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CassazionedecretoSezione UDecisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 36044/2022

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to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG29490 del 202 1 promosso da: LAVAGGI Giuseppe , rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154/3DE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3077/2021 del Consiglio di Stato, pubblicatail 14aprile 2021.

R.G. 29490/2021 C.C. 6/12/2022 C.C. 21/6/2022 Consiglio di Stato Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il sig nor [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo, otteneva in tale qualità un contributo dell’importo di euro 105.785,51 dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] (con delibera di Giunta n. 66 del 24 gennaio 2003), a seguito dei danni occorsi agli uliveti , di sua proprietà o da lui c oltivati in comodato, in occasione degli eventi alluvionali verificatisi nella Riviera di Levante nei giorni 24 e 25 ottobre 1999.

Il contributo veniva, tuttavia , successivamente revocato dalla Regione con decreto n. 195 dell’8 febbraio 2010 , sul rilievo che , al momento degli eventi,il richiedente era privo di partita IVA.

2. – Il ricorso in sede giurisdizionale amministrativa del Lavaggi contro il provvedimento di revoca è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5209 del 2020.

L’organo di ultima istanza della giustizia amministrativa ha osservato che la pertinente disciplina normativa (la legge n. 365 del 2000 e il decreto del Ministero dell’interno del 31 gennaio 2001) prescriveva airichiedenti il contributo di dichiarare espressamente la propria qualità, in correlazione ai distinti presupposti per il suo riconoscimento,con la formulazione su due distinti modelli (uno per i privati e l’altro per le imprese).

E poiché il Lavaggi aveva formulato la propria domanda allegando la qualità di imprenditore agricolo, ciò, secondo il Consiglio di Stato, imponeva il possesso deirelativi requisiti già al momento del verificarsi degli eventi alluvionali.

Ha rilevato il giudice amministrativo che r agioni di elementare coerenza con il tessuto economico da sostenere contro le avversità escludono che possano beneficiare di siffatti ausili speciali imprese che all’epoca dei fatti dannosi non esistevano come tali.

La postuma acquisizione dei relativi requisiti non è sufficiente al riconoscimento di fatto del beneficio.

Il Consiglio di Stato ha, infine , sottolineato che l’obiettivo riscontro dell’assenza dei requisiti è,di per sé, ragion e sufficiente per il diniego del beneficio, essendoin re ipsa l’interesse pubblico alla corretta e non distorta utilizzazione del danaro e delle risorse economiche.

3. – Contro questa pronuncia il signor Lavaggi ha proposto ricorso per revocazione per erro re di fatto, ai sensi de gli art t . 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm.

Si è doluto, il ricorrente, che la sentenza non avrebbe considerato la circostanza, non contestata e determinante ai fini dell’accoglimento del proprio ricorso nel giudizio contro il provvedimento regionale di revoca, che,al momento della domanda di contributo (avanzata in data 8 marzo 2002, per il tramite del Comune di Lavagna) e anche in sede di successive integrazioni richieste dall’Ispettorato regionale per le funzioni agricole (in data 28 giugno 2002),egli era titolare della partita IVA, per averla ottenuta dall’amministrazione finanziaria il 10 agosto 2001.

4. -Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 14 aprile 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

L’errore di fatto revocatorio dedotto è stato ritenuto privo dei requisiti previsti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Nella specie , il provvedimento di revoca del contributo impugnato nel giudizio di merito si fonda sul fatto che il Lavaggi era privo della partita IVA agricola al momento dell’evento alluvionale verificatosi nell’autunno 1999, essendo questa stata acquisita successivamente, ossia in data 10 agosto 2001. 5 - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Ha depositato controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato.

6. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Conclusioni scritte, con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono state depositate dal Pubblico Ministero.

In prossimità della camera di consiglio,il signor Lavaggi e la Regione hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza, formulata dal difensore del ricorrente nella memoria illustrativa, di rimessione della causa dall'adunanza camerale ex a rt. 380 - bis.1 cod. proc. civ. alla pubblica udienza.

