorno successivo, 18 aprile 2022 (anche questo festivo, coincidendo con il Lunedì in Albis) e, pertanto prorogato al 19 aprile 2022.

Il ricorso, invece, è stato depositato presso la Corte di appello dall'incaricato del difensore, il 20 aprile 2022. 4.Per completezza va rilevato, altresì, che il motivo proposto non è consentito, pronuncia, anche questa, che deve essere adottata de plano.

Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. in quanto la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, limitano la cognizione del giudice di secondo grado e quindi del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ne consegue che non possono essere proposte questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e, nel caso in esame, in punto di responsabilità e in relazione al mancato proscioglimento, non senza trascurare che, in sede di impugnazione, l'imputato odierno ricorrente non aveva neppure contestato la propria responsabilità ma solo la mancata sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 5.11 ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1° settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/12/2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis -602 cod. proc. pen., ha ridotto la pena originariamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandola in anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro ventimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso in Altamura il 21 gennaio 2021. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando la mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto senza l'osservanza dei termini per impugnare previsti dalla legge. A fronte di sentenza, emessa in dibattimento all'udienza in data 3 dicembre 2021 con riserva di termine di deposito a giorni novanta (rispettato) e, quindi, con scadenza al 3 marzo 2022, il termine fi 45 giorni per proporre ricorso, con scadenza al 17 aprile 2022 - festivo perché giorno di Pasqua - era da ritenersi prorogato al giorno successivo, 18 aprile 2022 (anche questo festivo, coincidendo con il Lunedì in Albis) e, pertanto prorogato al 19 aprile 2022. Il ricorso, invece, è stato depositato presso la Corte di appello dall'incaricato del difensore, il 20 aprile 2022. 4.Per completezza va rilevato, altresì, che il motivo proposto non è consentito, pronuncia, anche questa, che deve essere adottata de plano. Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. in quanto la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, limitano la cognizione del giudice di secondo grado e quindi del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ne consegue che non possono essere proposte questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e, nel caso in esame, in punto di responsabilità e in relazione al mancato proscioglimento, non senza trascurare che, in sede di impugnazione, l'imputato odierno ricorrente non aveva neppure contestato la propria responsabilità ma solo la mancata sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 5.11 ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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