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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 19093/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24214/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

STE- [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1-3-5/[OSCURATO:PERSONA] 20-22-24-26 in GENOVA, in persona dell’amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure speciali in calce al controricor- so; - 1 - 24214/2017 Sez.

II – Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24214/2017 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 19093/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 329/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] Il condomino [OSCURATO:PERSONA] conviene il Condominio di [OSCURATO:PERSONA]- ro, 1-3-5 e [OSCURATO:PERSONA], 20-22-24-26 di Genova dinanzi al Tribu- nale territoriale, proponendo due domande: l’una di nullità o annul- lamento della delibera dell’assemblea condominiale del 19- 21/12/2009, relativa al riparto di spese per effettuati lavori di ristrut- turazione straordinaria, a cagione del difetto della maggioranza mille- simale ex art. 1136, co. 4 c.c.; l’altra di rettifica del verbale della stessa assemblea, trascritto e inviato ai condomini ad aprile 2010, per difformità rispetto alla verbalizzazione nel registro dei verbali.

In primo grado la prima domanda è accolta, mentre la seconda è assor- bita, poiché l’accoglimento della prima implica la rimozione dell’atto del cui verbale è richiesta la rettifica.

In secondo grado la sentenza è riformata, dichiarandosi inammissibile la domanda, per inosservanza del termine di impugnazione ex art. 1137, co. 2 c.c., l’impugnazione della delibera assembleare.

Ricorre in cassazione Enriconi con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si fa valere «omesso, parziale esame dei motivi di annullamento della delibera impugnata (art. 360, n. 5 c.p.c.) – Vio- lazione degli artt. 1136 e 1137 c.c.».

Esso è da rigettare sulla base delle seguenti considerazioni.

L’art. 360, n. 5 c.p.c. prevede che le sentenze possano essere impugnate per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- - 2 - 24214/2017 Sez.

II – Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Alla stregua di Cass.

SU 8053/2014, cui la Data pubblicazione 14/06/2022 successiva giurisprudenza della Corte ha dato seguito, il vizio de quo «attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze proces- suali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di ‘sufficienza’, nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibi- le fra affermazioni inconciliabili’, nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’».

Confrontata con questo parametro, la formulazione del primo motivo non regge il confronto fin dalla ru- brica ove si censura «omesso, parziale esame dei motivi di annulla- mento della delibera impugnata». [OSCURATO:PERSONA] intende mettere da parte la considerazione che il ricorrente si è espresso in modo difettoso, scrivendo di motivi di «annullamento», invece che di «annullabilità» della delibera, suscitando così l’impressione che egli si riferisca alla motivazione con cui il giudice di primo grado ha pronunciato l’annullamento della delibera, e non già al fatto sostanziale – il solo rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c. – dei motivi di annullabilità della de- libera.

Ammesso che il ricorrente abbia inteso riferirsi a questi ultimi, essi vengono identificati in un fatto unitario, cioè la «discordanza tra il verbale manoscritto e quello dattiloscritto ed inviato ai condomini».

Rispetto ad un fatto unitario, l’esame può essere omesso in tutto o in parte, ma non può essere contemporaneamente omesso in tutto e in parte, come pretende il ricorrente.

In effetti, esame da parte della Corte di appello vi è stato, come si può desumere dai paragrafi da

4.3. a 5 della sentenza impugnata, ove si conclude nel senso che tra le imprecisioni della verbalizzazione e l’accertamento della validità o invalidità di una deliberazione non vi è alcun collegamento logico, sorgendo piuttosto la necessità di un accertamento istruttorio, non compiuto dal giudice di primo grado.

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è congrua e supera il vaglio che si dischiude ex art. 360, n. 5 c.p.c., mentre il ricorrente pretende, in modo inammis- - 3 - 24214/2017 Sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24214/2017 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 19093/2022 sibile, di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di Data pubblicazione 14/06/2022 merito.

Per completezza si aggiunge che l’apprezzamento del ricorrente appare incongruo laddove pretende di delineare le proprie domande giudiziali in modo contrastante rispetto alla ricostruzione dello svol- gimento del processo compiuta dal giudice di appello, senza indicare, fra gli atti del processo, le fonti del proprio convincimento, in viola- zione del requisito di specificità ex art. 366, n. 6 c.p.c., giungendo a sostenere che la sentenza di primo grado «in realtà ha accolto (…) entrambe le domande» (cfr.

Ricorso, p. 11, righe 4-5), mentre il Tri- bunale dispone espressamente che la seconda domanda «non può trovare accoglimento».

Si aggiunge inoltre che la rubrica del primo motivo reca il riferimento alla violazione degli artt. 1136 e 1137 c.c., ma lo sviluppo del motivo non reca alcuna argomentazione compiuta e specifica riguardo a ciò.

Questo profilo del primo motivo è addirittu- ra inammissibile per difetto di specificità.

Con il secondo motivo si censura violazione e falsa applicazione de- gli artt. 1362, 1371 e 1375 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.) – Violazione degli artt. 1136 e 1137».

Con ciò, esso fa valere distinte violazioni di legge, che meritano di essere esaminate partitamente.

In ordine alla violazione dell’art. 1375 c.c. (ma la numerazione è erroneamente ri- ferita al codice di procedura civile), essa fa valere la violazione della buona fede da parte dell’amministratore.

La lettura del motivo rivela che in realtà si intende censurare l’omissione della valutazione di un fatto decisivo («questo aspetto determinante non è stato minima- mente preso in considerazione dalla Corte d’appello»).

Senonché i ri- petuti atti di malafede, accertati nel procedimento di revoca dell’amministratore ex art. 1129 c.c., sono privi del carattere di deci- sività, poiché non sono collegati da uno specifico nesso causale con l’annullabilità della delibera condominiale, oggetto del presente pro- cesso.

In disparte la considerazione che la cognizione in seno ad un procedimento camerale (quale quello di revoca dell’amministratore: - 4 - 24214/2017 Sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24214/2017 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 19093/2022 art. 64 disp. att. c.c.) non esplica efficacia in un giudizio ordinario Data pubblicazione 14/06/2022 (come invece il ricorrente pretende in più occasioni).

Questo primo profilo del secondo motivo è pertanto da rigettare.

All’interno del secondo motivo, il ricorrente fa valere inoltre la vio- lazione di alcune norme legislative di ermeneutica contrattuale (artt.1362, 1371 c.c.) con riferimento alla delibera dell’assemblea condo- miniale.

Questo secondo profilo si palesa come inammissibile.

In di- sparte la considerazione che la censura è priva del carattere di speci- ficità, poiché, dopo aver richiamato i predetti articoli in rubrica, nel corpo del motivo non svolge alcuna argomentazione che muova spe- cificamente dalle fattispecie o dagli effetti delle due disposizioni invo- cate.

L’inammissibilità deriva da un profilo radicale: l’operatività della preclusione discendente dall’art. 346 c.p.c., cioè dalla decadenza da mancata riproposizione della domanda.

Detto articolo prevede: «Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono ri- nunciate».

Tutti gli argomenti sviluppati sotto il profilo della violazio- ne delle regole di interpretazione dei contratti sono accomunati dall’obiettivo di dimostrare l’inesistenza della delibera di approvazione del riparto delle spese per i lavori di ristrutturazione straordinaria; inesistenza da fare valere, senza termini di decadenza dal potere di impugnazione, attraverso un’azione di mero accertamento, cui nel presente giudizio è stata data forma di domanda di rettifica del ver- bale dattiloscritto per difformità rispetto al verbale manoscritto.

Eb- bene, la domanda di rettifica non è stata accolta in primo grado.

Di- spone il Tribunale: «poiché la pronuncia di annullamento della delibe- razione importa la rimozione dell’atto illegittimo, non può trovare ac- coglimento la domanda di parte attrice di rettifica del verbale della deliberazione».

Il tenore letterale e la logica che presiede a questa conclusione rivela che si è di fronte ad una classica fattispecie ex art.346 c.p.c.

Come prescritto, «Le domande (…) non accolte nella sen- tenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in ap- - 5 - 24214/2017 Sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24214/2017 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 19093/2022 pello, si intendono rinunciate».

Emerge dagli atti che, in effettiData pubblicazione 14/06/2022 «que- sta domanda non è stata accolta in primo grado e non è stata ripro- posta nel giudizio di appello» (così, la sentenza d’appello, n. 4.2.).

Con ciò scatta la decadenza prevista dall’art. 346 c.p.c.

Pertanto, questo secondo profilo del secondo motivo è inammissibile.

La stessa sorte di inammissibilità colpisce il terzo profilo, relativo alla violazione degli artt. 1136 e 1137 c.p.c., che è enunciata esclusivamente nella rubrica, senza che segua alcun svolgimento argomentativo.

La memoria depositata dal ricorrente, arricchita dall’inconferente richiamo a Cass.

SU 9839/2021 non sposta il quadro che così si deli- nea.

Il ricorso è rigettato.

La condanna alle spese consegue alla soccombenza.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del pre- sente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.600,00, oltre a Euro 200 per esborsi, nonché spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver- samento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contribu- to unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Se- zione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - 24214/2017 Sez.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24214/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. STE- [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1-3-5/[OSCURATO:PERSONA] 20-22-24-26 in GENOVA, in persona dell’amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure speciali in calce al controricor- so; - 1 - 24214/2017 Sez. II – Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24214/2017 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 19093/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 329/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] Il condomino [OSCURATO:PERSONA] conviene il Condominio di [OSCURATO:PERSONA]- ro, 1-3-5 e [OSCURATO:PERSONA], 20-22-24-26 di Genova dinanzi al Tribu- nale territoriale, proponendo due domande: l’una di nullità o annul- lamento della delibera dell’assemblea condominiale del 19- 21/12/2009, relativa al riparto di spese per effettuati lavori di ristrut- turazione straordinaria, a cagione del difetto della maggioranza mille- simale ex art. 1136, co. 4 c.c.; l’altra di rettifica del verbale della stessa assemblea, trascritto e inviato ai condomini ad aprile 2010, per difformità rispetto alla verbalizzazione nel registro dei verbali. In primo grado la prima domanda è accolta, mentre la seconda è assor- bita, poiché l’accoglimento della prima implica la rimozione dell’atto del cui verbale è richiesta la rettifica. In secondo grado la sentenza è riformata, dichiarandosi inammissibile la domanda, per inosservanza del termine di impugnazione ex art. 1137, co. 2 c.c., l’impugnazione della delibera assembleare. Ricorre in cassazione Enriconi con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si fa valere «omesso, parziale esame dei motivi di annullamento della delibera impugnata (art. 360, n. 5 c.p.c.) – Vio- lazione degli artt. 1136 e 1137 c.c.». Esso è da rigettare sulla base delle seguenti considerazioni. L’art. 360, n. 5 c.p.c. prevede che le sentenze possano essere impugnate per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- - 2 - 24214/2017 Sez. II – Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24214/2017 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 19093/2022 scussione tra le parti». Alla stregua di Cass. SU 8053/2014, cui la Data pubblicazione 14/06/2022 successiva giurisprudenza della Corte ha dato seguito, il vizio de quo «attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze proces- suali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di ‘sufficienza’, nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibi- le fra affermazioni inconciliabili’, nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’». Confrontata con questo parametro, la formulazione del primo motivo non regge il confronto fin dalla ru- brica ove si censura «omesso, parziale esame dei motivi di annulla- mento della delibera impugnata». [OSCURATO:PERSONA] intende mettere da parte la considerazione che il ricorrente si è espresso in modo difettoso, scrivendo di motivi di «annullamento», invece che di «annullabilità» della delibera, suscitando così l’impressione che egli si riferisca alla motivazione con cui il giudice di primo grado ha pronunciato l’annullamento della delibera, e non già al fatto sostanziale – il solo rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c. – dei motivi di annullabilità della de- libera. Ammesso che il ricorrente abbia inteso riferirsi a questi ultimi, essi vengono identificati in un fatto unitario, cioè la «discordanza tra il verbale manoscritto e quello dattiloscritto ed inviato ai condomini». Rispetto ad un fatto unitario, l’esame può essere omesso in tutto o in parte, ma non può essere contemporaneamente omesso in tutto e in parte, come pretende il ricorrente. In effetti, esame da parte della Corte di appello vi è stato, come si può desumere dai paragrafi da 4.3. a 5 della sentenza impugnata, ove si conclude nel senso che tra le imprecisioni della verbalizzazione e l’accertamento della validità o invalidità di una deliberazione non vi è alcun collegamento logico, sorgendo piuttosto la necessità di un accertamento istruttorio, non compiuto dal giudice di primo grado. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è congrua e supera il vaglio che si dischiude ex art. 360, n. 5 c.p.c., mentre il ricorrente pretende, in modo inammis- - 3 - 24214/2017 Sez. II – Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24214/2017 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 19093/2022 sibile, di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di Data pubblicazione 14/06/2022 merito. Per completezza si aggiunge che l’apprezzamento del ricorrente appare incongruo laddove pretende di delineare le proprie domande giudiziali in modo contrastante rispetto alla ricostruzione dello svol- gimento del processo compiuta dal giudice di appello, senza indicare, fra gli atti del processo, le fonti del proprio convincimento, in viola- zione del requisito di specificità ex art. 366, n. 6 c.p.c., giungendo a sostenere che la sentenza di primo grado «in realtà ha accolto (…) entrambe le domande» (cfr. Ricorso, p. 11, righe 4-5), mentre il Tri- bunale dispone espressamente che la seconda domanda «non può trovare accoglimento». Si aggiunge inoltre che la rubrica del primo motivo reca il riferimento alla violazione degli artt. 1136 e 1137 c.c., ma lo sviluppo del motivo non reca alcuna argomentazione compiuta e specifica riguardo a ciò. Questo profilo del primo motivo è addirittu- ra inammissibile per difetto di specificità. Con il secondo motivo si censura violazione e falsa applicazione de- gli artt. 1362, 1371 e 1375 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.) – Violazione degli artt. 1136 e 1137». Con ciò, esso fa valere distinte violazioni di legge, che meritano di essere esaminate partitamente. In ordine alla violazione dell’art. 1375 c.c. (ma la numerazione è erroneamente ri- ferita al codice di procedura civile), essa fa valere la violazione della buona fede da parte dell’amministratore. La lettura del motivo rivela che in realtà si intende censurare l’omissione della valutazione di un fatto decisivo («questo aspetto determinante non è stato minima- mente preso in considerazione dalla Corte d’appello»). Senonché i ri- petuti atti di malafede, accertati nel procedimento di revoca dell’amministratore ex art. 1129 c.c., sono privi del carattere di deci- sività, poiché non sono collegati da uno specifico nesso causale con l’annullabilità della delibera condominiale, oggetto del presente pro- cesso. In disparte la considerazione che la cognizione in seno ad un procedimento camerale (quale quello di revoca dell’amministratore: - 4 - 24214/2017 Sez. II – Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24214/2017 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 19093/2022 art. 64 disp. att. c.c.) non esplica efficacia in un giudizio ordinario Data pubblicazione 14/06/2022 (come invece il ricorrente pretende in più occasioni). Questo primo profilo del secondo motivo è pertanto da rigettare. All’interno del secondo motivo, il ricorrente fa valere inoltre la vio- lazione di alcune norme legislative di ermeneutica contrattuale (artt.1362, 1371 c.c.) con riferimento alla delibera dell’assemblea condo- miniale. Questo secondo profilo si palesa come inammissibile. In di- sparte la considerazione che la censura è priva del carattere di speci- ficità, poiché, dopo aver richiamato i predetti articoli in rubrica, nel corpo del motivo non svolge alcuna argomentazione che muova spe- cificamente dalle fattispecie o dagli effetti delle due disposizioni invo- cate. L’inammissibilità deriva da un profilo radicale: l’operatività della preclusione discendente dall’art. 346 c.p.c., cioè dalla decadenza da mancata riproposizione della domanda. Detto articolo prevede: «Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono ri- nunciate». Tutti gli argomenti sviluppati sotto il profilo della violazio- ne delle regole di interpretazione dei contratti sono accomunati dall’obiettivo di dimostrare l’inesistenza della delibera di approvazione del riparto delle spese per i lavori di ristrutturazione straordinaria; inesistenza da fare valere, senza termini di decadenza dal potere di impugnazione, attraverso un’azione di mero accertamento, cui nel presente giudizio è stata data forma di domanda di rettifica del ver- bale dattiloscritto per difformità rispetto al verbale manoscritto. Eb- bene, la domanda di rettifica non è stata accolta in primo grado. Di- spone il Tribunale: «poiché la pronuncia di annullamento della delibe- razione importa la rimozione dell’atto illegittimo, non può trovare ac- coglimento la domanda di parte attrice di rettifica del verbale della deliberazione». Il tenore letterale e la logica che presiede a questa conclusione rivela che si è di fronte ad una classica fattispecie ex art.346 c.p.c. Come prescritto, «Le domande (…) non accolte nella sen- tenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in ap- - 5 - 24214/2017 Sez. II – Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24214/2017 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 19093/2022 pello, si intendono rinunciate». Emerge dagli atti che, in effettiData pubblicazione 14/06/2022 «que- sta domanda non è stata accolta in primo grado e non è stata ripro- posta nel giudizio di appello» (così, la sentenza d’appello, n. 4.2.). Con ciò scatta la decadenza prevista dall’art. 346 c.p.c. Pertanto, questo secondo profilo del secondo motivo è inammissibile. La stessa sorte di inammissibilità colpisce il terzo profilo, relativo alla violazione degli artt. 1136 e 1137 c.p.c., che è enunciata esclusivamente nella rubrica, senza che segua alcun svolgimento argomentativo. La memoria depositata dal ricorrente, arricchita dall’inconferente richiamo a Cass. SU 9839/2021 non sposta il quadro che così si deli- nea. Il ricorso è rigettato. La condanna alle spese consegue alla soccombenza. PQM La Corte rigetta il ricorso. Segue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del pre- sente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.600,00, oltre a Euro 200 per esborsi, nonché spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver- samento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contribu- to unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Se- zione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - 24214/2017 Sez. II – Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0
Sentenza Cassazione n. 19093/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris