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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10345/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che legittimamente la corte di appello ha ritenuto i motivi nuovi come una istanza diretta a sollecitare i poteri di ufficio della Corte, tenuto conto che gli stessi erano disancorati dalle doglianze avanzate con l'appello (pag. 2 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 628 comma 1 e 3 numero 1 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto integrato il reato di rapina alla luce del sussistente elemento costitutivo dell'impossessamento della cosa mediante sottrazione e della violenza ravvisata nello strattonamento e nello spintonamento del [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto infine che il terzo e il quarto motivo di ricorso che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024 e del danno patrimoniale di speciale tenuità non sono consentiti in quanto le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che legittimamente la corte di appello ha ritenuto i motivi nuovi come una istanza diretta a sollecitare i poteri di ufficio della Corte, tenuto conto che gli stessi erano disancorati dalle doglianze avanzate con l'appello (pag. 2 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 628 comma 1 e 3 numero 1 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto integrato il reato di rapina alla luce del sussistente elemento costitutivo dell'impossessamento della cosa mediante sottrazione e della violenza ravvisata nello strattonamento e nello spintonamento del [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto infine che il terzo e il quarto motivo di ricorso che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024 e del danno patrimoniale di speciale tenuità non sono consentiti in quanto le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 10345/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris