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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13296/2023

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te e di aver corrisposto il relativo importo;

5. Con la memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. del 13 febbraio 2023 detta richiesta è stata ribadita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art.390 cod. proc. civ.

2. La predetta rinuncia risulta sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente.

Non osta al suindicato esito del giudizio la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente costituita, alla quale la dichiarazione di rinuncia è stata notificata.

Per costante giurisprudenza, infatti, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez.

VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez.

V, 28 maggio 2020, n. 10140)» (così Cass., Sez.

U.civ., 30 novembre 2021, n. 3755).

3. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti costituite, in ragione della mancata opposizione da parte dell’Agenzia alla relativa richiesta avanzata dalla ricorrente con la menzionata dichiarazione.

4. Non ricorrono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazi one e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art. 390 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n, 14641; Cass. 8 maggio 2018, n. 25485/2018 e Cass. 27 luglio 2015, n. 23151).

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Q .

M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te e di aver corrisposto il relativo importo; 5. Con la memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. del 13 febbraio 2023 detta richiesta è stata ribadita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art.390 cod. proc. civ. 2. La predetta rinuncia risulta sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente. Non osta al suindicato esito del giudizio la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente costituita, alla quale la dichiarazione di rinuncia è stata notificata. Per costante giurisprudenza, infatti, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140)» (così Cass., Sez. U.civ., 30 novembre 2021, n. 3755). 3. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti costituite, in ragione della mancata opposizione da parte dell’Agenzia alla relativa richiesta avanzata dalla ricorrente con la menzionata dichiarazione. 4. Non ricorrono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazi one e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art. 390 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n, 14641; Cass. 8 maggio 2018, n. 25485/2018 e Cass. 27 luglio 2015, n. 23151). P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del gi
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