CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38076/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Fatto commesso il 26/1/2014. Rilevato che la difesa si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, lamentando la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. Vista la memoria depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, chiede l'accoglimento del ricorso. Considerato che la ragione di doglianza è destituita dí fondamento: per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, è previsto - ai sensi dell'art. 157, comma 6, cod. pen. - il raddoppio dei termini di prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 157 cod. pen. Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione del reato per cui si procede — considerata la pena edittale massima prevista all'epoca di commissione del fatto - è pari ad anni 14, da farsi decorrere dalla data di commissione del fatto. Il termine massimo di prescrizione, considerati gli atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., comporta l'aumento di un quarto del termine ordinario ed è, quindi, pari anni 17 e mesi 6. Considerato che tali termini non sono interamente decorsi. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensor