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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 07262/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZRXXI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 29 giugno 2021, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 9 novembre 2016 del GUP presso il Tribunale di Arezzo resa in esito a giudizio abbreviato che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.400 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato dal primo Giudice.

L'imputato ricorre per cassazione deducendo vizio della motivazione della sentenza impugnata, stante la ritenuta inattendibilità del riconoscimento operato dal destinatario della cessione della sostanza stupefacente.

Il ricorso è inammissibile.

Esso infatti tende, mediante doglianze in punto di fatto, a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai Giudici di merito, senza specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; il che,icarae-pi-perrtatoi non è consentito.

Al riguardo, occorre infatti innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

D'altronde la motivazione siccome resa non può senz'altro dirsi manifestamente illogica, tenuto altresì conto di quanto affermato dal giudice a quo- e neppure specificamente contrastato - in relazione alla posizione del ricorrente, direttamente osservato e controllato dagli agenti mentre effettuava cessioni di stupefacente unitamente a un terzo soggetto, trattandosi tra l'altro dell'unico soggetto che rispondeva alle caratteristiche fisiche (altezza, stazza e calvizie) riconosciute dall'acquirente e considerato che solo l'imputato era nella disponibilità di un involucro dove erano state rinvenute tracce di polvere bianca.

In definitiva il motivo di impugnazione invoca per un verso censure estranee al giudizio di legittimità, e d'altro lato non si confronta neppure appieno con la motivazione della Corte territoriale in relazione all'ascrivibilità dei fatti di cessione affermata in via diretta ovvero logico-deduttiva.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per 1 y ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZRXXI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 29 giugno 2021, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 9 novembre 2016 del GUP presso il Tribunale di Arezzo resa in esito a giudizio abbreviato che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.400 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato dal primo Giudice. L'imputato ricorre per cassazione deducendo vizio della motivazione della sentenza impugnata, stante la ritenuta inattendibilità del riconoscimento operato dal destinatario della cessione della sostanza stupefacente. Il ricorso è inammissibile. Esso infatti tende, mediante doglianze in punto di fatto, a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai Giudici di merito, senza specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; il che,icarae-pi-perrtatoi non è consentito. Al riguardo, occorre infatti innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). D'altronde la motivazione siccome resa non può senz'altro dirsi manifestamente illogica, tenuto altresì conto di quanto affermato dal giudice a quo- e neppure specificamente contrastato - in relazione alla posizione del ricorrente, direttamente osservato e controllato dagli agenti mentre effettuava cessioni di stupefacente unitamente a un terzo soggetto, trattandosi tra l'altro dell'unico soggetto che rispondeva alle caratteristiche fisiche (altezza, stazza e calvizie) riconosciute dall'acquirente e considerato che solo l'imputato era nella disponibilità di un involucro dove erano state rinvenute tracce di polvere bianca. In definitiva il motivo di impugnazione invoca per un verso censure estranee al giudizio di legittimità, e d'altro lato non si confronta neppure appieno con la motivazione della Corte territoriale in relazione all'ascrivibilità dei fatti di cessione affermata in via diretta ovvero logico-deduttiva. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per 1 y ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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