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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 47122/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Stefano TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Simone MALORGIO avverso la attestazione di irrevocabilità in data 26 novembre 2021 della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna in data 14 luglio 2021, depositata in data 27 luglio 2021, evidenziando la tardività del ricorso per cassazione depositato in data 12 dicembre 2021, che non ha impedito il passaggio in giudicato.

2. [OSCURATO:PERSONA] MALORGIO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 648 cod. proc. pen., là dove, secondo l'interpretazione del giudice dell'esecuzione, non sarebbe necessaria la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza impugnata tardivamente (primo motivo); - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 648 cod. proc. pen. e alle leggi n. 742 del 1969 e n. 97 del 1979, poiché il periodo feriale e il periodo cd. cuscinetto, regolato dalla delibera del Consiglio Superiore della magistratura in data 8 luglio 2021, che cadevano entro il termine di novanta giorni per la redazione della sentenza, dovevano essere assommati a quelli riservati dal giudice per il deposito della motivazione, trattandosi di sospensione dei termini e delle attività dei magistrati (secondo e terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. Va evidenziato che l'incidente di esecuzione proposto dall'interessato non attaccava, come neppure fa il ricorso, il provvedimento di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero in data 3 marzo 2022, eseguito il successivo 11 marzo 2022, che costituisce il titolo dell'attuale detenzione per l'espiazione della pena inflitta con la richiamata sentenza; esso si limita a contestare la legittimità dell'attestazione di irrevocabilità apposta dal cancelliere sulla sentenza citata.

2.1. Su tale questione è utile, comunque, ricordare che il giudice dell'esecuzione ha puntualmente verificato, come gli è richiesto dalla legge ove investito dal condannato della relativa questione, l'effettiva irrevocabilità del provvedimento giudiziario al quale aveva fatto seguito il provvedimento di esecuzione emesso dal pubblico ministero.

In effetti, il condannato aveva proposto l'incidente di esecuzione proprio lamentando il mancato passaggio in giudicato della sentenza, facendo valere la tempestività del ricorso per cassazione, ciò in considerazione, secondo la prospettazione difensiva, della sospensione feriale e della «sospensione» dell'attività dei magistrati regolata dalla citata circolare consiliare.

3. Il giudice dell'esecuzione, che ha correttamente fatto riferimento alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale la attestazione del passaggio in giudicato apposta dalla cancelleria costituisce unicamente un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 1, n. 32301 del 03/07/2003, Musci, Rv. 225119), spettando invece al giudice di accertare l'effettiva irrevocabilità della decisione, ha proceduto alle verifiche del caso, che la difesa non contesta, se non con riguardo alla presunta esistenza di un periodo di sospensione feriale che procrastinerebbe i termini di deposito dell'impugnazione.

3.1. Quanto alla sospensione feriale, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal di. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni» (Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586, ove si è pure precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento che ricadono nel detto periodo).

Tale condiviso principio, al quale si è rifatto il giudice dell'esecuzione, consente di ritenere manifestamente infondata la questione in proposito proposta dal ricorso.

4. Facendo tesoro del richiamato principio, a maggior ragione, nessuna rilevanza può essere attribuita a quel periodo che, secondo la normazione secondaria del Consiglio Superiore della magistratura viene anche definito «cuscinetto», è riservato ai magistrati per redigere i provvedimenti prima del periodo feriale.

Se per un verso, tale periodo non introduce affatto un'ipotesi di sospensione processuale, sospensione che sarebbe comunque inapplicabile all'attività del giudice che è chiamato a svolgere la propria attività, tra cui rientra la redazione dei provvedimenti, indipendentemente dalla sospensione feriale riconosciuta in favore delle parti, per altro verso è indubbio che tale periodo, nel corso del quale sono rarefatte le udienze, ha, semmai, proprio la funzione ((consentire ai magistrati di redigere e depositare i provvedimenti giudiziari, onde fruire di "ferie effettive", prive cioè di incombenze d'ufficio, sicché non influisce affatto sui termini di deposito dei provvedimenti.

5. Tenuto conto che, sulla base della ricostruzione dei termini processuali effettuata dal giudice dell'esecuzione, alla data di presentazione del ricorso, la sentenza era già divenuta irrevocabile a causa della inapplicabilità della sospensione feriale o di altre sospensioni riconnesse al periodo di tempo assegnato ai magistrati per la redazione dei provvedimenti prima del periodo feriale, non può che concludersi per l'infondatezza del ricorso.

