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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19734/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1-/ Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge per non avere il giudice di primo grado trasmesso alla Corte d'appello l'interrogatorio di garanzia e la trascrizione della deposizione dibattimentale del teste D'Angelo, è inammissibile perché non viene specificamente allegata la rilevanza delle prove la cui valutazione sarebbe stata travisata per omissione, del cui contenuto nulla si dice nel generico ricorso (salvo che per la documentazione allegata all'interrogatorio, tuttavia asseritamente rilevante per comprovare la lecita provenienza della somma di denaro confiscata ad un terzo, tema rispetto quale, come di seguito si dirà, il ricorrente non ha interesse); anche la memoria difensiva datata 30 marzo u.s., depositata in vista della decisione, non specifica alcunché al riguardo, limitandosi ad invocare una pretesa lesione del diritto di difesa che, tuttavia, può originare nullità soltanto laddove si specifichi l'incidenza dell'omissione sull'esercizio delle prerogative difensive (cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555- 02), dovendo ribadirsi che l'omessa trasmissione al giudice dell'impugnazione di atti del processo non determina di per sé l'invalidità della decisione assunta in sede di gravame se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del giudice e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione (cfr., in materia cautelare, Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277370); Ritenuto che, il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente quantificato le dosi nella disponibilità del ricorrente in 462 e nella parte in cui ha attribuito al medesimo anche la codetenzione dello stupefacente sequestrato al coimputato, è parimenti inammissibile perché, oltre a non essere scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, è costituito, quanto al primo aspetto, da mere doglianze in punto di fatto e, quanto al secondo, da profili già analizzati e disattesi con motivazione connotata da lineare e coerente logicità, avendo la sentenza ampiamente motivato sulla responsabilità dell'imputato anche in relazione alle condotte al medesimo attribuite a titolo di concorso con [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 2 e 3), dando atto - con accertamento in fatto qui incensurabile e non fatto oggetto di specifica doglianza di travisamento - che dalla complessiva quantità di stupefacente sequestrata era appunto ricavabili il numero di dosi oggetto di contestazione sin dalla formulazione dell'imputazione; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione per non avere il giudice motivato in ordine al rigetto dell'ipotesi difensiva volta a dimostrare che la somma rinvenuta non poteva derivare dall'illecito, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che ha correttamente argomentato come fosse in radice inammissibile per mancanza d'interesse la doglianza sulla disposta confisca di denaro, che il ricorrente espressamente allega essere appartenente a [OSCURATO:PERSONA]; nemmeno nella citata memoria difensiva si spendono argomenti a sostegno dell'interesse ad impugnare sul punto; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice escluso la qualificazione della condotta come connivenza non punibile, è anch'esso inammissibile poiché generico ed in contrasto con i principi al proposito affermati dalla giurisprudenza di legittimità, di cui la sentenza impugnata ha fatto buon governo, ampiamente motivando in ordine all'esclusione della connivenza non punibile ed alla sussistenza del concorso per aver il ricorrente detenuto parte della sostanza già confezionata ed aver messo a disposizione i propri locali per lo svolgimento dell'attività illecita, e pure sul punto sono prive di rilievo le argomentazioni svolte nella memoria difensiva, che nulla aggiungono a quanto già dedotto in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve sicuramente essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1-/ Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge per non avere il giudice di primo grado trasmesso alla Corte d'appello l'interrogatorio di garanzia e la trascrizione della deposizione dibattimentale del teste D'Angelo, è inammissibile perché non viene specificamente allegata la rilevanza delle prove la cui valutazione sarebbe stata travisata per omissione, del cui contenuto nulla si dice nel generico ricorso (salvo che per la documentazione allegata all'interrogatorio, tuttavia asseritamente rilevante per comprovare la lecita provenienza della somma di denaro confiscata ad un terzo, tema rispetto quale, come di seguito si dirà, il ricorrente non ha interesse); anche la memoria difensiva datata 30 marzo u.s., depositata in vista della decisione, non specifica alcunché al riguardo, limitandosi ad invocare una pretesa lesione del diritto di difesa che, tuttavia, può originare nullità soltanto laddove si specifichi l'incidenza dell'omissione sull'esercizio delle prerogative difensive (cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555- 02), dovendo ribadirsi che l'omessa trasmissione al giudice dell'impugnazione di atti del processo non determina di per sé l'invalidità della decisione assunta in sede di gravame se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del giudice e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione (cfr., in materia cautelare, Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277370); Ritenuto che, il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente quantificato le dosi nella disponibilità del ricorrente in 462 e nella parte in cui ha attribuito al medesimo anche la codetenzione dello stupefacente sequestrato al coimputato, è parimenti inammissibile perché, oltre a non essere scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, è costituito, quanto al primo aspetto, da mere doglianze in punto di fatto e, quanto al secondo, da profili già analizzati e disattesi con motivazione connotata da lineare e coerente logicità, avendo la sentenza ampiamente motivato sulla responsabilità dell'imputato anche in relazione alle condotte al medesimo attribuite a titolo di concorso con [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 2 e 3), dando atto - con accertamento in fatto qui incensurabile e non fatto oggetto di specifica doglianza di travisamento - che dalla complessiva quantità di stupefacente sequestrata era appunto ricavabili il numero di dosi oggetto di contestazione sin dalla formulazione dell'imputazione; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione per non avere il giudice motivato in ordine al rigetto dell'ipotesi difensiva volta a dimostrare che la somma rinvenuta non poteva derivare dall'illecito, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che ha correttamente argomentato come fosse in radice inammissibile per mancanza d'interesse la doglianza sulla disposta confisca di denaro, che il ricorrente espressamente allega essere appartenente a [OSCURATO:PERSONA]; nemmeno nella citata memoria difensiva si spendono argomenti a sostegno dell'interesse ad impugnare sul punto; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice escluso la qualificazione della condotta come connivenza non punibile, è anch'esso inammissibile poiché generico ed in contrasto con i principi al proposito affermati dalla giurisprudenza di legittimità, di cui la sentenza impugnata ha fatto buon governo, ampiamente motivando in ordine all'esclusione della connivenza non punibile ed alla sussistenza del concorso per aver il ricorrente detenuto parte della sostanza già confezionata ed aver messo a disposizione i propri locali per lo svolgimento dell'attività illecita, e pure sul punto sono prive di rilievo le argomentazioni svolte nella memoria difensiva, che nulla aggiungono a quanto già dedotto in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve sicuramente essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]
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