CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17422/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato nei suoi confronti il giudizio di penale responsabilità di cui alla sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata il 7 dicembre 2022 (per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo stato trovato in casa in occasione di un controllo delle forze di polizia effettuato, il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 03:38, in un orario in cui egli non poteva uscirne) in ordine al reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Considerato, infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polinneni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la corseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. Da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, essendo risultato dimostrato che l'imputato non si trovava in casa in occasione del controllo e che la tesi difensiva secondo la quale egli nell'occasione si trovava al pronto soccorso non è stata oggetto dei motivi di appello con la conseguente inammissibilità di tale censura (l'unica proposta in questa sede); Rilevato, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). In questa impugnazione non viene dedotto in alcun modo che la questione dell'esimente dell'esercizio di un diritto sia stata prospettata all'esame della Corte di appello di Palermo ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i