CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 09584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado, con cui era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato era stato condannato alla pena complessiva di due anni e quattro mesi di reclusione. 2. Avverso tale sentenza Cuomo ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al diniego opposto alla celebrazione dell'udienza in contraddittorio, a fronte di richiesta che sarebbe stata in tal senso ritualmente avanzata, e ciò al fine specifico di concordare con il pubblico ministero, all'udienza medesima, l'applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 3. In esito al preliminare esame presidenziale i ricorsi sono stati rimessi a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Il giudizio di appello è stato regolarmente celebrato in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, a norma dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, pro-tempore vigente, non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di discussione orale, né avendo l'imputato manifestato la volontà di comparire, entro il termine, di natura perentoria, di quindici giorni liberi prima dell'udienza stessa, stabilito dal comma 4 della disposizione citata. Il difensore, che avesse voluto attivare la procedura di concordato sulla pena in udienza, avrebbe dovuto chiederne la fissazione nel rispetto del citato termine perentorio. [OSCURATO:PERSONA] il quale, rimaneva comunque la possibilità di presentare, fino all'udienza, richiesta scritta congiunta, contenente l'indicazione della pena sulla quale la difesa e il pubblico ministero avevano raggiunto l'accordo. Ciò non essendo avvenuto, il giudice di appello ha correttamente statuito, in camera di consiglio non partecipata, in ordine ai motivi di appello originariamente proposti. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]