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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1972

Cassazione n. 01397/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1972 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO-1:143te"TWVTEira1lniartt;- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Salerno, con sentenza de1118 aprile 2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], inflitta dal Tribunale di Salerno per i reati di cui all'art. 2 d.lgs n. 74/200 ed altro, commessi in qualità di amministratore unico della SATEL Sr, a seguito di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p.; che l'imputato, per mezzo del proprio difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo con il quale lamenta la violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in ordine all'applicazione dell'art. 599- bis c.p.p.; Considerato che con dichiarazione sottoscritta dall'imputato, con firma autenticata, in data 24 luglio 2021, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale atto è stato trasmesso a questa Corte in data 27 luglio 2021; che pertanto la rinunzia è rituale e pertanto il motivo di ricorso non può essere esaminato e a ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, non emergendo ragioni di esonero al versamento della sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma che, in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, si ritiene equo determinare in euro cinquecento.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente asl pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1972 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO-1:143te"TWVTEira1lniartt;- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Salerno, con sentenza de1118 aprile 2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], inflitta dal Tribunale di Salerno per i reati di cui all'art. 2 d.lgs n. 74/200 ed altro, commessi in qualità di amministratore unico della SATEL Sr, a seguito di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p.; che l'imputato, per mezzo del proprio difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo con il quale lamenta la violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in ordine all'applicazione dell'art. 599- bis c.p.p.; Considerato che con dichiarazione sottoscritta dall'imputato, con firma autenticata, in data 24 luglio 2021, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale atto è stato trasmesso a questa Corte in data 27 luglio 2021; che pertanto la rinunzia è rituale e pertanto il motivo di ricorso non può essere esaminato e a ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, non emergendo ragioni di esonero al versamento della sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma che, in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, si ritiene equo determinare in euro cinquecento. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente asl pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]