Invero, il carattere consolidato dei principi di diritto applicabili al caso di specie esclude che ricorra il presupposto per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rappresentato dalla particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437).

2. - Con il primo motivo di ricorso, il sig nor Lavaggi censura l’erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per difetto di motivazione; violazione degli artt. 103 e 113 Cost.; violazione dell’art. 362, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 110 cod. proc. amm., in relazione alla violazione degli artt. 34 cod. proc. amm.e 112 e 116 cod. proc. civ.; difetto assoluto di giurisdizione per arretramento in ordine al vizio revocatorio dedotto dal ricorrente (omessa pronuncia) e contestuale mancato arretramento in ordine al merito della causa;diniego di giustizia e violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Ad avviso del ricorrente, il Consiglio di Stato , nel dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla denunciata esistenza dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

S i contesta, altresì, il fatto che, nonostante siffatta omissione, il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato nel merito, ritenendo che “quand'anche la ricostruzione della vicenda contenziosa da parte della sentenza qui impugnata non fosse rispondente al suo reale dispiegarsi, nella prospettazione del ricorrente difetta in ogni caso il requisito della decisività del preteso errore”.Ad avviso del ricorrente, l'operato del giudice si porrebbe in contrasto con la struttura del giudizio revocatorio, caratterizzato dal susseguirsi di due fasi: una fase rescindente, volta all'accertamento dell'errore revocatorio, e una fase rescissoria, necessariamente dipendente dalla prima, finalizzata alla caducazione della pronuncia perché inficiata da vizio revocatorio.

3. - Con il secondo motivo di ricorso, si censura l’erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per difetto di motivazione; violazione degli artt. 103 e 113 Cost.; violazione dell’art. 362, primo comma, cod. proc. civ.e dell’art. 110 cod. proc. amm. , in relazione alla violazione degli artt. 34 cod. proc. amm. e 112 e 116 cod. proc. civ.; eccesso di potere giurisdizionale per radicale stravolgimento delle regole processuali; diniego di giustizia e violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Il ricorrente addebita al Consiglio di Stato di av ere adottato la pronuncia impugnata sulla base di un iter logico giuridico (omesso accertamento dell'errore revocatorio e successiva pronuncia nel merito) che si porrebbe in irrimediabile contrasto con la struttura del processo amministrativo, imperniato sull'impulso di parte, e con la disciplina dettata dalle norme processuali interne in materia di revocazione.

4. –Invia subordinata, la difesa del ricorrente chiede a questa Corte di sospendere il giudizio e di rimettere, in via pregiudiziale, gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, affinché la stessa si pronunci sull’interpretazione dell’art. 47 della Carta di Nizza –di cui si lamenta la violazione nel caso di specie – e dica se il “diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” ivi sancito debba essere interpretato quale diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e, quindi: a) osti a un’interpretazione delle norme processuali interne sulla revocazione (artt. 395 cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm.)consentanea a un omesso esame dell’errore revocatorio; b) osti a un’interpretazione delle norme processuali interne sulla revocazione (artt. 395 cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm. ) consentanea alla sostituzione del giudice alle parti, con riformulazione da parte di questi delle domande di una di esse; c) osti all’insindacabilità di tali profili processuali sub a) e b) in sede di ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ovvero secondo modalità che non consentono di garantire i diritti sostanziali e procedurali delle parti avverso la fattispecie di denegata giustizia.

5. - Osserva la Corte che i due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'evidente connessione che li unisce.

6. –Preme ricordare, innanzitutto, che la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.,con il quale si censuri la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme (così, da ultimo, Cass., Sez.

Un., 7 luglio 2022, n. 21520).

Nel caso odierno, come risulta dalla sentenza impugnata, la revocazione è stata sollecitata essenzialmente deducendosi che il Consiglio di Stato avrebbe ricostruito in modo errato la vicenda amministrativa che ha dato luogo al riconoscimento del contributo.

La pronuncia qui in esame harilevato che nella prospettazione del ricorrente difetta il requisito della decisività del preteso errore.

Dopo aver ricordato che la decisione è “fondata” sull’errore di fatto quando quest’ultimo ha avuto rilievo determinante nella decisione in tesi non conforme a giustizia, contro cui è pertanto ammesso il rimedio straordinario della revocazione, il Consiglio di Stato ha escluso che questo caso sia riscontrabilenella specie.

Il giudice amministrativodi ultimo grado ha infatti sottolineato che “il provvedimento di revoca del contributo impugnato nel giudizio di merito si fonda su un diverso presupposto”, non posto in discussione nemmeno nel giudizio di revocazione, “e cioè che il Lavaggi era privo della partita IVA e dunque carente della qualità di imprenditore agricolo al momento dell’evento alluvionale”.

La decisione del Consiglio di Stato si èquindi fermata a valutare le condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione (escludendole a conclusione della fase rescindente).

Il ricorrente osserva, in memoria (v. pag. 9), che il Consiglio di Stato avrebbe affermato che “il dedotto errore di fatto potrebbe esservi, ma che non sarebbe decisivo”, e sostiene che “il giudice della revocazione avrebbe dovuto giudicare e poi valutarne le conseguenze, poiché altrimenti non vi è nessun altro giudice che possa farlo e allora non decide nessuno”.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, poiché la fase rescindente consta anche di una valutazione sulla sussistenza del requisito della decisività dell’errore denunciato, la censura su questa delibazione si traduce nella denuncia di un error in iudicando compiuto dal giudice della revocazione, comunque esulante dal perimetro del ricorso per motivi di giurisdizione (Cass., Sez.

Un., 27 maggio 2022, n. 17250).

In altri termini, il ricorrente non denuncia l’eccesso di potere giurisdizionale consumato dal giudice del provvedimento impugnato, perché la valutazione compiutadal giudice speciale delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione inerisce al modo di esercizio della giurisdizione(Cass., Sez.

Un., 19 gennaio 2022, n. 1603; Cass., Sez.

Un., 24 maggio 2022, n. 16765).

Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Consiglio di Stato, premessa la nozione di decisività dell’errore revocatorio, ha valutato il requisito di ammissibilità dell’istanza di revocazione, esplicitando l’assunto per cui, nella specie, l’errore di fatto ipotizzato non ha avuto rilievo determinante nella decisione impugnata.

Risulta dunque ipotizzabile, al più, un irrilevante rifiuto in concreto della tutela richiesta.

Il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato avrebbe “omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dal signor Lavaggi, dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione sulla base di considerazioni di merito che, pur essendo comunque errate, prescindono dalla sussistenza o meno dell’errore revocatorio” (così nella memoria, a pag. 12); rileva, inoltre, che “in questo caso si configurerebbe una viziata interpretazione delle norme processuali interne, con l’effetto di stravolgere il giudizio di revocazione, denegando altresì la tutela al ricorrente” (pag. 14 della memoria).

In realtà, l’errore denunciato non integra un motivo inerente alla giurisdizione, ma all’evidenza prospetta un vizio, sul piano dello scrutinio preliminare di ammissibilità della revocazione, che inerisce alle modalità di esercizio del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo e, appunto per questo, non denunciabile in questa sede.

Tanto esclude, in radice, la stessa possibilità di controllare e di attardarsi a verificare la correttezza dell’operazione ermeneutica effettuata dalla pronuncia, che ridonderebbe in un inammissibile esercizio della funzione nomofilattica al di fuori dei casi in cui essa è esperibile da parte di questa Corte regolatrice.

Non può, pertanto, essere oggetto di sindacato in questa sede la valutazione di irrilevanza, compiuta dal Consiglio di Stato, del denunciato errore revocatorio.

Le Sezioni Unite non possono essere chiamate a esaminare il fondo della doglianza articolata dal ricorrente, il quale, anche nella memoria (v. pag. 11), vorrebbe che la Corte regolatrice stabilisse che “la partita IVA ha valenza esclusivamente fiscale e come tale è inidonea ad integrare la qualità di imprenditore agricolo, invece richiesta, e che il ricorrente possedeva pacificamente”.

