CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere Rel. ORDINANZA sul ricorso 13621/2016proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] C, già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente do- miciliate presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 11e all’indirizzo PEC fabrizia d enigrispec.stu d io- porcaro.it; -controricorrenti - proposto avverso la sentenza n.5202/38/2015della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, depositata il 2/12/2015; Udita la relazione della causa svolta in data 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 5202/38/2015 depositata il 2/12/2015 accoglieval’appello propost o dalle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C, giàQuattrob S.r.l., la seconda società consolidante della prima, avvers o l a sentenz a della Commis- sione tributaria provinciale di Milano n . 6400 / 1 2 /201 4 di rigetto del ricorso introduttiv o propost o dal l e contribuenti avente ad oggetto tre avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2008 notificati dall’Agenzia delle Entrate. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. venivano notificati due avvisi di accerta- mento relativi all'IVA e all'IRAP per il suddetto periodo di imposta, men- tre un avviso veniva notificato ai fini delle imposte dirette alla [OSCURATO:SOCIETA]. quale società consolidante, avvisi tutti emessi sulla base di pro- cesso verbale di contestazione adottato a conclusione di verifica fiscale. L'Ufficio contestava la deduzione di componenti negativi di reddito ri- feriti al sostenimento, nell'anno 2008, di affitti passivi corrisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a fav ore della società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. per la locazione di un capannone industriale. I verificatori ritenevano sproporzionato il canone di locazione contrattualmente stabilito ri- spetto al valore normale di locazione. 3. Il giudice di primo grado disattendeva il ricorso introduttivo, deci- sione riformata dal giudice d’appelloche riteneva non convincente la presunzione applicata dall'Amministrazione finanziaria, la qualeaveva ripresoa tassazione parte del canone di locazione, ritenendolo ecces- sivo rispetto ai valori d i mercato e a quelli O Ml , tenuto anche conto delle commistioni soggettive nella compagina sociale delle parti con- trattuali. Ladeterminazione non veniva condivisa dal giudice atteso che il canone di locazione era stato materialmente versato e che la locatrice, per l'anno di imposta in questione, dichiarava un imponibile di oltre 144.000,00 euro. Inoltre, per la locataria l'operazione era stata « del tutto neutra» secondo il giudice in quanto nell'anno in questione, in quello precedente e in quello successivo, facendo parte dello stesso gruppo con unico bilancio consolidato fiscale, le perdite della prima si sarebbero comunque compensate con gli utili della consolidante. Per- tanto, la [OSCURATO:PERSONA] ravvisava uno specifico «interesse a spostare reddito dalla locataria allalocatrice». 4. L’Agenziaricorre per cassazione per due motiv i , cui replica no l e so- cietàcontribuenti con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione sollevata dalle società di inammissibilità del ricorso erariale per mancata esposizione som- maria dei fatti della causa in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.,in quanto a loro dire apparirebbe assolutamente ca- rente e generica l'indicazione dei motivi. In particolare, l’esposizione dei motivi sarebbe effettuata attraverso il mero rinvio al contenuto degli avvisi di accertamento e non consentirebbe di avere un quadro compiuto delle doglianze. 1.1. Sempre in via preliminare, in controricorso si eccepisce l’inam- missibilità del ricorso per violazione dell'art. 360 bis cod. proc. civ., poiché la sentenza avrebbe deciso le questioni controverse in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e l'esame dei motivi,genericamente esposti dal la ricorrente , non offr i- rebbeelementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. 1.2. Le eccezioni sono scrutinabili unitamente alla disamina dei singoli motivi. 2. Con il primo motivo l’Agenziaricorrente - ai fini dell’art.360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – deduce l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto al disconoscimento parziale dei costi di locazione che all’interno del gruppo societario la consolidata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (rectius, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) contabilizzava per la corresponsione di somme alla con- solidante [OSCURATO:SOCIETA]. (rectius, [OSCURATO:SOCIETA].), omettendo di con- siderare gli elementi di fatto dettagliati alle pagg.6-8 del ricorso, circa il prezzo pattuito “fuori mercato” e il fatto che il canone locatizio era irragionevole per onerosa disciplina delle migliorie pattuite. 3. Con il secondo motivo l’Agenzia – in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. –prospetta la v iolazione ed errata appli- cazione degli artt. 9e 109 d.P.R. n.917 del 1986, 19 d.P.R. 633/1972 e 2697 cod. civ. da parte della CTR per aver stabilito che « una tale presunzione non appare convincente»atteso che il canone di locazione è stato materialmente versato e la locatrice, per l'anno di imposta in questione, ha dichiarato un imponibile di oltre 144.000,00 euro. La censura si duole anche del fatto che il giudice ha valorizzato come , per la locataria, l'operazione sarebbe stata «del tutto neutra» in quanto nell'anno in questione, in quello precedente e in quello succes- sivo, facendo parte dello stesso gruppo con unico bilancio consolidato fiscale, le perdite della prima si sarebbero comunque compensate con gli utili della consolidante. 4. Idue motivi, connessi, vanno esaminat i congiuntamente , non sono inammissibili, perché lecensure sono specific he e la questione sottesa ai due mezzi di impugnazionenon è stata decisa dalla CTR conforme- mente alla giurisprudenza della Corte, e sonofondati . 4.1.La Corte rammenta che , in tema di accertamento dei redditi d’im- presa,in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, con effetto retroattivo,stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, è stata eliminata la presunzione legale relativa (introdotta dall’art.35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif. , dalla l.n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beniimmobili al valore normale degli stessi (Cass. Sez. 5, n. 9474 del 12/04/2017).È stato così ripristinato il precedente quadro normativo inbase al quale, in generale, l ’esistenza di attività non dichiarate può esseredesunta « anche sulla base di presunzioni semplici, purché que- stesiano gravi, precise e concordanti » . L’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può così essere fondatosoltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispet- tivodichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene qualerisulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementiindiziari gravi, prec isi e concordanti (v. Cass. Sez. 5, n. 2155 del25/01/2019). 4.2. Si ̀ quindi stabilito che – ferma la legittimit à̀ del criterio di stima sintetico-comparativo – la rettifica del valore di un bene immobile non può̀basarsi esclusivamente sugli indici dell’Osservatorio dei valori medi di mercato di immobili similari siti nella medesima zona di quello con- siderato (OMI). Infatti, tali indici hanno una valenza puramente orien- tativa e di larga massima , cos̀ da necessitare di adeguati riscontri probatori mi- rati su evenienze estimative di tipo non generale e statistico, ma con- creto e specificamente concernente l’immobile oggetto di rettifica (da ultimo, v. Cass., Sez. 5, n.3202 del 5/2/2024). 4.3. Orbene, i pertinenti passaggi del p.v.c. e degli avvisi richiamati nellacensura evidenziano che la ripresa in questione, oltre al confronto dei prezzi delle compravendite dichiarati con i valori OMI, è radicata sulla contestazione di antieconomicità dell’operazione economica (v. ricorsopp.12 in calce e 14 incipit) e sul raffronto dei prezzi di locazione - conduzionecon quelli al metro quadro degli immobili nella medesima zona secondo i valori della CCIAA di Bergamo ( ibidem ) . Si tratta di elementi tutti potenzialmen te decisivi perché astrattamente idonei a confermarele incongruenze evidenziate dai valori OMI e che dalla sen- tenzaimpugnata non risulta siano stati presi in considerazione dal giu- dice, con conseguente falsa applicazione delle disposizioni oggetto dellacensura. 4.4.Inoltre, con riferimento al principio di neutralità e al trasferimento infragruppo della materia imponibile, va data continuità anche nella presentefattispecie alla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n.10420 del2023) secondo cui , ai fini della determinazione del reddito di im- presa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad opera- zione commerciale tra società del medesimo gruppo, aventi sede in Italia,per l'individuazione del valore da attribuire ad una prestazione diservizi, lo scostamento dal "valore normale" del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esu- lantedal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, così da giustificare l'accerta- mento,con conseguente onere di prova contraria a carico del contri- buente. 4.5. A differenza di quanto ritiene il giudice d’appello nella sentenza impugnata,ciò non determina la violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato, né della norma di interpretazione autentica contenutanell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, la quale è direttaad escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al "transfer pri- cing"interno e non a limitare la portata logico - giuridica dell'art. 9 TUIR. Ilgiudice in sede di rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati , rivalutandoil quadro istruttorio . 5.La sentenza impugnata dev’essere così cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa com- posizione,in relazione al profilo accolto e per le spese. P.Q.M