CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16488/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la nota dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendonell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza in data 08/05/2025 della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmenteriformato la sentenza in data 07/06/2023 del Tribunale di Palermo, riconoscendo il beneficiodella non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermando lacondanna per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., con pena sospesa.Deduce:1.1. Violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod.proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in puntodi responsabilità.La difesa censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale omesso diconfrontarsi con il nucleo essenziale delle doglianze difensive già sviluppate nell'atto diappello, concernenti l'impossibilità di ricavare dalle risultanze probatorie acquisite —segnatamente dalle immagini del sistema di videosorveglianza e dalle dichiarazioni del testedi polizia giudiziaria — qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare che l'imputato avesseconcretamente operato allo sportello bancomat.La Corte d'appello si è limitata a recepire acriticamente il narrato del testimone, ilquale, pur riconoscendo la scarsa qualità dei fotogrammi, aveva dichiarato di avereindividuato il volto dell'imputato nei pressi dell'istituto di credito, senza tuttavia affrontare laspecifica obiezione difensiva relativa all'impossibilità materiale di desumere dalle immaginil'esecuzione di operazioni bancarie da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Tale omissione, secondo la difesa,ha determinato, di fatto, un'ingiustificata inversione dell'onere della prova, gravandol'imputato del compito di giustificare la propria presenza in loco, in palese violazione dellapresunzione di innocenza e dello standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbioimposto dall'art. 533 cod. proc. pen..2. Violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto.Con il secondo motivo la difesa lamenta che la Corte di appello abbia negatol'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con motivazionedel tutto carente e priva di fondamento logico. La sentenza impugnata si è limitata arichiamare i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità — duplice condizione dellaparticolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento — per poi concluderecon una formula apodittica.3. Violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133cod. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto ditrattamento sanzionatorio.Con il terzo motivo la difesa si duole della manifesta carenza motivazionale in cui èincorsa la Corte di appello nel confermare il trattamento sanzionatorio irrogato in primogrado, ritenuto del tutto sproporzionato rispetto al concreto disvalore della fattispecie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che si vanno a specificare.1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato eperché propone questioni non consentite.La Corte di appello di Palermo ha compiutamente esaminato le doglianze difensiverelative alla pretesa inadeguatezza del compendio probatorio, fornendo una risposta conmotivazione priva di vizi logici rilevabili in questa sede.In particolare, i giudici hanno valorizzato, in modo convergente e reciprocamentecorroborante, due distinti elementi: le riprese registrate dalle telecamere di sorveglianzadell'istituto di credito, dalle quali -secondo la Corte di merito- emergeva con sufficientenitidezza la presenza dell'imputato nei pressi dello sportello bancomat nel lasso temporalecompreso tra le ore 23.28.10 e le ore 23.29.09 della notte del 27 agosto 2018, e ledichiarazioni rese dal teste di p.g. Cilibrasi all'udienza del 1° giugno 2022, il quale avevariferito di avere personalmente visionato le riprese e di avere riconosciuto nel [OSCURATO:PERSONA],soggetto già noto alle forze dell'ordine per ragioni di servizio, la persona che materialmenteprocedeva al prelievo presso il bancomat, accompagnata da altre due persone.I giudici dell’appello hanno altresì richiamato il consolidato orientamento di questaCorte, secondo cui il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmatoregistrato dalle telecamere di sicurezza, operato dal personale di polizia giudiziaria, havalore di indizio grave e preciso, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n.42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 – 01), escludendo motivatamente la fondatezzadella doglianza difensiva relativa alla scarsa nitidezza delle immagini, avendo gli stessigiudici proceduto alla diretta visione delle stesse in camera di consiglio e avendo riscontratola correttezza dell'identificazione operata dal teste.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente si limita a reiterare le medesimecensure già disattese in sede di appello, prospettando una diversa lettura del materialeprobatorio e sollecitando, in sostanza, una rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie,preclusa in questa sede.Il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile.2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione inrelazione all'art. 131-bis cod. pen. è, invece, fondato.La Corte di appello ha respinto la richiesta di applicazione della causa di nonpunibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con una motivazione che si rivela meramenteassertiva e sostanzialmente apparente, come tale inidonea ad assolvere l'obbligomotivazionale imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen..Il giudice di secondo grado si è limitato, da un lato, a richiamare in termini generali ilconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui la causa di non punibilità in esame èconfigurabile solo in presenza della duplice condizione della particolare tenuità dell'offesa edella non abitualità del comportamento, richieste congiuntamente e non alternativamente;dall'altro, ad affermare apoditticamente che il primo giudice aveva correttamente escluso lasussistenza dei presupposti applicativi della norma e che il fatto non poteva essere ritenutodi particolare tenuità "tenuto conto della concreta modalità della condotta", senza tuttaviaspecificare in quale elemento concreto tale valutazione negativa trovasse fondamento.La natura apparente di tale motivazione emerge evidente ove si consideri che ilgiudice di primo grado non ha affrontato il tema della riconoscibilità della causa di esclusionedella colpevolezza, così che il rinvio a quanto esposto sul punto nella sentenza di primogrado si mostra vacuo. A ciò si aggiunga che questa Corte ha osservato che l'obbligo di motivazione inordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non può essereassolto mediante il mero richiamo alla gravità del reato o a formule di stile prive di agganciocon le specifiche circostanze del caso concreto, dovendo il giudice dar conto, sia puresinteticamente, delle ragioni per le quali la condotta esaminata non presenti i connotati dioffensività ridotta richiesti dalla norma, con riferimento alle modalità dell'azione, all'entità deldanno o del pericolo e alle circostanze soggettive e oggettive indicate dall'art. 133, comma1, cod. pen..E’ stato affermato, infatti, che «in tema di non punibilità per la particolare tenuità delfatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamentoincriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e,conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole distile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, inriforma della sentenza di prime cure, aveva escluso la tenuità del fatto, assumendo che lemodalità del fatto risultavano "non irrilevanti", che la pericolosità dell'imputato era desumibiledalla "spregiudicatezza" della condotta, e che gli elementi valorizzati dal primo giudicerisultavano connotati da "non marginale disvalore penale", senza sostanziare di contenutotali predicati)» (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940 – 01).Nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte territoriale non soddisfa taleobbligo di motivazione, dato che il richiamo alla "concreta modalità della condotta" è rimastodel tutto privo di sviluppo argomentativo: la sentenza impugnata non indica quale specificoaspetto della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] osti al riconoscimento della tenuità, né si confrontacon i dati fattuali che la difesa aveva rappresentato già nell'atto di appello e che avrebberorichiesto una risposta motivata.Il mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione conduce all’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla statuizione con la quale è stata disattesa la richiestadi applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diPalermo che, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvederà a nuovo esame dellaquestione, verificando in concreto l’eventuale ricorrenza dei presupposti della causa di nonpunibilità con motivazione adeguata e non meramente assertiva.2.3. L’ultimo motivo di ricorso, esposto in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.,rimane assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.3. L’inammissibilità del primo motivo d’impugnazione comporta l’irrevocabilitàdell’affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibilenel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]