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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 34051/2022

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] VERONAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminare del Tribunale militare di Verona, con il provvedimento indicato in epigrafe emesso in sede di udienza preliminare, ha sollevato conflitto di giurisdizione in relazione all'imputazione del reato di truffa militare (art. 234 c.p.p.), commesso il 2 maggio 2020, mossa a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il medesimo fatto oggetto di tale imputazione era stato contestato ai medesimi imputati, sempre con la qualificazione di truffa militare, al capc n. 56 del decreto di giudizio immediato di gi[id1-0? emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza in data 20 ottobre 2020 nel procedimento penale portante il n.

RGNR 3213/2020, in assenza delle condizioni di connessione con gli altri reati non militari contestati nello stesso procedimento penale, che potevano consentire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., l'estensione della giurisdizione del giudice ordinario anche alla cognizione del suddetto reato militare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va rilevato che, secondo quanto risulta dagli atti trasmessi, il giudice speciale (ossia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona)e quello ordinario (ossia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova) hanno preso cognizione del medesimo fatto contestato con l'esercizio dell'azione penale in distinti procedimenti penali, in modo da avverarsi le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen, per la sollevazione del conflitto davanti alla Corte di cassazione trattandosi di una questione di giurisdizione rilevabile in ogni stato e.451 grado del giudizio (in tal senso, Sez.

U. n. 8193 del 25/11/2021, dep. 2022, Bionda, Rv. 282847).

2. Il conflitto è pertanto ammissibile e va risolto con l'affermazione della giurisdizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona.

3. In attuazione della previsione contenuta nell'art. 103 Cost., comma 3, la giurisdizione in ordine alla violazione della legge penale militare, integrante reato, offensiva di interessi dell'amministrazione militare e commessa da soggetto ad essa appartenente, è attribuita in via esclusiva all'autorità giudiziaria militare.

Tuttavia, tale principio va coordinato con la deroga di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, nel caso della connessione di un reato militare con uno ordinario, la giurisdizione spetta a giudice ordinario per entrambi, quando il reato comune risulti più grave secondo i criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen. 4.

In sede di risoluzione del conflitto positivo di giurisdizione, la Corte di cassazione, alla stregua dei poteri conferitigli in materia, è chiamata a valutare in autonomia il fatto storico ai fini dell'individuazione dei presupposti della giurisdizione (Sez.

U. n. 18621 del 23/06/2016, del 2017, Zimarmani, Rv. 269585) e dunque anche di quelli di cui al succitato art. 13, comma 2, cod. proc. pen. 5.

Nella specie le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano, già alla stregua della chiara descrizione nelle imputazioni, ricostruibili allo stesso modo nella dimensione storico-naturalistica e in termini di identità del fatto ascritto davanti al giudice militare e davanti a quello ordinario, così come qualificato correttamente nelle due sedi ai sensi dell'art. 234, c.p.m.p.

Da tale ricostruzione, considerando il contesto di tempo, di luogo e finalistico delle condotte in considerazione, non risulta alcuna ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. fra il suddetto reato militare e uno di quelli comuni, pur più gravi, contestati davanti al giudice ordinario, sicché deve operare la regola generale della giurisdizione del giudice militare in ordine a detto reato militare.

6. Ne discende la dichiarazione della giurisdizione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona in relazione al reato di cui al capo n. 52, contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel decreto di giudizio immediato del GIP del Tribunale Piacenza del 20 ottobre 2000, RG. n. 3213/2020.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la giurisdizione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona in relazione al reato di cui al capo di imputazione n. 56, contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui al decreto di giudizio immediato del GIP del Tribunale Piacenza del 20/20/2090, RGNR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] VERONAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminare del Tribunale militare di Verona, con il provvedimento indicato in epigrafe emesso in sede di udienza preliminare, ha sollevato conflitto di giurisdizione in relazione all'imputazione del reato di truffa militare (art. 234 c.p.p.), commesso il 2 maggio 2020, mossa a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il medesimo fatto oggetto di tale imputazione era stato contestato ai medesimi imputati, sempre con la qualificazione di truffa militare, al capc n. 56 del decreto di giudizio immediato di gi[id1-0? emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza in data 20 ottobre 2020 nel procedimento penale portante il n. RGNR 3213/2020, in assenza delle condizioni di connessione con gli altri reati non militari contestati nello stesso procedimento penale, che potevano consentire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., l'estensione della giurisdizione del giudice ordinario anche alla cognizione del suddetto reato militare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato che, secondo quanto risulta dagli atti trasmessi, il giudice speciale (ossia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona)e quello ordinario (ossia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova) hanno preso cognizione del medesimo fatto contestato con l'esercizio dell'azione penale in distinti procedimenti penali, in modo da avverarsi le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen, per la sollevazione del conflitto davanti alla Corte di cassazione trattandosi di una questione di giurisdizione rilevabile in ogni stato e.451 grado del giudizio (in tal senso, Sez. U. n. 8193 del 25/11/2021, dep. 2022, Bionda, Rv. 282847). 2. Il conflitto è pertanto ammissibile e va risolto con l'affermazione della giurisdizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona. 3. In attuazione della previsione contenuta nell'art. 103 Cost., comma 3, la giurisdizione in ordine alla violazione della legge penale militare, integrante reato, offensiva di interessi dell'amministrazione militare e commessa da soggetto ad essa appartenente, è attribuita in via esclusiva all'autorità giudiziaria militare. Tuttavia, tale principio va coordinato con la deroga di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, nel caso della connessione di un reato militare con uno ordinario, la giurisdizione spetta a giudice ordinario per entrambi, quando il reato comune risulti più grave secondo i criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen. 4. In sede di risoluzione del conflitto positivo di giurisdizione, la Corte di cassazione, alla stregua dei poteri conferitigli in materia, è chiamata a valutare in autonomia il fatto storico ai fini dell'individuazione dei presupposti della giurisdizione (Sez. U. n. 18621 del 23/06/2016, del 2017, Zimarmani, Rv. 269585) e dunque anche di quelli di cui al succitato art. 13, comma 2, cod. proc. pen. 5. Nella specie le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano, già alla stregua della chiara descrizione nelle imputazioni, ricostruibili allo stesso modo nella dimensione storico-naturalistica e in termini di identità del fatto ascritto davanti al giudice militare e davanti a quello ordinario, così come qualificato correttamente nelle due sedi ai sensi dell'art. 234, c.p.m.p. Da tale ricostruzione, considerando il contesto di tempo, di luogo e finalistico delle condotte in considerazione, non risulta alcuna ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. fra il suddetto reato militare e uno di quelli comuni, pur più gravi, contestati davanti al giudice ordinario, sicché deve operare la regola generale della giurisdizione del giudice militare in ordine a detto reato militare. 6. Ne discende la dichiarazione della giurisdizione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona in relazione al reato di cui al capo n. 52, contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel decreto di giudizio immediato del GIP del Tribunale Piacenza del 20 ottobre 2000, RG. n. 3213/2020. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la giurisdizione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona in relazione al reato di cui al capo di imputazione n. 56, contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui al decreto di giudizio immediato del GIP del Tribunale Piacenza del 20/20/2090, RGNR
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