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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 29544/2026

Testo disponibile della fonte

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gnaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuca Sciarretta, che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 14 aprile 2026 il Tribunale di Bologna ha confermatol’ordinanza con la quale in data 17 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Bologna aveva disposto l’applicazione della misura cautelare dellacustodia cautelare in carcere, nei confronti del ricorrente, per i reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.2.

Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tremotivi di seguiti riassunti funzionalmente all’esame del ricorso.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 73 d.P.R. cit., 273 e 292 cod. proc. pen., con riferimento allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato e allamancata riqualificazione nell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73d.P.R. n. 309/1990.In particolare, il ricorrente lamenta che le cessioni contestate erano sporadichee relative a quantitativi minimi di sostanza stupefacente, che i profitti percepitierano modesti e che non vi era alcuna attività strutturata.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione all’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento allaritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, del concreto e attuale pericolo difuga e di reiterazione del reato.2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 275 e 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., con riferimento almancato rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità, avendo il Tribunaleerroneamente escluso l’applicabilità della misura meno afflittiva degli arrestidomiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Ritiene la Corte che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità.2.

In relazione al primo motivo, si osserva che, per l’orientamento consolidatodella giurisprudenza di legittimità, ribadito di recente da Sez. 6, n. 18518 del19/02/2026, Shaba, n.m., in tema di misure cautelari, allorché sia denunciato,con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, allaCorte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiziodi legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Nel caso in esame, il Tribunale ha ricostruito, con motivazione immune da vizilogici e di motivazione, gli elementi gravemente indiziari, quali le significative einequivocabili dichiarazioni di alcuni dei più affezionati “clienti” del ricorrente, gliesiti di alcuni servizi di osservazione che hanno consentito il sequestro di alcuniquantitativi di narcotico appena ceduti dall’indagato, gli accertamenti bancari suipagamenti digitali effettuati da alcuni acquirenti.In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, ai fini della configurabilitàdell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudiceè tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati,quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze della stessa-sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità dellesostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (cfr. ex multis: Sez. 3, n.14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869 - 01); la fattispecie di cui al comma 5può, quindi, essere riconosciuta solo nell'ipotesi di minima offensività penale dellacondotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametririchiamati espressamente dalla disposizione (ovvero i mezzi, le modalità e lecircostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dallalegge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva diincidenza sul giudizio.Nel caso concreto, il provvedimento impugnato, condividendo leargomentazioni del primo giudice, con motivazione corretta e pienamenteconforme ai principi affermati dalla giurisprudenza, ha valorizzato, quali elementiostativi alla riqualificazione in senso favorevole all’indagato, la sistematicità dellecessioni, la durata pluriennale del commercio illecito, le diverse tipologie disostanze stupefacenti commercializzate (cocaina e hashish), l’entità non modestadei profitti monetari conseguiti (pari a diverse migliaia di euro), l’organizzazionedella propria attività, che prevedeva il coinvolgimento di altri soggetti e anche ilpagamento in forma digitale del prezzo delle cessioni.3.

Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso, chepure risulta versato in fatto.Deve essere ricordato che, in tema di esigenze cautelari, opera il principiosecondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01); il ricorsoper cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Anche in relazione alla censura relativa alle esigenze cautelari, deve osservarsiche il provvedimento ha valutato e motivatamente affermato l’esistenza sia delpericolo di fuga (condanne per evasione; trasferimento all’estero nel periodoprecedente) che il pericolo di reiterazione del reato, desunto dalla gravità dei fatticommessi, dalla stabile rete di clienti alimentata negli anni, dal precedentespecifico esistente a carico dell’indagato e risalente al 2022.4.