5.1. D'altra parte, l'impugnazione di legittimità (tardivamente) proposta dall'interessato è stata comunque dichiarata inammissibile (Sez. 7, n. 36160 del 15/07/2022), sicché non è più possibile discettare dell'irrevocabilità della decisione.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Stefano TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Simone MALORGIO avverso la attestazione di irrevocabilità in data 26 novembre 2021 della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna in data 14 luglio 2021, depositata in data 27 luglio 2021, evidenziando la tardività del ricorso per cassazione depositato in data 12 dicembre 2021, che non ha impedito il passaggio in giudicato. 2. [OSCURATO:PERSONA] MALORGIO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 648 cod. proc. pen., là dove, secondo l'interpretazione del giudice dell'esecuzione, non sarebbe necessaria la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza impugnata tardivamente (primo motivo); - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 648 cod. proc. pen. e alle leggi n. 742 del 1969 e n. 97 del 1979, poiché il periodo feriale e il periodo cd. cuscinetto, regolato dalla delibera del Consiglio Superiore della magistratura in data 8 luglio 2021, che cadevano entro il termine di novanta giorni per la redazione della sentenza, dovevano essere assommati a quelli riservati dal giudice per il deposito della motivazione, trattandosi di sospensione dei termini e delle attività dei magistrati (secondo e terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Va evidenziato che l'incidente di esecuzione proposto dall'interessato non attaccava, come neppure fa il ricorso, il provvedimento di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero in data 3 marzo 2022, eseguito il successivo 11 marzo 2022, che costituisce il titolo dell'attuale detenzione per l'espiazione della pena inflitta con la richiamata sentenza; esso si limita a contestare la legittimità dell'attestazione di irrevocabilità apposta dal cancelliere sulla sentenza citata. 2.1. Su tale questione è utile, comunque, ricordare che il giudice dell'esecuzione ha puntualmente verificato, come gli è richiesto dalla legge ove investito dal condannato della relativa questione, l'effettiva irrevocabilità del provvedimento giudiziario al quale aveva fatto seguito il provvedimento di esecuzione emesso dal pubblico ministero. In effetti, il condannato aveva proposto l'incidente di esecuzione proprio lamentando il mancato passaggio in giudicato della sentenza, facendo valere la tempestività del ricorso per cassazione, ciò in considerazione, secondo la prospettazione difensiva, della sospensione feriale e della «sospensione» dell'attività dei magistrati regolata dalla citata circolare consiliare. 3. Il giudice dell'esecuzione, che ha correttamente fatto riferimento alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale la attestazione del passaggio in giudicato apposta dalla cancelleria costituisce unicamente un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 1, n. 32301 del 03/07/2003, Musci, Rv. 225119), spettando invece al giudice di accertare l'effettiva irrevocabilità della decisione, ha proceduto alle verifiche del caso, che la difesa non contesta, se non con riguardo alla presunta esistenza di un periodo di sospensione feriale che procrastinerebbe i termini di deposito dell'impugnazione. 3.1. Quanto alla sospensione feriale, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal di. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni» (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586, ove si è pure precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento che ricadono nel detto periodo). Tale condiviso principio, al quale si è rifatto il giudice dell'esecuzione, consente di ritenere manifestamente infondata la questione in proposito proposta dal ricorso. 4. Facendo tesoro del richiamato principio, a maggior ragione, nessuna rilevanza può essere attribuita a quel periodo che, secondo la normazione secondaria del Consiglio Superiore della magistratura viene anche definito «cuscinetto», è riservato ai magistrati per redigere i provvedimenti prima del periodo feriale. Se per un verso, tale periodo non introduce affatto un'ipotesi di sospensione processuale, sospensione che sarebbe comunque inapplicabile all'attività del giudice che è chiamato a svolgere la propria attività, tra cui rientra la redazione dei provvedimenti, indipendentemente dalla sospensione feriale riconosciuta in favore delle parti, per altro verso è indubbio che tale periodo, nel corso del quale sono rarefatte le udienze, ha, semmai, proprio la funzione ((consentire ai magistrati di redigere e depositare i provvedimenti giudiziari, onde fruire di "ferie effettive", prive cioè di incombenze d'ufficio, sicché non influisce affatto sui termini di deposito dei provvedimenti. 5. Tenuto conto che, sulla base della ricostruzione dei termini processuali effettuata dal giudice dell'esecuzione, alla data di presentazione del ricorso, la sentenza era già divenuta irrevocabile a causa della inapplicabilità della sospensione feriale o di altre sospensioni riconnesse al periodo di tempo assegnato ai magistrati per la redazione dei provvedimenti prima del periodo feriale, non può che concludersi per l'infondatezza del ricorso. 5.1. D'altra parte, l'impugnazione di legittimità (tardivamente) proposta dall'interessato è stata comunque dichiarata inammissibile (Sez. 7, n. 36160 del 15/07/2022), sicché non è più possibile discettare dell'irrevocabilità della decisione. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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