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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 settembre 2021

Cassazione n. 33211/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso 19241-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il provvedimento n.

RG 156/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /V_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 12.5.2021 il Tribunale di Sciacca, adito su istanza dell'INPS con procedura di correzione di errore materiale, ha modificato il già emesso decreto di omologazione, reso il 3.9.2021 nel senso di sostituire, nel dispositivo, la locuzione: "L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU (depositata in data 18.7.2019) che ha riconosciuto il beneficio della domanda ammnistrativa, con gli accessori di legge.

Condanna l'INPS in persona del legale rapp.te pt al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio liquidate in euro 800,00 oltre rimborso spese generali 155 IVA e CPA come per legge.

Dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]" con la seguente statuizione: "L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU (depositata in data 18.7.2019) che ha riconosciuto il beneficio richiesto dal 2.5.2019.

Compensa tra le parti le spese di giudizio".

2. Avverso il suddetto provvedimento emesso ex art. 287 cpc ha proposto ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi.

L'INPS non ha svolto attività difensiva.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 287 e 288 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere il Giudice, in ordine alla statuizione sulle spese, operato non già una correzione di un errore materiale emendabile, ma una modifica concettuale della decisione.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere il Tribunale illegittimamente ed autonomamente modificato, senza la richiesta dell'INPS, la decorrenza della riconosciuta prestazione assistenziale.

4. Il ricorso è fondato.

5. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass.30/8/2004, n.17392, Cass.

S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass. 15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035), invero, il procedimento per la Ric. 2021 n. 19241 sez.

ML - ud. 12-10-2022 -2- correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.

6. Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione.

7. L'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso.

8. Nella fattispecie in esame, invece, il provvedimento impugnato, oltre ad avere modificato senza alcuna istanza da parte dell'INPS la decorrenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale, ha operato una modifica sostanziale del regime delle spese di lite, disponendo la compensazione delle stesse tra le parti e sostituendo la condanna dell'INPS come in precedenza disposta.

9. Si tratta, quindi, di errori rilevati non emendabili con il rimedio e nelle forme adottate dal Tribunale di Sciacca, che ha illegittimamente applicato il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. in un caso da ritenersi esorbitante dai limiti previsti dallo stesso art. 287 c.p.c.

10. Conclusivamente, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del provvedimento e rinvio al Tribunale di Sciacca, in diversa persona, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Sciacca, in diversa persona, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 19241-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il provvedimento n. RG 156/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /V_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 12.5.2021 il Tribunale di Sciacca, adito su istanza dell'INPS con procedura di correzione di errore materiale, ha modificato il già emesso decreto di omologazione, reso il 3.9.2021 nel senso di sostituire, nel dispositivo, la locuzione: "L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU (depositata in data 18.7.2019) che ha riconosciuto il beneficio della domanda ammnistrativa, con gli accessori di legge. Condanna l'INPS in persona del legale rapp.te pt al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio liquidate in euro 800,00 oltre rimborso spese generali 155 IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]" con la seguente statuizione: "L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU (depositata in data 18.7.2019) che ha riconosciuto il beneficio richiesto dal 2.5.2019. Compensa tra le parti le spese di giudizio". 2. Avverso il suddetto provvedimento emesso ex art. 287 cpc ha proposto ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. L'INPS non ha svolto attività difensiva. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 287 e 288 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere il Giudice, in ordine alla statuizione sulle spese, operato non già una correzione di un errore materiale emendabile, ma una modifica concettuale della decisione. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere il Tribunale illegittimamente ed autonomamente modificato, senza la richiesta dell'INPS, la decorrenza della riconosciuta prestazione assistenziale. 4. Il ricorso è fondato. 5. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass.30/8/2004, n.17392, Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass. 15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035), invero, il procedimento per la Ric. 2021 n. 19241 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. 6. Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. 7. L'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso. 8. Nella fattispecie in esame, invece, il provvedimento impugnato, oltre ad avere modificato senza alcuna istanza da parte dell'INPS la decorrenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale, ha operato una modifica sostanziale del regime delle spese di lite, disponendo la compensazione delle stesse tra le parti e sostituendo la condanna dell'INPS come in precedenza disposta. 9. Si tratta, quindi, di errori rilevati non emendabili con il rimedio e nelle forme adottate dal Tribunale di Sciacca, che ha illegittimamente applicato il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. in un caso da ritenersi esorbitante dai limiti previsti dallo stesso art. 287 c.p.c. 10. Conclusivamente, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del provvedimento e rinvio al Tribunale di Sciacca, in diversa persona, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Sciacca, in diversa persona, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così de