Il terzo motivo è aspecifico perché censura l’adeguatezza della custodia incarcere, senza confrontarsi con la motivazione pertinente ed esaustiva delTribunale, laddove si osserva che il ricorrente ha riportato due condanne definitiveper il reato di evasione, è stata esclusa la lieve entità dei fatti contestati el’inidoneità della misura degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelaridel caso concreto, anche in considerazione della capacità dell’indagato di gestirel’attività illecita a distanza, mediante l’ausilio di terzi e l’accredito su carta PostePaydelle somme di denaro costituenti il prezzo delle cessioni di narcotico.4.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo unaipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186 del 2000 dellaCorte costituzionale.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gnaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuca Sciarretta, che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 14 aprile 2026 il Tribunale di Bologna ha confermatol’ordinanza con la quale in data 17 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Bologna aveva disposto l’applicazione della misura cautelare dellacustodia cautelare in carcere, nei confronti del ricorrente, per i reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tremotivi di seguiti riassunti funzionalmente all’esame del ricorso.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 73 d.P.R. cit., 273 e 292 cod. proc. pen., con riferimento allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato e allamancata riqualificazione nell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73d.P.R. n. 309/1990.In particolare, il ricorrente lamenta che le cessioni contestate erano sporadichee relative a quantitativi minimi di sostanza stupefacente, che i profitti percepitierano modesti e che non vi era alcuna attività strutturata.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione all’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento allaritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, del concreto e attuale pericolo difuga e di reiterazione del reato.2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 275 e 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., con riferimento almancato rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità, avendo il Tribunaleerroneamente escluso l’applicabilità della misura meno afflittiva degli arrestidomiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Ritiene la Corte che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità.2. In relazione al primo motivo, si osserva che, per l’orientamento consolidatodella giurisprudenza di legittimità, ribadito di recente da Sez. 6, n. 18518 del19/02/2026, Shaba, n.m., in tema di misure cautelari, allorché sia denunciato,con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, allaCorte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiziodi legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Nel caso in esame, il Tribunale ha ricostruito, con motivazione immune da vizilogici e di motivazione, gli elementi gravemente indiziari, quali le significative einequivocabili dichiarazioni di alcuni dei più affezionati “clienti” del ricorrente, gliesiti di alcuni servizi di osservazione che hanno consentito il sequestro di alcuniquantitativi di narcotico appena ceduti dall’indagato, gli accertamenti bancari suipagamenti digitali effettuati da alcuni acquirenti.In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, ai fini della configurabilitàdell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudiceè tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati,quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze della stessa-sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità dellesostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (cfr. ex multis: Sez. 3, n.14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869 - 01); la fattispecie di cui al comma 5può, quindi, essere riconosciuta solo nell'ipotesi di minima offensività penale dellacondotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametririchiamati espressamente dalla disposizione (ovvero i mezzi, le modalità e lecircostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dallalegge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva diincidenza sul giudizio.Nel caso concreto, il provvedimento impugnato, condividendo leargomentazioni del primo giudice, con motivazione corretta e pienamenteconforme ai principi affermati dalla giurisprudenza, ha valorizzato, quali elementiostativi alla riqualificazione in senso favorevole all’indagato, la sistematicità dellecessioni, la durata pluriennale del commercio illecito, le diverse tipologie disostanze stupefacenti commercializzate (cocaina e hashish), l’entità non modestadei profitti monetari conseguiti (pari a diverse migliaia di euro), l’organizzazionedella propria attività, che prevedeva il coinvolgimento di altri soggetti e anche ilpagamento in forma digitale del prezzo delle cessioni.3. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso, chepure risulta versato in fatto.Deve essere ricordato che, in tema di esigenze cautelari, opera il principiosecondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01); il ricorsoper cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Anche in relazione alla censura relativa alle esigenze cautelari, deve osservarsiche il provvedimento ha valutato e motivatamente affermato l’esistenza sia delpericolo di fuga (condanne per evasione; trasferimento all’estero nel periodoprecedente) che il pericolo di reiterazione del reato, desunto dalla gravità dei fatticommessi, dalla stabile rete di clienti alimentata negli anni, dal precedentespecifico esistente a carico dell’indagato e risalente al 2022.4. Il terzo motivo è aspecifico perché censura l’adeguatezza della custodia incarcere, senza confrontarsi con la motivazione pertinente ed esaustiva delTribunale, laddove si osserva che il ricorrente ha riportato due condanne definitiveper il reato di evasione, è stata esclusa la lieve entità dei fatti contestati el’inidoneità della misura degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelaridel caso concreto, anche in considerazione della capacità dell’indagato di gestirel’attività illecita a distanza, mediante l’ausilio di terzi e l’accredito su carta PostePaydelle somme di denaro costituenti il prezzo delle cessioni di narcotico.4. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo unaipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186 del 2000 dellaCorte costituzionale. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]