Come ha esattamente osservato il Pubblico Ministero, la pronuncia impugnata non presta il fianco a nessuna doglianza deducibile ex art. 111, ottavo comma, Cost., avendo il Consiglio di Stato, in primoluogo, individuato le caratteristiche dell'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione e, in seconda battuta, escluso che la sentenza impugnata sia affetta dalla asserita svista revocatoria, per non aver avuto l'errore di fatto un rilievo determinante nella decisione: presupposto, questo, nell'ottica del Consiglio di Stato, decisivo perché sia ammessoil rimedio straordinario della revocaz ione.

7. –Va, al riguardo, ribadito (Cass., Sez.

Un., 18 gennaio 2022, n. 1454) che il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione si riferisce alle sole ipotesi di: a) difetto assoluto di giurisdizione, che ricorre quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); b) difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (violazione dei limiti esterni della giurisdizione).

Il controllo di giurisdizione non può invece estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme sostanziali o processuali.

8. -Quanto alla sollecitazione, rivolta dal ricorrente a queste Sezioni Unite, al promovimento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulle questioni sopra riportate nel precedente paragrafo n. 4, essa va disattesa, giacché la pronuncia su tali questioni da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sarebbe funzionale a disvelare eventuali errori in cui il Consiglio di Stato possa essere incorso; ma tali errori, per il principio fissato nel precedente paragrafo, non sarebbero comunque scrutinabili da queste Sezioni Unite, non attenendo a motivi di giurisdizione e non potendo quindi condurre in nessun caso alla cassazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost.Queste Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 30 agosto 2022, n. 25503) hanno chiarito – dopo la sentenza della Corte di G iustizia nel caso Randstad (sentenza 21 dicembre 2021, C - 497/20) - che l'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con le disposizioni della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degliartt. 111, ottavo comma, Cost., 360, primo comma, n. 1, e 362, primocomma, cod. proc. civ.

9. -Il ricorso, in conclusione, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

10. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 7.200, di cui euro 7.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG29490 del 202 1 promosso da: LAVAGGI Giuseppe , rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154/3DE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3077/2021 del Consiglio di Stato, pubblicatail 14aprile 2021. R.G. 29490/2021 C.C. 6/12/2022 C.C. 21/6/2022 Consiglio di Stato Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il sig nor [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo, otteneva in tale qualità un contributo dell’importo di euro 105.785,51 dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] (con delibera di Giunta n. 66 del 24 gennaio 2003), a seguito dei danni occorsi agli uliveti , di sua proprietà o da lui c oltivati in comodato, in occasione degli eventi alluvionali verificatisi nella Riviera di Levante nei giorni 24 e 25 ottobre 1999. Il contributo veniva, tuttavia , successivamente revocato dalla Regione con decreto n. 195 dell’8 febbraio 2010 , sul rilievo che , al momento degli eventi,il richiedente era privo di partita IVA. 2. – Il ricorso in sede giurisdizionale amministrativa del Lavaggi contro il provvedimento di revoca è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5209 del 2020. L’organo di ultima istanza della giustizia amministrativa ha osservato che la pertinente disciplina normativa (la legge n. 365 del 2000 e il decreto del Ministero dell’interno del 31 gennaio 2001) prescriveva airichiedenti il contributo di dichiarare espressamente la propria qualità, in correlazione ai distinti presupposti per il suo riconoscimento,con la formulazione su due distinti modelli (uno per i privati e l’altro per le imprese). E poiché il Lavaggi aveva formulato la propria domanda allegando la qualità di imprenditore agricolo, ciò, secondo il Consiglio di Stato, imponeva il possesso deirelativi requisiti già al momento del verificarsi degli eventi alluvionali. Ha rilevato il giudice amministrativo che r agioni di elementare coerenza con il tessuto economico da sostenere contro le avversità escludono che possano beneficiare di siffatti ausili speciali imprese che all’epoca dei fatti dannosi non esistevano come tali. La postuma acquisizione dei relativi requisiti non è sufficiente al riconoscimento di fatto del beneficio. Il Consiglio di Stato ha, infine , sottolineato che l’obiettivo riscontro dell’assenza dei requisiti è,di per sé, ragion e sufficiente per il diniego del beneficio, essendoin re ipsa l’interesse pubblico alla corretta e non distorta utilizzazione del danaro e delle risorse economiche. 3. – Contro questa pronuncia il signor Lavaggi ha proposto ricorso per revocazione per erro re di fatto, ai sensi de gli art t . 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm. Si è doluto, il ricorrente, che la sentenza non avrebbe considerato la circostanza, non contestata e determinante ai fini dell’accoglimento del proprio ricorso nel giudizio contro il provvedimento regionale di revoca, che,al momento della domanda di contributo (avanzata in data 8 marzo 2002, per il tramite del Comune di Lavagna) e anche in sede di successive integrazioni richieste dall’Ispettorato regionale per le funzioni agricole (in data 28 giugno 2002),egli era titolare della partita IVA, per averla ottenuta dall’amministrazione finanziaria il 10 agosto 2001. 4. -Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 14 aprile 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’errore di fatto revocatorio dedotto è stato ritenuto privo dei requisiti previsti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Nella specie , il provvedimento di revoca del contributo impugnato nel giudizio di merito si fonda sul fatto che il Lavaggi era privo della partita IVA agricola al momento dell’evento alluvionale verificatosi nell’autunno 1999, essendo questa stata acquisita successivamente, ossia in data 10 agosto 2001. 5 - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Ha depositato controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato. 6. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Conclusioni scritte, con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono state depositate dal Pubblico Ministero. In prossimità della camera di consiglio,il signor Lavaggi e la Regione hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza, formulata dal difensore del ricorrente nella memoria illustrativa, di rimessione della causa dall'adunanza camerale ex a rt. 380 - bis.1 cod. proc. civ. alla pubblica udienza. Invero, il carattere consolidato dei principi di diritto applicabili al caso di specie esclude che ricorra il presupposto per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rappresentato dalla particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437). 