CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35869/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALEdi MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto “ l ’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza in data 4.7.2023 della Corte di appello di Bologna”. [OSCURATO:PERSONA] 1. il G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, con il provvedimentoindicato nel preambolo , ha revocato il beneficio della sospensione condizionaledella pena accordato a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze emesse: -1) dal Tribunale di Modena in data 11 ottobre 2022, diventa irrevocabile il 28ottobre 2022 ; -2)dalla Corte di appello di Bologna in data 4 luglio 2023 , diventa irrevocabile il17 novembre 2023 . Conriferimento alla sentenza sub 2) , il decidente osserva che sussistono i presuppostiper dis porre la revoca ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 2) cod. pen. in quanto Civiello è stato condannato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modenadel 27 settembre 2023, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2024 , a pena che,cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i lim i ti di cui all’art. 163 cod.pen. 2.Avverso l’illustrata ordinanza i l condannato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] , ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione delladisposizione di cui a ll'art. 168, primo comma 1, n. 2) cod. pen. Lamenta, con esclusivoriferimento al beneficio c oncesso con la sentenza sub 2), chela sua revoca è stata disposta attribuendo decisiva rilevanza ad un dato erroneoovvero l a data di irrevocabili tà della sentenza , che non è il 17 novembre 2023bensì il 21 marzo 2024, data della pronuncia della Corte di cassazione che harigettato il ricorso. Ne segue che la sentenza utilizzata quale causa di revoca, a prescindere dalla data di consumazione dei reati accertati, è divenuta irrevocabilein una data, il 13 gennaio 2024, precedente a quella in cui è passata ingiudicato la sentenza che ha concesso il beneficio , ovvero il 21 marzo 2024 . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.È principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte c he l’ anteriorità del delittodi cui alla condanna sopravvenuta , indicato come requisito per la revoca dellasospensione condizionale della pena d all'art. 168, primo comma 1, n. 2) cod. , pen deve essere rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concessoil beneficio e non alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia (cfr. Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku,Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: [OSCURATO:PERSONA]. 265724 ) Ciò comporta chelarevoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dalla disposizione appena citata postulache la condanna, per il delitto anteriormentecommesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato dellasentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di duratadello stesso ( Sez. 1 , n. 36378 de l 07/07/2023 , [OSCURATO:PERSONA]. 285246 – 01 ; Sez.5, n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti, Rv. 284930 – 02 Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018 , [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 274333 – 01 ; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.253368 – 01 ; [OSCURATO:PERSONA]. 4, n. 45716 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , Peruzzini,rv. 242036 ). 2.Tanto posto, nel caso in verifica risulta dagli atti trasmessi a quest a Corte di legittimitàche la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena del 27 settembre 2023, posta dal provvedimento impugnato a fondamento della revoca della sospensionecondizionale della pena concessa con la sentenza sub 2 , è divenuta irrevocabileil 13 gennaio 2024,quindi prima dell ’ in izio del quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza ch e ha concesso il beneficio revocato . Infatti, la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 4 luglio 2023,come risulta dall’attestazione relativa alla data del rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso di essa dall’imputato, è divenuta irrevocabileil 21 marzo 2024 . Non vi è dubbio che il momento in cui interviene la irrevocabilità della decisione ai fini in oggetto non può che coincidere - tenuto conto della ratio fondante della specifica ipotesi di revoca del beneficio - con quello in cui si è formato il giudicato formale che rileva ai fini della esecuzione della condanna secondoil disposto dell' art. 648 cod. proc. pen. La norma in questione stabilisce che “1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciatein giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmentedecorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabiledal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibileo rigetta il ricorso ” . Lesezioni unite di questa Corte – sia pure affrontando la problematica dei rapportitra cause di inammissibilità dell'impugnazione e applicazione delle cause dinon punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. – hanno chiarito che ai fini dellaindividuazione di detti rapporti non può farsi riferimento alla disposizione dell’art.648 cod. proc. pen., ribadendo che la stessa è diretta a disciplinare il giudicatoed a segnare l'inizio della fase esecutiva. Pertanto, indipendentemente dalla distinzione tra cause di inammissibilità originarie e quelle di inammissibilità c.d. sopravvenute dell'impugnazione, l' art.648cod. proc. pen. "fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza in sensoformale, mentre, per quanto attiene al giudicato in senso sostanziale, deve farsi riferimento all'insorgenza della causa di inammissibilità; ed il giudicato sostanzialesi concretizza allo scadere dei termini per proporre impugnazione, sia incaso di mancanza o di irrituale presentazione di essa sia in caso di gravame invalido,mentre l'irrevocabilità che rileva ai fini dell'esecuzione della sentenza si determina all'atto della declaratoria di inammissibilità" (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale , nella cui motivazione si legge "dalla lettura coordinata dell'art. 648 c.p.p., comma 2 e art. 591 c.p.p., comma 2 emerge che quando un'impugnazione diversa dalla revisione sia ammessa dall'ordinamento, la sentenzadiventa automaticamente irrevocabile soltanto nel caso in cui non sia stataaffatto proposta impugnazione, mentre in presenza d'impugnazione, anche se tardiva, il passaggio in giudicato si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che dichiari inammissibile l'impugnazione. La declaratoriadi inammissibilità spetta al giudice dell'impugnazione ( art. 591 c.p.p., comma2 ), giacché anche la pronuncia di tardività richiede una verifica e una decisione,di competenza esclusiva del predetto giudice ” ). 3.Leragioni esposte impongono di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alGiudice dell’esecuzione che dovrà riesami nare l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 2) tenendo conto dei principiespressi nella parte motiva. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con ri