CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 43774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse del Laci, che censura la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, risulta proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso un c.d. concordato in appello, ossia per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone lo stralcio della posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mandando la cancelleria per la formazione di un distinto fascicolo da trasmettere alla seconda sezione per la trattazione del ricorso, considerata la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Così deciso il 26 settembre 2023 Il C sigÚre estensore . . Il Presidente