CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 28583/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se5te le conclusioni del PG S ~Te pc-,---12-&•tcc, Luc?. c42}..z GtAJ (0-( 1.9_ I /21-1 4. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2024 la Corte di Appello di Catanzaro - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato - in riferimento alla attuale domanda - per una condotta di estorsione continuata tenuta nel dicembre 1999 e, con altra sentenza, per il delitto di associazione di stampo mafioso. Secondo la Corte di Appello l'adesione alla associazione mafiosa (clan Muto) risale ai primi anni '80 (quando il [OSCURATO:PERSONA] viene affiliato in carcere appena maggiorenne) e pertanto non può esservi comune ideazione con una vicenda estorsiva commessa alla fine degli anni novanta. Ciò era stato già affermato, peraltro, in una precedente decisione esecutiva. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a una unica deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa in taluni atti oggetto di produzione poteva apprezzarsi la diversa indicazione del momento di 'ingresso' del [OSCURATO:PERSONA] nel clan Muto (sentenza emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Bari, che aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA], sentenza emessa dal Tribunale di Paola nel 2006). Dunque la Corte di Appello non ha realmente affrontato il tema che le era stato sottoposto. Secondo la difesa il rapporto tra il clan e il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sorto proprio nel periodo di consumazione della estorsione, il che accreditava la tesi della unitaria deliberazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. La decisione emessa dal giudice della esecuzione è saldamente ancorata - per il vero - ai contenuti della decisione con cui si è ritenuta sussistente la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo (sentenza del 28 maggio 2021 C.App. Catanzaro), posto che si cita in motivazione uno stralcio di detta decisione ove effettivamente si compie riferimento alla dichiarazione di un collaborante che colloca temporalmente l'affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan Muto tra il 1980 e il 1981. A fronte di ciò la difesa ripropone il tema in un modo che non appare idoneo a determinare una constatazione di travisamento delle risultanze processuali. Ciò perché compie riferimento ad una sentenza ([OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 1987) di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, ovviamente condizionata dalla attività istruttoria svolta all'epoca, e ad una sentenza emessa in un contesto processuale cui il [OSCURATO:PERSONA] era estraneo (aspetto che impedisce di attribuire un particolare valore a detto giudicato). Dunque resta non attaccabile nella presente sede di legittimità - trattandosi di argomentazione in fatto non arbitraria perché tratta da una decisione che compone l'attuale titolo esecutivo - l'affermazione della notevole distanza temporale tra l'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo e il coinvolgimento del medesimo nella vicenda estorsiva, il che conduce al rigetto del ricorso. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 9 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]