CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 227 99 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ; - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Abruzzo sez.staccata di Pescara n. 658 / 0 7 / 2 1 depositata i n data 10 / 0 2 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA].Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale impugnava l’a vviso di accertamento notificatole per IRES ed IVA 201 4, con il quale l’Ufficiorideterminata il reddito recuperando i tributi dovuti, oltre ainteressi e sanzioni ; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia; - la CTR accoglieva in parte l’appello dell’Ufficio quanto alla prova fornita dalla contribuente in ordine alla deducibilità corretta dei costiripresi in sede di verifica ; - ricorre a questa Corte l’ [OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa tre motiv i ; - la società, medio tempore fallita, r esiste con controricorso e depositamemoria; Consideratoche: - va esaminato per primo il terzo motivo con il quale si denuncia l a nullitàdella sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c. e 18, 21,24, 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR, ciò facendo, esondato dai limiti tracciatidal principio di corris pondenza tra chiesto e pronunciat o ; - tale motivo è fondato ; - la CTR ha ritenuto infatti che “ nell’accertamento in discussione l’Ufficioha effettuato solo una me ra indicazione della indeducibilità perla mancata inerenza, mentre è mancata completamente una specifica analisi delle argomentazioni che impedivano tale indeducibilità»;e soprattutto « i n sostanza, sul punto, è carente propriola motivazione dell’accerta mento dell’Ufficio» ; - tale censura, non proposta ne i gradi di merito, non poteva essere oggettodi esame da parte della CTR e pertanto avendo la stessa proceduto al suo esame la violazione dell’art. 112 c.p.c. risulta sussistente; - il primo motivo , poi, cens ura la pronuncia impugnata per violazionee falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, degli artt. 2697, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 2727,2729 c.c. e 61 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente confermato la deducibilità de l costo relativo alla voce “fatture da ricevereLa [OSCURATO:SOCIETA]” in forza del prospetto riepilogativo SAL con valenzadi prova della ultimazione dei lavori nel maggio 2015, con ciò dando per provato che la gran parte delle opere fosse stata ultimata già nel dicembre 2014 con ciò dimostrando che i costi derivatifossero quindi correttamente imputati; - anche tale motivo è fondato; - la CTR ha preso in esame unicamente i c.d. SAL (stati avanzamento lavori) , senza minimamente verificare la presenza delle fattur e (da ricevere nell’anno in contestazione, ma che avrebberodovuto all’esito dei lavori esser e state successivamente emessee registrate a conferma contabile delle operazioni indicate nei SAL ) e senza considerare , come invece avrebbe dovuto, la ulterioredocumentazione di supporto ( in termini si veda tra molte Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020) ; detta documentazione era invece necessaria mente da valutarsi ai fini della prova del costo il cui on us probandi , nel concreto non di eccessiva difficoltà quanto ad adempimento, era in capo al la societàcontribuente; - effettivamente, poi, a fronte degli elementi presuntivi di cui si è detto,dedotti e provati dall’Ufficio, la CTR ha in concreto invertito l’oneredella prova pur in presenza di seri elementi presuntivi posti abase dell’accertamento; - in memoria, la società sostiene che “il tema dell'efficacia probatoria dei SAL – una volta disatteso o non considerato dalla CommissioneProvinciale - non era stato posto a fondamento dei motividi appello”; l’osservazione non coglie nel segno; - in realtà , osserva il Collegio che la CTP ha preso in es am e il profilo dedotto ( lo si evince a pag. 1 della sentenza impugnata, riga n. 24) e anche la CTR ne ha tenuto conto ( si veda pag. 2 della pronunciaimpugnata, riga n. 17) ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - quindi tale tema risulta esser stato sottoposto al giudice dell’appello,che lo ha debitamente esaminato ; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 c. 1 L. 212 del 2000 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto l’avvisodi accertamento sul punto carente di motivazione; - alla luce delle statuizioni che precedono, il motivo in p arola è assorbito; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovoesame; p.q.m. accoglieil primo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo