CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 agosto 1982
Cassazione n. 11814/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 25/08/1982 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo sussistente l'ipotesi tentata del delitto di furto aggravato; letta la memoria difensiva pervenuta via PEC in data 21 febbraio 2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del delitto, censurando la valutazione del quadro probatorio svolta dalla Corte territoriale, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, non sia consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a realizzare una rivalutazione delle fonti probatorie, valorizzate, con motivazione congrua e logica, dai Giudici di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove si dà conto del puntuale scrutinio del compendio operato dalla Corte territoriale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla mancata pronuncia della Corte di merito sui motivi aggiunti di appello con i quali si chiedeva la applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sia manifestamente infondato, atteso che - come emerge dalla motivazione fornita dalla stessa Corte di appello - l'offesa non poteva affatto ritenersi di modesta entità, posto che l'imputato, con la propria condotta, aveva danneggiato l'edificio tanto da renderlo «più fatiscente e pericoloso», sicché la sentenza impugnata ha in realtà implicitamente disatteso la richiesta, offrendo una motivazione logicamente incompatibile con essa; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 f