2. - Con il primo motivo di ricorso, il sig nor Lavaggi censura l’erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per difetto di motivazione; violazione degli artt. 103 e 113 Cost.; violazione dell’art. 362, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 110 cod. proc. amm., in relazione alla violazione degli artt. 34 cod. proc. amm.e 112 e 116 cod. proc. civ.; difetto assoluto di giurisdizione per arretramento in ordine al vizio revocatorio dedotto dal ricorrente (omessa pronuncia) e contestuale mancato arretramento in ordine al merito della causa;diniego di giustizia e violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Ad avviso del ricorrente, il Consiglio di Stato , nel dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla denunciata esistenza dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. S i contesta, altresì, il fatto che, nonostante siffatta omissione, il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato nel merito, ritenendo che “quand'anche la ricostruzione della vicenda contenziosa da parte della sentenza qui impugnata non fosse rispondente al suo reale dispiegarsi, nella prospettazione del ricorrente difetta in ogni caso il requisito della decisività del preteso errore”.Ad avviso del ricorrente, l'operato del giudice si porrebbe in contrasto con la struttura del giudizio revocatorio, caratterizzato dal susseguirsi di due fasi: una fase rescindente, volta all'accertamento dell'errore revocatorio, e una fase rescissoria, necessariamente dipendente dalla prima, finalizzata alla caducazione della pronuncia perché inficiata da vizio revocatorio. 3. - Con il secondo motivo di ricorso, si censura l’erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per difetto di motivazione; violazione degli artt. 103 e 113 Cost.; violazione dell’art. 362, primo comma, cod. proc. civ.e dell’art. 110 cod. proc. amm. , in relazione alla violazione degli artt. 34 cod. proc. amm. e 112 e 116 cod. proc. civ.; eccesso di potere giurisdizionale per radicale stravolgimento delle regole processuali; diniego di giustizia e violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Il ricorrente addebita al Consiglio di Stato di av ere adottato la pronuncia impugnata sulla base di un iter logico giuridico (omesso accertamento dell'errore revocatorio e successiva pronuncia nel merito) che si porrebbe in irrimediabile contrasto con la struttura del processo amministrativo, imperniato sull'impulso di parte, e con la disciplina dettata dalle norme processuali interne in materia di revocazione. 4. –Invia subordinata, la difesa del ricorrente chiede a questa Corte di sospendere il giudizio e di rimettere, in via pregiudiziale, gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, affinché la stessa si pronunci sull’interpretazione dell’art. 47 della Carta di Nizza –di cui si lamenta la violazione nel caso di specie – e dica se il “diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” ivi sancito debba essere interpretato quale diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e, quindi: a) osti a un’interpretazione delle norme processuali interne sulla revocazione (artt. 395 cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm.)consentanea a un omesso esame dell’errore revocatorio; b) osti a un’interpretazione delle norme processuali interne sulla revocazione (artt. 395 cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm. ) consentanea alla sostituzione del giudice alle parti, con riformulazione da parte di questi delle domande di una di esse; c) osti all’insindacabilità di tali profili processuali sub a) e b) in sede di ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ovvero secondo modalità che non consentono di garantire i diritti sostanziali e procedurali delle parti avverso la fattispecie di denegata giustizia. 5. - Osserva la Corte che i due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'evidente connessione che li unisce. 6. –Preme ricordare, innanzitutto, che la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.,con il quale si censuri la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme (così, da ultimo, Cass., Sez. Un., 7 luglio 2022, n. 21520). Nel caso odierno, come risulta dalla sentenza impugnata, la revocazione è stata sollecitata essenzialmente deducendosi che il Consiglio di Stato avrebbe ricostruito in modo errato la vicenda amministrativa che ha dato luogo al riconoscimento del contributo. La pronuncia qui in esame harilevato che nella prospettazione del ricorrente difetta il requisito della decisività del preteso errore. Dopo aver ricordato che la decisione è “fondata” sull’errore di fatto quando quest’ultimo ha avuto rilievo determinante nella decisione in tesi non conforme a giustizia, contro cui è pertanto ammesso il rimedio straordinario della revocazione, il Consiglio di Stato ha escluso che questo caso sia riscontrabilenella specie. Il giudice amministrativodi ultimo grado ha infatti sottolineato che “il provvedimento di revoca del contributo impugnato nel giudizio di merito si fonda su un diverso presupposto”, non posto in discussione nemmeno nel giudizio di revocazione, “e cioè che il Lavaggi era privo della partita IVA e dunque carente della qualità di imprenditore agricolo al momento dell’evento alluvionale”. La decisione del Consiglio di Stato si èquindi fermata a valutare le condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione (escludendole a conclusione della fase rescindente). Il ricorrente osserva, in memoria (v. pag. 9), che il Consiglio di Stato avrebbe affermato che “il dedotto errore di fatto potrebbe esservi, ma che non sarebbe decisivo”, e sostiene che “il giudice della revocazione avrebbe dovuto giudicare e poi valutarne le conseguenze, poiché altrimenti non vi è nessun altro giudice che possa farlo e allora non decide nessuno”.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, poiché la fase rescindente consta anche di una valutazione sulla sussistenza del requisito della decisività dell’errore denunciato, la censura su questa delibazione si traduce nella denuncia di un error in iudicando compiuto dal giudice della revocazione, comunque esulante dal perimetro del ricorso per motivi di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 27 maggio 2022, n. 17250). In altri termini, il ricorrente non denuncia l’eccesso di potere giurisdizionale consumato dal giudice del provvedimento impugnato, perché la valutazione compiutadal giudice speciale delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione inerisce al modo di esercizio della giurisdizione(Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2022, n. 1603; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2022, n. 16765). Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Consiglio di Stato, premessa la nozione di decisività dell’errore revocatorio, ha valutato il requisito di ammissibilità dell’istanza di revocazione, esplicitando l’assunto per cui, nella specie, l’errore di fatto ipotizzato non ha avuto rilievo determinante nella decisione impugnata. Risulta dunque ipotizzabile, al più, un irrilevante rifiuto in concreto della tutela richiesta. Il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato avrebbe “omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dal signor Lavaggi, dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione sulla base di considerazioni di merito che, pur essendo comunque errate, prescindono dalla sussistenza o meno dell’errore revocatorio” (così nella memoria, a pag. 12); rileva, inoltre, che “in questo caso si configurerebbe una viziata interpretazione delle norme processuali interne, con l’effetto di stravolgere il giudizio di revocazione, denegando altresì la tutela al ricorrente” (pag. 14 della memoria). In realtà, l’errore denunciato non integra un motivo inerente alla giurisdizione, ma all’evidenza prospetta un vizio, sul piano dello scrutinio preliminare di ammissibilità della revocazione, che inerisce alle modalità di esercizio del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo e, appunto per questo, non denunciabile in questa sede. Tanto esclude, in radice, la stessa possibilità di controllare e di attardarsi a verificare la correttezza dell’operazione ermeneutica effettuata dalla pronuncia, che ridonderebbe in un inammissibile esercizio della funzione nomofilattica al di fuori dei casi in cui essa è esperibile da parte di questa Corte regolatrice. Non può, pertanto, essere oggetto di sindacato in questa sede la valutazione di irrilevanza, compiuta dal Consiglio di Stato, del denunciato errore revocatorio. Le Sezioni Unite non possono essere chiamate a esaminare il fondo della doglianza articolata dal ricorrente, il quale, anche nella memoria (v. pag. 11), vorrebbe che la Corte regolatrice stabilisse che “la partita IVA ha valenza esclusivamente fiscale e come tale è inidonea ad integrare la qualità di imprenditore agricolo, invece richiesta, e che il ricorrente possedeva pacificamente”. Come ha esattamente osservato il Pubblico Ministero, la pronuncia impugnata non presta il fianco a nessuna doglianza deducibile ex art. 111, ottavo comma, Cost., avendo il Consiglio di Stato, in primoluogo, individuato le caratteristiche dell'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione e, in seconda battuta, escluso che la sentenza impugnata sia affetta dalla asserita svista revocatoria, per non aver avuto l'errore di fatto un rilievo determinante nella decisione: presupposto, questo, nell'ottica del Consiglio di Stato, decisivo perché sia ammessoil rimedio straordinario della revocaz ione. 7. –Va, al riguardo, ribadito (Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2022, n. 1454) che il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione si riferisce alle sole ipotesi di: a) difetto assoluto di giurisdizione, che ricorre quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); b) difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (violazione dei limiti esterni della giurisdizione). Il controllo di giurisdizione non può invece estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme sostanziali o processuali. 8. -Quanto alla sollecitazione, rivolta dal ricorrente a queste Sezioni Unite, al promovimento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulle questioni sopra riportate nel precedente paragrafo n. 4, essa va disattesa, giacché la pronuncia su tali questioni da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sarebbe funzionale a disvelare eventuali errori in cui il Consiglio di Stato possa essere incorso; ma tali errori, per il principio fissato nel precedente paragrafo, non sarebbero comunque scrutinabili da queste Sezioni Unite, non attenendo a motivi di giurisdizione e non potendo quindi condurre in nessun caso alla cassazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost.Queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 30 agosto 2022, n. 25503) hanno chiarito – dopo la sentenza della Corte di G iustizia nel caso Randstad (sentenza 21 dicembre 2021, C - 497/20) - che l'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con le disposizioni della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degliartt. 111, ottavo comma, Cost., 360, primo comma, n. 1, e 362, primocomma, cod. proc. civ. 9. -Il ricorso, in conclusione, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. 10. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 7.200, di cui euro 7.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
Decreto Cassazione n. 36044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris